TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2009-04-23, n. 200900147
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Testo completo
N. 00147/2009 REG.SEN.
N. 00068/1993 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 68 del 1993, proposto dalla C.G.I.L.-F.P., in persona del segretario comprensoriale V G e del segretario aziendale M P, rappresentati e difesi dall’Avv. C N, con elezione di domicilio in Campobasso, via Mazzini n. 112,
contro
il Comune di Campobasso, in persona del sindaco p. t., e il Segretario Generale del Comune di Campobasso, non costituitisi,
nei confronti di
V G e C G, non costituitisi,
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dei seguenti atti: 1)la deliberazione n. 1702 del 30.10.1992 e la deliberazione n. 1740 del 5.1.1992, con le quali la Giunta Comunale di Campobasso ha, rispettivamente, disposto che ogni assessore si avvalga della collaborazione di un dipendente, individuandone i compiti (n. 1702/92) e ha preso atto del verbale di riunione con alcune OO.SS.;2)ogni altro atto o provvedimento preordinato, presupposto, connesso o conseguente, compresi gli ordini di servizio impartiti dal Segretario comunale, in esecuzione delle delibere impugnate;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Udita, alla pubblica udienza dell’8 aprile 2009, la relazione del Consigliere, dott. Orazio Ciliberti;
Udite, altresì, le parti, come da verbale di udienza;
Ritenuto, in fatto e in diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – I ricorrenti rappresentanti del sindacato C.G.I.L.-F.P. insorgono per impugnare i seguenti atti: 1)la deliberazione n. 1702 del 30.10.1992 e la deliberazione n. 1740 del 5.1.1992, con le quali la Giunta Comunale di Campobasso ha, rispettivamente, disposto che ogni assessore si avvalga della collaborazione di un dipendente, individuandone i compiti (n. 1702/92) e ha preso atto del verbale di riunione con alcune OO.SS.;2)ogni altro atto o provvedimento preordinato, presupposto, connesso o conseguente, compresi gli ordini di servizio impartiti dal Segretario comunale, in esecuzione delle delibere impugnate. Deducono i seguenti motivi: 1)incompetenza, eccesso di potere per illogicità e sviamento;2)violazione e mancata o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 27 d.P.R. n. 268/87 e 31 d.P.R. n. 333/90, violazione del diritto all’informazione delle OO.SS., artt. 18 d.P.R. n. 13/1986 e art. 29 d.P.R. n. 268/87;3)violazione e mancata o falsa applicazione delle norme di cui all’art. 19 legge n. 93/1983 e all’art. 33 d.P.R. n. 333/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione e ingiustizia grave, violazione del principio di buona amministrazione.
Le parti intimate non si costituiscono.
Con la ordinanza n. 128 del 1993, questa Sezione accoglie la domanda cautelare delle parti ricorrenti. Con la ordinanza n. 210 del 2008, vengono disposti incombenti istruttori, ai quali l’Amministrazione comunale dà esecuzione.
All’udienza dell’8 aprile 2009, la causa viene introitata per la decisione.
II – Il ricorso è improcedibile, stante la sopravvenuta carenza di interesse.
III – Per effetto della ordinanza cautelare di questo T.A.R. n. 128/1993, il Comune intimato non ha dato ulteriore corso alla collocazione del personale dipendente nelle segreterie particolari degli assessori comunali. Invero, con provvedimento datato 7.4.1993, il Segretario generale del Comune ha disposto il rientro immediato dei dipendenti nelle posizioni ricoperte in precedenza. Dalla istruttoria svolta risulta che, da allora, non si sia dato ulteriore corso alla collocazione del personale presso le segreterie particolari, di guisa che il provvedimento impugnato è stato sostanzialmente caducato, anche per effetto del decorrere di un lunghissimo lasso di tempo - durante il quale il quadro normativo e dispositivo del personale degli enti locali è rapidamente evoluto, modificandosi in modo radicale - nonché per effetto degli innumerevoli provvedimenti riorganizzativi sopravvenuti, che hanno interessato il personale dipendente del Comune e la tecnostruttura. Dette sopravvenienze di fatto e di diritto rendono attualmente inutile la decisione del ricorso.
IV – Nulla per le spese.