TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-02-28, n. 201900137

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-02-28, n. 201900137
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201900137
Data del deposito : 28 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2019

N. 00137/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00149/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 149 del 2018, proposto da
T F, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in San Severino Marche, via E. Divini, 19;



contro

Ministero dell'Interno e UTG - Prefettura di Ascoli Piceno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;



per l'annullamento

del decreto n. 845/2018 emesso dalla Prefettura di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 142/2015, che ha disposto la revoca delle misure di accoglienza a favore del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’UTG - Prefettura di Ascoli Piceno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2019 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, nel luglio 2017, fu inserito presso un centro di accoglienza in quanto richiedente protezione internazionale e privo di mezzi di sussistenza.

Il mese successivo venne trasferito in altro centro per contrasti sorti con un ospite che avrebbe rivelato, agli operatori, l’abitudine del ricorrente di portare cibo in camera in violazione delle norme della struttura. In tale occasione venne anche diffidato dal compiere ulteriori violazioni.

Alla fine di novembre 2017 il ricorrente venne ulteriormente segnalato per atteggiamenti di protesta contro gli operatori della struttura circa la frequentazione del corso di lingua italiana; corso che il ricorrente non aveva più intenzione di frequentare.

A causa di

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