TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-02-16, n. 202200486

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-02-16, n. 202200486
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202200486
Data del deposito : 16 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/02/2022

N. 00486/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01788/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1788 del 2021, proposto da
M F, rappresentato e difeso dall'avvocato G Z, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Barrafranca, Via Centuripe n. 4, e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pietraperzia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

alla sentenza n. 56/2020 R.S emessa in data 21.8.2020 dall’Ufficio del Giudice di Pace di Barrafranca, Sez. Civile, depositata il 21.8.2020, passata in giudicato in data 27.2.2021;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso notificato in data 9 novembre 2021 e depositato in data 11 novembre 2021 il deducente ha rappresentato quanto segue.

Con sentenza n. 56/2020 R.S., depositata il 21 agosto 2020, l’Ufficio del Giudice di Pace di Barrafranca, sez. civile ha dichiarato il Comune di Pietraperzia responsabile dei danni subiti dal ricorrente a seguito del sinistro verificatosi in data 10 maggio 2017, condannandolo al risarcimento dei suddetti danni in favore del predetto attore nella misura di €. 228,75, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal sinistro al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali in favore dell’attore, liquidate in complessive €. 225,13, di cui €. 145,00 per compensi ed €. 80,13 per spese vive, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dell’avvocato Alfonso Bevilacqua, dichiaratosi antistatario;
la suddetta sentenza ha posto definitivamente le spese di CTU a carico del Comune di Pietraperzia, con la consequenziale necessità di rimborsare al deducente l’acconto versato, pari ad €. 250,00 (come da ricevuta del 18 giugno 2019, versata in atti).

Copia autentica della summenzionata sentenza, munita della formula esecutiva in data 25 agosto 2020, è stata notificata al Comune di Pietraperzia il 9 settembre 2020;
è dunque decorso lo spatium deliberandi di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e ss. mm. ed ii..

La sentenza in discussione, depositata il 21 agosto 2020, non essendo stata appellata nei termini di legge, è passata in giudicato in data 27 febbraio 2021.

A tutt’oggi, il Comune di Pietraperzia non ha prestato ottemperanza alla sentenza n. 56/2020 R.S., rimanendo totalmente inadempiente.



1.1. Il Comune di Pietraperzia non si è costituito in giudizio.



1.2. Con note di udienza con richiesta di passaggio in decisione depositate in data 14 gennaio 2022 la parte ricorrente - considerato il persistente inadempimento del Comune intimato - ha insistito nelle deduzioni e domande di cui al ricorso introduttivo e ha chiesto il passaggio in decisione della causa.

Alla camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



1. La parte ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di:

- ordinare al Comune di Pietraperzia di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, passata in giudicato in data 27 febbraio 2021 e, per l’effetto, di pagare in favore del deducente le somme di cui al suddetto titolo, oltre alle spese borsuali successive all’emanazione dello stesso titolo, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della pronuncianda sentenza, ovvero nel termine ritenuto congruo dal Tribunale adito;

- nominare, nel caso in cui dovesse decorrere infruttuosamente il termine fissato per l’adempimento/ottemperanza, un commissario ad acta per i consequenziali adempimenti esecutivi, fissando la somma che il Comune di Pietraperzia, rimasto ancora inadempiente, dovrà versare per l’ulteriore violazione del giudicato nascente dalla pronuncianda sentenza;

- condannare il Comune di Pietraperzia alla refusione in favore del ricorrente delle spese legali del presente giudizio, oltre al rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso del contributo unificato pagato e accessori come per legge, con distrazione a favore del difensore antistatario, il quale dichiara avere anticipate le spese e di non aver riscosso alcun onorario.

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