TAR Roma, sez. III, sentenza 2020-05-22, n. 202005434

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2020-05-22, n. 202005434
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202005434
Data del deposito : 22 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/05/2020

N. 05434/2020 REG.PROV.COLL.

N. 14373/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14373 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M T M, rappresentata e difesa dagli avvocati C C, S F, F L, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Leone - Fell &
Associati in Roma, via Lungotevere Marzio 3;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Palermo in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca, non costituito in giudizio;

nei confronti

Dalila Marmo, non costituita in giudizio;

per l'annullamento del diniego ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2016/2017 e per il risarcimento dei danni subiti.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Palermo;

Vista la dichiarazione notificata il 2 marzo 2020 e depositata nella medesima data, con la quale parte ricorrente esprime la propria volontà di rinunciare al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020 la dott.ssa Chiara Cavallari e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, D.L. n. 18/2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame parte ricorrente – avendo partecipato alle prove del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2016/2017 all’esito delle quali non si collocava in posizione utile in graduatoria per la relativa immatricolazione – impugnava una serie di provvedimenti connessi alla procedura concorsuale e alla determinazione dei posti disponibili per le immatricolazioni al menzionato corso di laurea, chiedendo il relativo annullamento previa concessione di idonee misure cautelari nonché l’accertamento del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al predetto corso di laurea.

Proponeva successivamente ricorso per motivi aggiunti, impugnando la decadenza dalla graduatoria per mancata conferma entro il termine prescritto dell’interesse a permanere nella graduatoria medesima.

Le Amministrazioni convenute si costituivano in giudizio.

Parte ricorrente presentava poi istanza di rinuncia all’istanza cautelare.

Successivamente all’istanza ex art. 71 cod. proc. amm. la ricorrente dichiarava la volontà di rinunciare al presente ricorso, essendosi “ immatricolata in medicina per diritto ”, con atto sottoscritto personalmente, dal difensore notificato alle Amministrazioni resistenti il 2 marzo 2020 e depositato nella medesima data.

La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

Vista la volontà manifestata da parte ricorrente con atto sottoscritto personalmente e depositato in giudizio, il Collegio non può che prendere atto dell’intervenuta rinuncia al ricorso.

Atteso che l’atto di rinuncia è stato ritualmente notificato alle altre parti il 2 marzo 2020, il Collegio deve dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c, cod. proc. amm. e dell’art. 84, co. 1 e 3, cod. proc. amm.

In ragione dell’esito meramente processuale della lite e attesa la limitata attività difensiva svolta dalle Amministrazioni resistenti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese relative al giudizio.

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