TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-09-22, n. 202000552

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-09-22, n. 202000552
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202000552
Data del deposito : 22 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/09/2020

N. 00552/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00569/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 569 del 2017, proposto da
P. D., rappresentato e difeso dall'avvocato T R, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via Baccarani 4;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Ancona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. -OMISSIS- con cui veniva irrogata la misura di prevenzione del -OMISSIS-, “-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-”;

- della comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 l. 241/90;

- della "proposta di applicazione della Misura di Prevenzione nei confronti delle persone -OMISSIS-" in data -OMISSIS- della Questura di Ancona-Commissariato P.S. -OMISSIS- n.prot. -OMISSIS- e successiva nota integrativa -OMISSIS-^/2017 Settore Anticrimine emessa dalla Questura di Ancona Commissariato P.S. di -OMISSIS- in data-OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Ancona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 settembre 2020 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il provvedimento oggetto dell’odierno gravame, al ricorrente veniva irrogata la misura di prevenzione del -OMISSIS-, con divieto di far ritorno nel territorio del Comune di -OMISSIS-, senza la preventiva autorizzazione, per un periodo di-OMISSIS-.

La misura scaturiva:

- a seguito di una denuncia per il reato di cui all’art. -OMISSIS- commesso a -OMISSIS- nei confronti dell’ex convivente;

- da precedenti denunce per reati contro il patrimonio e contro la persona;

- da precedente misura di prevenzione attraverso avviso orale emesso nell’anno -OMISSIS-;

- dall’assenza di legami familiari, lavorativi o di altro genere nel Comune di -OMISSIS-.

Nel ricorso si riferisce che, a seguito del procedimento penale di cui al citato art. -OMISSIS-, al ricorrente era già stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da ex convivente e dal figlio e, in particolare, le loro abitazioni e i luoghi ove gli stessi prestano attività lavorativa con prescrizione del divieto di comunicare attraverso qualsiasi mezzo con la donna (ordinanza del -OMISSIS-).

Si è costituita l’amministrazione intimata per resistere al gravame chiedendone il rigetto.

2. Con il primo ed articolato motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 159/2011 nonché eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare viene dedotto:

- che l’atto impugnato non reca alcun indicazione riguardo a quale categoria di soggetti, ex art. 1 del D.Lgs. n. 159/2011, il ricorrente dovrebbe essere ascritto. In ogni caso non è stata fornita alcuna plausibile motivazione al riguardo;

- che, nel concreto, non sussistono i presupposti di pericolosità sociale, neppure con riferimento al procedimento penale per il reato di cui all’art. -OMISSIS- in relazione al quale era già stata applicata una misura cautelare di portata maggiore di quella oggetto del presente ricorso, la quale comporta una nuova e immotivata forma di restrizione della libertà personale. Le ulteriori circostanze, indicate nel provvedimento, riguardano fatti di scarsissimo allarme sociale senza carattere di attualità;

- che non sono state considerate le esigenze del ricorrente (residente a -OMISSIS-) di recarsi necessariamente nel Comune di -OMISSIS-, tra le quali: far visita alla moglie separata che lavora a -OMISSIS-;
accesso all’Ospedale di -OMISSIS- per attuali e comprovate ragioni di salute;
accesso al Centro per l’Impiego di -OMISSIS- al fine di sbrigare pratiche lavorative, anche relative alla possibilità di essere assunto da una ditta con sede operativa a -OMISSIS-. Inoltre non sono stati indicati quali concreti pericoli comporti la presenza del ricorrente nel territorio del Comune di -OMISSIS-. Tali omissioni si pongono in contrasto con il principio di proporzionalità.

Le censure vanno complessivamente disattese per le ragioni che seguono:

- anche se il provvedimento non indica specificatamente a quale categoria di persone il ricorrente debba ascriversi, pare evidente che, quantomeno, la pendenza di un procedimento penale -OMISSIS-, sia riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 159/2011. Del resto, proprio con riferimento a tale circostanza, esiste già un’altra misura cautelare volta ad evitare anche il rischio di reiterazione del reato;

- sussistevano quindi i presupposti di pericolosità anche per legittimare la misura del -OMISSIS-, applicata secondo una valutazione coerente con il principio di proporzionalità, poiché è stata comunque prevista la possibilità di chiedere specifiche autorizzazioni per accedere a -OMISSIS- qualora effettivamente necessario, come poi concretamente avvenuto in base alla documentazione depositata il giudizio dallo stesso ricorrente, il quale ammette di essersi potuto recare a -OMISSIS- ogni qualvolta l’abbia richiesto comprovandone le ragioni. Peraltro va osservato che, pur essendo stata respinta l’istanza di revoca del provvedimento impugnato, sembra essere stata concessa una autorizzazione di carattere generale “per il tempo strettamente necessario a recarsi nel territorio del comune di -OMISSIS- (AN) per urgenti esigenze sanitarie proprie dei propri genitori previa comunicazione anche telefonica al Commissariato di Pubblica Sicurezza” (cfr. decreto -OMISSIS-).

3. Con il secondo e ultimo motivo viene dedotta violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare viene dedotto che la durata massima di -OMISSIS- della misura non è stata motivata in alcun modo.

Anche quest’ultima censura è infondata e, al riguardo, è sufficiente osservare che la durata della misura rientra nella discrezionalità dell’amministrazione sulla base delle argomentazioni generali che ne legittimano l’applicazione.

Eventuali profili di illegittimità potrebbero solo emergere in caso di vizi palesi di illogicità come, ad esempio, una ritenuta pericolosità non particolarmente elevata (seppur sussistente), soprattutto in termini temporali, ma a cui corrisponde un’interdizione prevista nella misura massima, circostanza che, tuttavia, non emerge nel caso in questione.

4. Le spese di giudizio possono essere compensate considerata la particolarità e per certi versi complessità della vicenda in esame.

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