TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-03-15, n. 202300567
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Pubblicato il 15/03/2023
N. 00567/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01393/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1393 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, piazza XXIV Maggio, 21;
contro
A S, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati V C, L F e C V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego del -OMISSIS- e di tutti i provvedimenti ad esso connessi, da parte dell’A S, sull’istanza del ricorrente, per ottenere in favore -OMISSIS-il rinnovo dell’erogazione del trattamento riabilitativo, ex art. 26 l. 833/78, a carico del sistema sanitario regionale con decorrenza dall’-OMISSIS-a ricevere il trattamento riabilitativo residenziale ex art. 26 l. 833/78, per la durata di giorni 365 a partire dall’-OMISSIS-– livello assistenziale medio, ovvero per una durata inferiore ritenuta congrua dal Tribunale – con onere a totale carico dell’ASL, avvalendosi di strutture speciali accreditate con il S.S.R., per il tempo necessario in relazione alla-OMISSIS-;con condanna dell’A S a spese e competenze di giudizio in favore del tutore del disabile, con distrazione al procuratore antistatario;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2023 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritualmente notificato e tempestivamente depositato nei termini di legge, il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale l’A S ha negato il rinnovo dell’erogazione, in favore del rappresentato, del trattamento riabilitativo ex art. 26, l. 833/78 (prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da -OMISSIS-) richiesto dall’istante con decorrenza dal-OMISSIS- premettendo in fatto che:
- -OMISSIS-in quanto affetto da gravi e numerose patologie invalidanti, con riconoscimento di disabilità grave a norma dell’art. 3, l. 104/92;
- nel corso degli anni, l’assistito è stato via via destinatario di piani riabilitativi individuali (di seguito -OMISSIS-) redatti dalla struttura accreditata e autorizzati dalla ASL, di durata superiore ai 240 giorni di norma previsti, ravvisandosi l’ipotesi eccezionale prevista dalla DRGC 482/2004 per i pazienti affetti -OMISSIS-
- il Distretto sanitario di -OMISSIS-, all’esito di un’attività di rivalutazione dei -OMISSIS- ai fini dell’emissione delle nuove autorizzazioni al trattamento, ha autorizzato per -OMISSIS-;
- in data -OMISSIS-, un medico specialista, in servizio presso -OMISSIS-, ha certificato (come da documentazione agli atti di causa) l’esistenza di un quadro clinico di “-OMISSIS-” evidenziando, altresì, la necessità della prosecuzione del trattamento riabilitativo ex art. 26, l. 833/78;
- pertanto, a seguito di istanza diffida, il Distretto sanitario di -OMISSIS-, con provvedimento -OMISSIS-, ha autorizzato un ulteriore -OMISSIS- con validità dal -OMISSIS-;
- successivamente, in risposta all’istanza presentata dalla struttura sanitaria per la prosecuzione del trattamento in regime residenziale in favore di -OMISSIS- e d-OMISSIS-(Unità Valutazione Bisogno Riabilitativo) e, al contempo, ha avviato d’ufficio la rivalutazione in ambito -OMISSIS- (Unità Valutazione Integrata) per l’inserimento degli assistiti in una struttura sociosanitaria;
- conseguentemente, a far data dal -OMISSIS- è rimasto privo di terapia riabilitativa ex art. 26, l. 833/78 in regime residenziale, con il rischio, ad avviso del ricorrente, di -OMISSIS-;
- per tali ragioni, il ricorrente ha proposto ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Salerno, sezione lavoro, il quale, con ordinanza n. 18232/22 del 28 luglio 2022, ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
2. Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha articolato un unico motivo concernente violazione del d.lgs 502/92, dell’art.3, l. 104/92, dell’art. 26, l. 833/78, della