TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-08-05, n. 202200684

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-08-05, n. 202200684
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202200684
Data del deposito : 5 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/08/2022

N. 00684/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00459/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 459 del 2021, proposto da
S D V, rappresentato e difeso dall'avvocato C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’

INPS

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dall'avvocato A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento

del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio con riconoscimento dei sei scatti ex art 6- bis del Decreto Legge 21 settembre 1987, n.387


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’

INPS

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2022 il dott. A V e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il signor S D V, ex appartenente al Corpo della Guardia di Finanza ora in quiescenza, agisce contro l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l’accertamento del diritto ai benefici economici di cui all'art. 6- bis del D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo di provvedere alla rideterminazione del trattamento di fine servizio (T.F.S.) mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata.

Espone di aver appreso, soltanto dopo la liquidazione del T.F.S., che l’INPS, nel conteggio della relativa base di calcolo, aveva escluso la maggiorazione dei sei scatti stipendiali ex art. 4 del D.L.vo n. 165/1997, attribuibili anche al personale delle forze di polizia cessato a domanda, come previsto dall’art. 6- bis del D.L. n. 387/1987, e di avere invano presentato diffida volta al riconoscimento del beneficio, con il ricalcolo della buonuscita.

A sostegno del gravame ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6- bis D.L. n. 387/1987, citando a conforto la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 22.2.2019, n. 1231.

Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso l’INPS, controdeducendo ed instando per la sua reiezione.

Alla pubblica udienza del 22 luglio 2022 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Come già affermato dalla sezione in una controversia analoga (cfr. la sentenza 28.3.2022, n. 246), il ricorso è infondato.

Il ricorrente invoca l’applicazione dello speciale beneficio di cui all’art. 6- bis commi 1 e 2 del D.L. 21.9.1987, n. 387, a mente del quale “al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.

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