TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2017-09-13, n. 201701139
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Pubblicato il 13/09/2017
N. 01139/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01909/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1909 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, Associazione Senza Limiti Onlus, rappresentati e difesi dagli avvocati F T, F R, con domicilio eletto presso lo studio F T in Milano, c/o Seg. Tar Lombardia;
contro
Comune di Biassono, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati F C, M G, con domicilio eletto presso lo studio F C in Milano, piazza Sant'Angelo, 1;
nei confronti di
Hospita Soc. Coop. A R.L., rappresentato e difeso dagli avvocati E N, M D, con domicilio eletto presso lo studio M D in Milano, via Victor Hugo N. 4;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota 26.05.2017 prot. 9352, pervenuta in data 30.05.2017, del Sindaco del Comune di Biassono;
- in quanto occorra, dell'art. 72 comma 3 del Regolamento di disciplina degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali del Comune di Biassono, approvato con deliberazione 29.09.2016 n.36 c.c.;
- nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Biassono e di Hospita Soc. Coop. A R.L.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2017 il dott. U D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che non sussista, ad un primo esame in questa sede, la probabilità di un esito favorevole della causa in quanto non risulta documentato che Il Servizio Sociale del Comune abbia verificato l’effettiva impossibilità del mantenimento della signora nel suo ambito familiare mentre parte ricorrente non ha provato che le offerte assistenziali alternative al ricovero in struttura non fossero idonee rispetto alle esigenze della sig.ra e alle indicazioni terapeutiche che provenivano dalle strutture socio-sanitarie;
Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa