TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-05-09, n. 202400246
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 09/05/2024
N. 00246/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00090/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 90 del 2024, proposto da G.C. Gestione Comunità S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 4 strutture di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (site in Corleto Perticara, Tursi, Noepoli e Colobraro), Simba Società Coop. Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 1 struttura di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (sita in Sant’Arcangelo), Casa Protetta S. Lucia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 1 struttura di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (sita in Senise), Althea Società Coop. Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 1 struttura di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (sita in San Giorgio Lucano), Vinip S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 1 struttura di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (sita in Trivigno), Sentieri Possibili Società Coop. Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 2 strutture di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (site in Potenza), Sorridere al Tempo Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 1 struttura di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (sita in Laurenzana), Gestione Servizi Sociali Soc. Coop. Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 1 struttura di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (sita in Pescopagano), Il Filo di Arianna Venosa Soc. Coop. Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 1 struttura di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (sita in Venosa), Il Ritrovo Impresa Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 1 struttura di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (sita in Picerno), Il Giardino nel Tempo Coop. Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 1 struttura di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (sita in Potenza), Betlemme Società Coop. Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 1 struttura di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (sita in Potenza), Albachiara Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 1 struttura di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (sita in Potenza), GESIN Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 1 struttura di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (sita in Stigliano), Matrici Sociali S.r.l. Impresa Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 1 struttura di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (sita in Valsinni), Il Sorriso Soc. Coop. Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 2 strutture di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (site in Balvano e Salandra), Il Sorriso II Soc. Coop. Sociale a r.l. Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 2 strutture di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (site in Brienza e Ruoti), Il Sorriso III Soc. Coop. Sociale a r.l. Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 2 strutture di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (site in Potenza e Satriano di Lucania), Il Sorriso IV Soc. Coop. Sociale a r.l. Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 1 struttura di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (sita in Tito), Il Sorriso V Soc. Coop. Sociale a r.l. Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 1 struttura di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (sita in Lagonegro), Società Presenza e Realtà nel Territorio Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 4 strutture di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (site in Baragiano, Ruvo del Monte, Calvello e Filiano), tutte rappresentate e difese dagli avv.ti F G L G, PEC segreteria@pec.studiolegaledelprete.it, e G C, PEC caponio.giovanni@avvocatibari.legalmail.it, domiciliate ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
-Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP), in persona del Direttora Generale p.t., non costituita in giudizio;
-Azienda Sanitaria locale di Matera (ASM), in persona del Direttora Generale p.t., non costituita in giudizio;
Ricorso ex artt. 112-115 Cod. Proc. Amm.
per l’esecuzione della Sentenza TAR Basilicata n. 380 del 12.6.2023, notificata nella stessa data del 12.6.2023 e passata in giudicato, perché non appellata;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Poiché con l’art. 5, comma 4, L.R. n. 8/2018, aggiunto dall’art. 1, comma 1, L.R. 8/2020, come modificato dall’art. 13, comma 1, L.R. n. 41/2020, entrato in vigore il 23.12.2020, aveva stabilito che le quote giornaliere del comma 1 dello stesso art. 5 L.R. n. 8/2018 di € 18,00 per gli anziani non autosufficienti e di € 22,00 per gli anziani allettati, “sono dovute, su richiesta, a tutte le strutture residenziali autorizzate e accreditate che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato assistenza alle persone anziane non autosufficienti o allettate sulla base della certificazione di non autosufficienza rilasciata dalla Azienda sanitaria competente” (l’originario art. 5, comma 4, L.R. n. 8/2018, aggiunto dall’art. 1, comma 1, L.R. 8/2020, entrato in vigore il 4.3.2020, prevedeva che l’erogazione delle suddette quote giornaliere a tutte le strutture autorizzate, anche se non accreditate), le 21 gestrici di strutture residenziali di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti, indicate in epigrafe:
-prima con istanza del 19/20.1.2023 hanno chiesto alla Regione Basilicata l’approvazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto regionale, approvato con L.R. n. 1/2016, con Delibera di Giunta Regionale del Manuale di Accreditamento delle predette strutture, cioè delle regole disciplinanti requisiti e condizioni per conseguire l’accreditamento di tali strutture, in quanto senza l’approvazione di tale atto amministrativo generale non è possibile conseguire l’accreditamento;
-e poi con Ricorso n. 117/2023 hanno impugnato il silenzio inadempimento, formatosi sulla suddetta istanza del 19/20.1.2023.
