TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-08-19, n. 202400530

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-08-19, n. 202400530
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202400530
Data del deposito : 19 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/08/2024

N. 00530/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00064/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 64 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato N P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Bruno Buozzi;



contro

il Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore , e la Questura Reggio Calabria, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n.15;



per l'annullamento

del provvedimento n. rif. Prot. 0081079, datato 23.11.2020 e notificato, con consegna a mani, il 26.11.2020 ad -OMISSIS- con il quale il Questore della Provincia di Reggio Calabria, ritenendo sussistenti i presupposti di legge di cui agli articoli 1 e 2 del D.lgs. 159/2011, ha ordinato “ai sensi dell'art. 2 del citato Decreto Legislativo, il rimpatrio di -OMISSIS- nel Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC) a mezzo Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di fare ritorno nel Comune di Bagnara Calabra (RC), senza preventiva autorizzazione, per anni tre”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2024 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento prot. 0081079 del 23 novembre 2020 la Questura di Reggio Calabria ordinava al ricorrente, ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. n. 159/2011, il rimpatrio nel comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte a mezzo Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di fare ritorno nel Comune di Bagnara Calabra, senza preventiva autorizzazione, per anni tre.

Il provvedimento si fonda sulla segnalazione della Legione Carabinieri, Compagnia di Villa San Giovanni da cui risulta che il ricorrente è stato deferito all’A.G. insieme ad altri soggetti “poiché ritenuto responsabile dei reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento dal Comando Stazione Carabinieri di Bagnara (RC) poiché, nel corso di un servizio di controllo di quel territorio, intervenivano su richiesta d’aiuto di un passante aggredito da due soggetti, uno dei quali successivamente identificato in -OMISSIS-; i Militari bloccavano gli aggressori, i quali non desistevano immediatamente nel porre in essere la loro condotta, anzi cercavano di divincolarsi scontrandosi fisicamente con gli operatori e proferendo minacce nei loro confronti”.

La Questura ha ritenuto che dalla predetta segnalazione venisse in rilievo la pericolosità del ricorrente, desumibile dalla spregiudicatezza del suo atteggiamento. Ha dato atto, inoltre, di rapporti di parentela e di controlli recenti dello stesso con soggetti a carico dei quali “sussistono diversi precedenti penali e/o pregiudizi di polizia, nonché destinatari di misure di prevenzione”.

2. Con ricorso notificato il 13 gennaio 2021 il ricorrente è insorto contro tale provvedimento lamentandone la illegittimità sotto i profili della violazione di legge e dell’eccesso di potere.

Il provvedimento impugnato sarebbe stato illegittimamente adottato in assenza dei presupposti previsti dagli articoli 1 e 2 del D.lgs. 159/2011 non potendosi desumere dai fatti riportati che il ricorrente sia una “persona pericolosa per la sicurezza pubblica”.

Non è sufficiente, invero, a tal fine, una singola condotta illecita in assenza della sussistenza di una “dedizione a delinquere” del destinatario del provvedimento.

Il provvedimento impugnato, inoltre, oltre a non essere assistito da adeguata motivazione in ordine agli elementi sui quali si fonda il giudizio di pericolosità, sarebbe sproporzionato apparendo la misura irrogata, quanto ad estensione temporale e severità della stessa, eccessiva in relazione all’unico episodio riportato.

In assenza di adeguata motivazione circa la sussistenza di particolari esigenze di celerità, del tutto illegittimamente sarebbe stata, altresì, omessa la comunicazione di avvio del procedimento.

3. Con atto di mero stile depositato il 16 febbraio 2021 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno.

4. Con ordinanza n. 40 del 25 febbraio 2021, la Sezione ha respinto la domanda cautelare.

5. Con memoria

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