TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2013-07-15, n. 201307009

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2013-07-15, n. 201307009
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201307009
Data del deposito : 15 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03132/2009 REG.RIC.

N. 07009/2013 REG.PROV.COLL.

N. 03132/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3132 del 2009, proposto da:
Colla Germano, rappresentato e difeso dall'avv. F F, con domicilio eletto presso F F in Roma, via della Mercede, 11;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento del Ministero dell'Interno - Questore della Provincia di Roma - n.2009000047 del 13.2.2009, notificato al ricorrente in data 9 marzo 2009, con il quale, ai sensi dell'articolo 75 bis del DPR n. 309/1990, viene vietato al sig. Colla di "condurre qualsiasi veicolo a motore per un periodo di un anno dalla data di notifica del presente provvedimento" e di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2013 il dott. S S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con decreto del 13 febbraio 2009 nr. 2009000047, il Questore della Provincia di Roma, facendo applicazione dell’art. 75 bis della L. 309/90, ha disposto nei confronti del ricorrente il divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore per il periodo di un anno dalla data di notifica del provvedimento essendo stato trovato in possesso di sostanza stupefacente (cfr. verbale di accertamento e contestazione ex art. 75 T.U. 309/90 redatto dalla Compagnia dei Carabinieri di Roma del 21 luglio 2006).

Il Questore ha rilevato nel provvedimento che:

-- il ricorrente risultava già condannato per uno dei reati previsti dal comma 1 dell’art. 75 bis del D.P.R. 309/90;

-- al momento della contestazione ex art. 75 del D.P.R. 309/90 era alla guida di un veicolo;

-- l’assunzione di sostanza stupefacente mentre si è alla guida di un veicolo, determinando uno stato di alterazione psicofisica, può causare un grave pericolo per la sicurezza stradale e quindi per la sicurezza generale.

Detto provvedimento è stato convalidato dal giudice di pace in data 10 marzo 2009.

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il suddetto decreto deducendo censure di eccesso di potere sotto diversi profili (ed in particolare, per falsità ed erroneità dei presupposti, difetto di motivazione, di istruttoria, illogicità del provvedimento), oltre che di violazione di legge (artt. 75 e 75 bis del D.P.R. 309/90 e art. 3 della L. 241/90).

Ha dedotto, in particolare, che il provvedimento sarebbe stato adottato sulla base di un falso presupposto e cioè che la contestazione della detenzione della sostanza stupefacente sarebbe intervenuta mentre era alla guida del motociclo KTM 640 cc targato AM86989, mentre in realtà dalla lettura del verbale risulta chiaramente che al momento della contestazione non era affatto alla guida del veicolo, né risulta che si trovasse in stato di alterazione psicofisica per aver assunto la sostanza stupefacente, non essendo egli assuntore abituale.

Inoltre, ha dedotto che il provvedimento sarebbe illegittimo anche per violazione degli artt. 75 e 75 bis del D.P.R. 309/90, in quanto l’applicazione della sanzione non discende automaticamente dalla pregressa applicazione della sanzione per uno dei reati di cui all’art. 75 bis del D.P.R. 309/90, ma presuppone che la condotta illecita sia intervenuta in presenza di modalità e circostanze tali da arrecare pericolo per la pubblica sicurezza, indicate nella motivazione.

Il ricorso è fondato.

Dispone l’art. 75 bis del D.P.R. 309/90 che: “Qualora in relazione alle modalità od alle circostanze dell'uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell'articolo 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l'interessato che risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del presente testo unico o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, può essere inoltre sottoposto ad una o più delle seguenti misure:

(…)

f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.

Costituiscono, in base alla definizione contenuta nell’art. 75 del D.P.R. 309/90, condotte rilevanti ai fini dell’art. 75 bis dello stesso D.P.R., l’illecita importazione, esportazione, acquisto, ricezione o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La norma, quindi, come ha correttamente rilevato il ricorrente, si applica quando ricorrono entrambi i presupposti costituiti dalla pregressa condanna per le fattispecie ivi indicate e quando per le modalità e le circostanze dell’uso della sostanza stupefacente può derivare dalla condotta dell’interessato il pericolo per la sicurezza pubblica.

Nel caso di specie, però, l’assunto sul quale si fonda il provvedimento – e cioè che il ricorrente fosse alla guida del veicolo al momento della contestazione – risulta smentito dalla stessa documentazione prodotta in giudizio dall’Amministrazione in seguito all’ordinanza istruttoria disposta dal Tribunale. Né risulta che il ricorrente al momento della contestazione avesse fatto uso della sostanza stupefacente, risultando dal verbale soltanto che era giunto nel luogo ove era stato effettuato il controllo alla guida del motociclo e che al momento della contestazione era in possesso di un borsello contenente gr. 1,7 di hashish e due pezzi di marijuana di g. 0,5 ciascuno.

Ne consegue che non essendo provata la guida sotto l’influsso delle sostanze stupefacenti – elemento idoneo a dimostrare la pericolosità della condotta per la sicurezza pubblica- né essendo indicate nel provvedimento le ragioni addotte dalla Questura nella propria relazione per giustificare la valutazione di pericolosità pubblica del ricorrente (precedenti situazioni di rilevanza penale del 28/8/98 e 6/10/03 in cui era stato coinvolto perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti), il provvedimento risulta affetto da carenza di motivazione, non essendo specificatamente indicate le “modalità e le circostanze dell’uso” dalle quali possa derivare pericolo per la pubblica sicurezza, in quanto le uniche circostanze individuate nel provvedimento non trovano riscontro nel verbale di Carabinieri.

Il ricorso deve essere pertanto accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

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