TAR Latina, sez. I, sentenza 2011-10-27, n. 201100850
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 00850/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00346/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 346 del 2011, proposto da IM s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Liccardo e Giuseppe Abenavoli, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Mozzetti, in Latina, via Ulpiano n. 2;
contro
il consorzio di bonifica Valle del Liri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Di Sotto, elettivamente domiciliato in Latina, in via G.B. Vico n. 45 presso lo studio dell’avvocato Mignano;
nei confronti di
Maco Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Viglietta, Valerio Catenacci, con domicilio eletto presso Roberto Avv. Perrino in Latina, via Duca del Mare N.24;
Maco s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Viglietta e Valerio Catenacci, elettivamente domiciliata in Latina, via Duca del mare n. 24, presso lo studio dell’avvocato Perrino;
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione
quanto al ricorso principale, della deliberazione del comitato esecutivo del consorzio di bonifica Valle del Liri n. 48 del 2 marzo 2011, recante aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento dei lavori di “sistemazione idraulica scolante del rio Spalla Bassa, fosso Colle Francesco, fosso Ternine, rio Fusco, rio Scatolino in comune di Pignataro Interamna”, del verbale di gara del 28 febbraio 2011, del verbale di gara del 7 febbraio 2011, della nota 3 febbraio 2011, del verbale del 13 gennaio 2011, del bando e del disciplinare di gara e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e /o consequenziale e per la condanna del consorzio di bonifica Valle del Liri al risarcimento dei danni;
quanto ai motivi aggiunti, della deliberazione del comitato esecutivo n. 118 del 6 maggio 2011, recante annullamento della delibera n. 48 del 2 marzo 2011 e nuova aggiudicazione definitiva della gara alla controinteressata e per la condanna del consorzio di bonifica Valle del Liri al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica Valle del Liri e della Maco S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2011 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La controversia all’esame si riferisce a una gara per l’affidamento di lavori pubblici.
Per quanto qui interessa va premesso in punto di fatto che il bando stabiliva che il punteggio dell’offerta tecnica sarebbe stato determinato moltiplicando per 70 un coefficiente con due cifre decimali compreso tra 0 e 1; tale coefficiente, a sua volta, sarebbe stato costituito dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti a ciascuno dei tre sub-elementi oggetto di valutazione (valore tecnico, modalità organizzative ed esecutive, integrazioni e /o variazioni migliorative della gestione sicurezza); la commissione di gara, tuttavia, procedeva direttamente all’attribuzione di un punteggio in cifra intera che, quindi, era trasformato (dividendolo per 70) in coefficiente compreso tra 0 e 1 e quindi ritrasformato in punteggio (moltiplicandolo per 70); le operazioni in questione sono state eseguite, utilizzando il programma di calcolo excel, senza arrotondamenti e producono, considerato anche il punteggio per l’elemento prezzo, il risultato di 74,35577315 per la ricorrente e di 74,37444994 per la controinteressata, risultata aggiudicataria (nella tabella allegata al verbale di gara del 7 febbraio 2011 sono indicati i valori, arrotondati ala terza cifra decimale, di 74,356 per la ricorrente e di 74,374 per l’aggiudicataria, in quanto il programma excel automaticamente adatta la larghezza dei numeri alla larghezza delle celle operando l’arrotondamento dell’ultima cifra decimale visualizzata).
2. La ricorrente, seconda classificata, con il ricorso principale, a parte una censura di carattere formale, non ha contestato la legittimità della metodologia usata dalla commissione per la valorizzazione dell’offerta tecnica, nel senso che essa non ha denunciato l’illegittimità della formulazione immediata dei punteggi e la loro successiva trasformazione in coefficienti decimali (e successiva ritrasformazione in punteggio intero), ma, al contrario, ha sostenuto che il metodo indicato nel disciplinare di gara sopra descritto sarebbe stato facoltativo, essendo consentita alla commissione la formulazione immediata del punteggio (come di fatto avvenuto) e sua successiva trasformazione in coefficiente.
Essa, con il ricorso principale, ha quindi denunciato che: a) la tabella allegata al verbale del 7 febbraio 2011 contiene un errore di calcolo; b) posta la correttezza dell’arrotondamento alla seconda cifra decimale del coefficiente relativo all’offerta tecnica, qualora tale errore di calcolo fosse stato corretto, essa sarebbe risultata aggiudicataria; c) essa sarebbe risultata aggiudicataria sia nell’ipotesi in cui il coefficiente relativo all’offerta economica fosse stato arrotondato alla seconda cifra decimale sia se il calcolo fosse stato eseguito utilizzando le tre cifre decimali rappresentate dalla tabella; d) il comitato esecutivo del consorzio intimato contraddittoriamente ha approvato tutti i verbali della commissione ma ha poi modificato il punteggio del vincitore utilizzando il calcolo eseguito nella seduta del 28 febbraio 2011 che, secondo quanto risultante dallo stesso, era una mera “simulazione”, preordinata a dimostrare che, anche con un diverso metodo di calcolo (basato sull’uso di coefficienti con sole due cifre decimali senza arrotondamento, non essendo quest’ultimo previsto dal disciplinare né consentito secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza) il risultato della gara non sarebbe cambiato; e) in questo modo, il comitato esecutivo non solo ha totalmente frainteso l’operato della commissione (che in realtà il 28 febbraio 2011 aveva approvato e confermato quanto già stabilito il 7 febbraio 2011) ma ha anche esorbitato dai propri