TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-02-16, n. 202200486

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-02-16, n. 202200486
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202200486
Data del deposito : 16 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/02/2022

N. 00486/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01788/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1788 del 2021, proposto da
M F, rappresentato e difeso dall'avvocato G Z, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Barrafranca, Via Centuripe n. 4, e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pietraperzia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

alla sentenza n. 56/2020 R.S emessa in data 21.8.2020 dall’Ufficio del Giudice di Pace di Barrafranca, Sez. Civile, depositata il 21.8.2020, passata in giudicato in data 27.2.2021;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 il dott. G G A D;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso notificato in data 9 novembre 2021 e depositato in data 11 novembre 2021 il deducente ha rappresentato quanto segue.

Con sentenza n. 56/2020 R.S., depositata il 21 agosto 2020, l’Ufficio del Giudice di Pace di Barrafranca, sez. civile ha dichiarato il Comune di Pietraperzia responsabile dei danni subiti dal ricorrente a seguito del sinistro verificatosi in data 10 maggio 2017, condannandolo al risarcimento dei suddetti danni in favore del predetto attore nella misura di €. 228,75, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal sinistro al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali in favore dell’attore, liquidate in complessive €. 225,13, di cui €. 145,00 per compensi ed €. 80,13 per spese vive, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dell’avvocato Alfonso Bevilacqua, dichiaratosi antistatario;
la suddetta sentenza ha posto definitivamente le spese di CTU a carico del Comune di Pietraperzia, con la consequenziale necessità di rimborsare al deducente l’acconto versato, pari ad €. 250,00 (come da ricevuta del 18 giugno 2019, versata in atti).

Copia autentica della summenzionata sentenza, munita della formula esecutiva in data 25 agosto 2020, è stata notificata al Comune di Pietraperzia il 9 settembre 2020;
è dunque decorso lo spatium deliberandi di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e ss. mm. ed ii..

La sentenza in discussione, depositata il 21 agosto 2020, non essendo stata appellata nei termini di legge, è passata in giudicato in data 27 febbraio 2021.

A tutt’oggi, il Comune di Pietraperzia non ha prestato ottemperanza alla sentenza n. 56/2020 R.S., rimanendo totalmente inadempiente.

1.1. Il Comune di Pietraperzia non si è costituito in giudizio.

1.2. Con note di udienza con richiesta di passaggio in decisione depositate in data 14 gennaio 2022 la parte ricorrente - considerato il persistente inadempimento del Comune intimato - ha insistito nelle deduzioni e domande di cui al ricorso introduttivo e ha chiesto il passaggio in decisione della causa.

Alla camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. La parte ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di:

- ordinare al Comune di Pietraperzia di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, passata in giudicato in data 27 febbraio 2021 e, per l’effetto, di pagare in favore del deducente le somme di cui al suddetto titolo, oltre alle spese borsuali successive all’emanazione dello stesso titolo, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della pronuncianda sentenza, ovvero nel termine ritenuto congruo dal Tribunale adito;

- nominare, nel caso in cui dovesse decorrere infruttuosamente il termine fissato per l’adempimento/ottemperanza, un commissario ad acta per i consequenziali adempimenti esecutivi, fissando la somma che il Comune di Pietraperzia, rimasto ancora inadempiente, dovrà versare per l’ulteriore violazione del giudicato nascente dalla pronuncianda sentenza;

- condannare il Comune di Pietraperzia alla refusione in favore del ricorrente delle spese legali del presente giudizio, oltre al rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso del contributo unificato pagato e accessori come per legge, con distrazione a favore del difensore antistatario, il quale dichiara avere anticipate le spese e di non aver riscosso alcun onorario.

2. Il ricorso merita di essere accolto nei termini e nei limiti in appresso specificati.

2.1. Deve innanzitutto osservarsi che la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato (come da certificazione datata 6 luglio 2021 della cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Barrafranca), dunque rientrante nella categoria di provvedimenti giurisdizionali in ordine ai quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza.

Il difensore della parte ricorrente, ex art. 114, comma 2, cod. proc. amm., ha attestato la conformità all’originale analogico in possesso della copia (scansione) della sentenza in epigrafe versata in atti.

Deve poi evidenziarsi che l’azione di ottemperanza, in conformità ai principi, è stata esperita nei confronti del soggetto debitore inadempiente (cfr., ex plurimis , T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 29 gennaio 2015, n. 66;
T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 14 aprile 2014, n. 985), id est , il Comune di Pietraperzia.

2.2. Risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).

2.3. Il Collegio rileva inoltre che risulta rispettato il disposto dell’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e ss. mm. ed ii., risultando la detta sentenza, munita di formula esecutiva in data 25 agosto 2020, spedita per la notifica in data 4 settembre 2020 e notificata al Comune di Pietraperzia in data 9 settembre 2020.

2.4. Nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato perdurante inadempimento del Comune intimato ritiene il Collegio che sussista in capo alla detta Amministrazione l’obbligo giuridico di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale di cui viene chiesta l’esecuzione.

Va, pertanto, dichiarato l’obbligo del Comune di Pietraperzia di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente decisione, corrispondendo la somma di €. 228,75, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal sinistro al soddisfo, nonché rimborsando le spese sostenute dallo stesso deducente relativamente alla disposta C.T.U. (atteso che le dette spese sono state poste definitivamente a carico del Comune di Pietraperzia intimato).

Fermo il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale in base al quale nel giudizio di ottemperanza le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale (mentre non sono dovute le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss. cod. proc. civ., o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore: cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 17 gennaio 2022, n. 344), il Collegio rileva che la parte ricorrente ha anche chiesto il pagamento delle “ spese borsuali successive all’emanazione dello stesso titolo ” (cfr. pag. 3 del ricorso) senza però quantificarle e documentarle.

Inoltre, ritiene il Collegio di dover precisare - quanto alle spese processuali liquidate nella sentenza in epigrafe, distratte in favore del procuratore del deducente - che il difensore distrattario è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell'ottemperanza in sede di giudizio amministrativo (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 4 gennaio 2022, n. 12;
T.A.R. Piemonte, sez. I, 29 novembre 2021, n. 1101;
T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 24 maggio 2021, n. 1635).

2.5. Non ritiene il Collegio, invece, di dover fissare anche la somma che l’Amministrazione comunale intimata dovrà versare a titolo di penalità di mora, tenuto conto dell’esiguo importo oggetto della statuizione condannatoria recata dal titolo in epigrafe oltre che delle note difficoltà di adempimento connesse anche alla perdurante crisi della finanza pubblica e all’ingente ammontare del debito pubblico;
tali ultime ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115 cod. proc. civ., in quanto fatti notori (cfr. T.A.R. Umbria, sez. I, 2 novembre 2021, n. 788).

2.6. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di sessanta (60) giorni ora visto, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., alla nomina di un commissario ad acta , individuandolo nel segretario comunale del Comune di Assoro, affinché provveda in luogo dell’Amministrazione inottemperante entro il termine di trenta (30) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice.

Si fa riserva, ove si rendesse necessario l’intervento del commissario ad acta , di liquidare il relativo compenso, secondo la normativa vigente, a carico dell’Amministrazione inottemperante.

Il compenso, da calcolare secondo la normativa vigente, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente l'indicazione della misura degli onorari spettanti (e la prova della somma effettivamente pagata alla parte ricorrente).

Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente che ha dichiarato di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari.

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