TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-03-26, n. 202400446
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Testo completo
Pubblicato il 26/03/2024
N. 00446/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01359/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1359 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F M e M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Brindisi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto prot. Cat. -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Brindisi in data 26/09/2022, notificato in data 01/10/2022, con il quale veniva revocata al ricorrente la licenza di porto di fucile n. -OMISSIS- per uso caccia rilasciata nel 2020;
- di ogni altro atto presupposto e/o connesso con quello innanzi indicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2024 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Avv. Montesardi F. per la parte ricorrente e Avvocato dello Stato Invitto per l’Amministrazione dell’Interno intimata.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- E’ impugnato (unitamente ad ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale) l’epigrafato decreto prot. Cat. -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Brindisi il 26/09/2022, notificato in data 01/10/20228, con il quale è stata revocata al ricorrente la licenza di porto di fucile n. -OMISSIS- per uso caccia rilasciata (per rinnovo) nel 2020 “ ritenuto che la peculiarità dei reati contestati a -OMISSIS- ...porta a ritenere che in capo allo stesso siano venuti meno i requisiti soggettivi della buona condotta e dell’affidamento per il lecito porto e/o detenzione d’armi… ”.
1.1. - A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
I)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL R.D. 18/6/1931 N.773.ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DI FATTO.
II) ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.
Il 12 dicembre 2022 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per l’Amministrazione dell’Interno intimata.
1.2. - Con ordinanza cautelare n. 9/2023, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 10 gennaio 2023, questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.
Successivamente le parti hanno ulteriormente illustrato e ribadito le rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza del 19 marzo 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. - Il ricorso è infondato nel merito e deve essere integralmente respinto.
2.1. - Ritiene, invero, il Collegio di dover confermare integralmente, anche in questa sede di merito, quanto rilevato con la citata ordinanza cautelare n. 9/2023 con la quale si è ritenuta l’insussistenza del fumus boni iuris del ricorso, in quanto “ da un lato, la P.A. ha valutato autonomamente e razionalmente, per come risultante anche dal verbale di sequestro probatorio del 28 ottobre 2021, la condotta del ricorrente che pare aver effettivamente integrato la violazione degli artt. 4 e 7 della L. n. 895/1967 e 20-bis della L. n. 110/1975, ossia il "porto abusivo di armi in luogo pubblico in concorso e omessa custodia di arma", avendo i militari verbalizzanti, per circa un’ora, “osservato un soggetto (quello con il berretto) imbracciare un fucile con il quale più volte sparava verso l'alto, in direzione della selvaggina migratoria che sorvolava la zona e all'alt intimato dai militari… all'alt intimato dai militari la persona che imbracciava il fucile (si ricorda sempre quello con berretto), lo passava repentinamente al secondo individuo (quello calvo con maglietta a manica corta” (ossia il ricorrente), reati (attinenti le armi) per i quali pende un procedimento penale a carico del ricorrente dinanzi al competente Tribunale di Brindisi; comunque, la revoca della licenza di porto d’armi, sia essa anche solo per caccia o uso sportivo, non implica un concreto e (definitivamente) accertato abuso nella tenuta della stessa, risultando sufficiente, a tal scopo, che il soggetto non dia affidamento riguardo alla possibilità di non abusarne sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di