Con Sentenza n. 380 del 12.6.2023, notificata nella stessa data del 12.6.2023 e passata in giudicato, perché non appellata, questo Tribunale ha accolto il predetto Ric. n. 117/2023, concedendo alla Regione Basilicata il termine perentorio di 180 giorni dalla comunicazione della presente decisione (che avverrà a cura della parte ricorrente), per l’approvazione del suindicato Manuale di Accreditamento, cioè del Regolamento regionale, disciplinante i requisiti e le condizioni delle strutture di assistenza delle persone anziane non autosufficienti, per ottenere l’accreditamento, condannando alla Regione Basilicata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese a titolo di Contributo Unificato nella misura versata.
Con il presente ricorso, notificato il 23.2.2024 presso gli indirizzi di posta elettronica RegInde ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it e IPA protocollo@pec.aspbasilicata.it e asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it e depositato nella stessa giornata del 23.2.2024, le 21 gestrici di strutture residenziali di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti, indicate in epigrafe, hanno chiesto l’esecuzione della predetta Sentenza TAR Basilicata n. 380 del 12.6.2023, in quanto con Del. G.R. n. 940 del 29.12.2023 la Regione Basilicata si era limitata a delineare un “percorso organico di lavoro, al fine del pieno raggiungimento dell’obiettivo programmatico regionale della definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l’accreditamento delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all’art. 1, commi 4 e 5, della L. n. 328/2000, favorendo la massima partecipazione dei Comuni, degli Ambiti Socio-Territoriali e di tutti i stakeholder pubblici e privati interessati nella definizione di strategie attuative e nell’individuazione delle risorse disponibili”.
Nella Camera di Consiglio dell’8.5.2023 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato, con riferimento sia all’omessa emanazione del Manuale di Accreditamento e relativo Regolamento regionale, disciplinante i requisiti e le condizioni delle strutture di assistenza delle persone anziane non autosufficienti, per ottenere l’accreditamento, sia al pagamento da parte della Regione Basilicata delle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese a titolo di Contributo Unificato nella misura versata.
Per quanto riguarda l’omessa emanazione del predetto Manuale di Accreditamento e relativo Regolamento regionale, si concede alla Regione Basilicata il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della presente decisione (che avverrà a cura della parte ricorrente), per la sua approvazione, con l’espressa avvertenza che, nel caso di inutile decorso del predetto termine perentorio, è nominato Commissario ad acta il Direttore Generale o un suo delegato dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali con sede in Roma Via Piemonte n. 60 (c.a.p. 00187, e-mail info@agenas.it, PEC agenas@pec.agenas.it e dir@pec.agenas.it), il quale sarà liquidato con separato Decreto Collegiale.
Mentre, per il pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese a titolo di Contributo Unificato nella misura versata, si concede alla Regione Basilicata lo stesso termine di 60 giorni, con l’espressa avvertenza che, decorso tale termine, è nominato Commissario ad acta il Prefetto di Potenza o un funzionario dallo stesso delegato, il quale provvederà al pagamento delle suddette somme, utilizzando tutte le somme disponibili;per lo svolgimento dell’incarico di Commissario ad acta, ove chiamato ad intervenire, dovrà essere liquidato, ai sensi dell’art. 2 D.M. 30.5.2002, il compenso di € 200,00 (duecento), da porsi a carico della Regione Basilicata, che potrà essere prelevato direttamente (secondo le predette modalità) dallo stesso Commissario ad acta al termine dello svolgimento delle rispettive funzioni commissariali.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Si ripete la segnalazione alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Regione Basilicata della Corte dei Conti, già effettuata, ai sensi dell’art. 2, comma 8, L. n. 241/1990, con la suddetta Sentenza n. 380 del 12.6.2023.