TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2021-07-12, n. 202104798

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2021-07-12, n. 202104798
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202104798
Data del deposito : 12 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/07/2021

N. 04798/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04633/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4633 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Guardia di Finanza - Comando Interregionale Italia Meridionale - Napoli Guardia di Finanza - Comando Interregionale dell'Italia Meridionale in persona del Comandante Gen. C.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della determinazione del Comando interregionale dell'Italia meridionale del 20.09.2018 in cui si dichiara la perdita del grado di -OMISSIS- per rimozione e iscrizione nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano, senza alcun grado;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9.5.2019:

- della determinazione del Comando interregionale dell'Italia meridionale del 28.02.2019 in cui si dichiara la perdita del grado di -OMISSIS- per rimozione e iscrizione nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano, senza alcun grado, intendendosi così rettificato il provvedimento assunto in data 20.09.2018;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Guardia di Finanza - Comando Interregionale Italia Meridionale - Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica - svoltasi da remoto con le modalità di cui al D.P.C.S. del 28.12.2020 - del giorno 6 luglio 2021 il dott. C B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Espone parte ricorrente che in data 13.07.2017, mentre prestava servizio, veniva raggiunto da un malore (stato di agitazione psicomotoria) e che in seguito ad accertamenti sanitari venivano trovate tracce della sostanza stupefacente di tipo cocaina nel suo corpo.

Il ricorrente sostiene che, nel corso della giornata precedente a quella in cui si è verificato il fatto di cui sopra, si sarebbe intrattenuto con due individui i quali, in un momento di distrazione, ne avrebbero approfittato per contaminare il suo cibo con sostanze stupefacenti, al fine di “trafugare” il bagaglio personale che egli trasportava.

In considerazione del risultato positivo delle analisi, espletata l'attività istruttoria prescritta, in data 20.09.2018 il Comando Interregionale dell’Italia Meridionale – Guardia di Finanza comminava al ricorrente la perdita di grado per rimozione e l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano senza alcun grado a decorrere dalla data sopracitata.

Il ricorrente impugna la misura disciplinare assumendone l'illegittimità sotto svariati profili, in particolare, deducendo:

a) eccesso di potere per l’irrogazione di una sanzione non adeguata e proporzionata al fatto commesso, non imputabile al ricorrente con intenzione;

b) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/90, nella parte in cui non si evidenzia in maniera analitica e puntuale la motivazione per la quale un episodio occasionale e sporadico, nonché involontario possa aver causato una sanzione così grave.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata per resistere al gravame.

Con ordinanza n. -OMISSIS-/18, la sezione rigettava l’istanza di tutela cautelare;
esito confermato anche dal Consiglio di Stato, adito dal ricorrente.

In data 23.04.2019 il ricorrente presentava atto recante motivi aggiunti al fine di impugnare la determinazione del 28.02.2019 con la quale il Comando Interregionale dell’Italia Meridionale ha rettificato il provvedimento assunto in data 20.09.2018.

L’Amministrazione costituita, con memoria depositata in data 02.07.2019 chiede il rigetto dei motivi aggiunti, eccependo che essi non abbiano apportato elementi di novità limitandosi a riproporre le medesime argomentazioni contenute nel ricorso principale, senza confutare in alcun modo l’intervenuta modifica della decorrenza della perdita di grado.

All’udienza pubblica del 6 luglio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.

Anzitutto, la perdita del grado è una sanzione disciplinare prevista ai sensi dell'art. 40 della legge 03.08.1961 n°833. Il punto 6) di detta norma prevede che il militare di truppa incorre nella perdita del grado, quando è stato rimosso "per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità del Corpo o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio di una Commissione di disciplina".

Secondo tale previsione la perdita del grado non segue, come negli altri casi elencati dalla stessa norma, al verificarsi di un fatto da essa direttamente individuato, bensì collegando il fatto con gli obblighi assunti dal militare con il giuramento, ovvero con le finalità del Corpo, richiedendo tale operazione un giudizio di attinenza e congruenza (Cons. Stato, IV Sez., n. 3387/07).

Nel caso di specie, la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione è stata inflitta al finanziere a causa del consumo di sostanze stupefacenti, essendo tale comportamento ricondotto alla violazione del giuramento e alla contrarietà con le finalità del Corpo.

Si dovrebbe considerare difficile, infatti, sostenere che il consumo anche occasionale di droga non contrasti con le finalità del Corpo a cui il militare appartiene se, come nella fattispecie, tra i compiti a cui questo attende vi è proprio il contrasto al contrabbando e al traffico di stupefacenti. Si deve, infatti, ricordare che al Corpo della Guardia di Finanza l'ordinamento affida un ruolo centrale e di primissima linea nella repressione dello spaccio di stupefacenti e nel contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata ad esso connessi: di talché non può ragionevolmente ipotizzarsi che simili compiti, essenziali per la salvaguardia della pubblica sicurezza, siano in concreto espletati da soggetti i quali a loro volta fanno uso delle sostanze la cui diffusione si tratta invece di impedire (Tar Lazio, sez. II, n. 3560/2011).

Ancora, l'uso di sostanze stupefacenti altera l'equilibrio psichico, ed è in grado di attenuare l'esemplarità della condotta, ed influisce negativamente sul rendimento del militare (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 ottobre 2007, n. 5358);
nonché, appare un indizio sintomatico della mancanza di quel senso dell'onore e di quel senso morale che sono qualità etiche e professionali indispensabili per un finanziere” (Cons. Stato, Sez. IV, 26 luglio 2012, n. 4257;
Cons. Stato, IV Sez., n. 3387/07).

Proprio tali considerazioni sono poste a fondamento del provvedimento disciplinare gravato, come specificato dal Comandate Interregionale;
nonché la circostanza che le giustificazioni prodotte dall’inquisito nell’ambito del procedimento disciplinare non risultano idonee a ridimensionare la condotta a lui ascritta, nonché a mitigare le gravissime responsabilità da essa derivanti. Più specificamente, appare inverosimile la tesi dell’assunzione involontaria non avendo il ricorrente fornito alcun elemento in ordine all’identità del presunto malfattore o anche dettagli relativi allo stesso soggetto;
allo stesso tempo appare del tutto pretestuosa la presentazione di denuncia a distanza di circa 8 mesi dal presunto evento delittuoso e solo dopo l’avvio dell’inchiesta formale a suo carico. Vieppiù, la circostanza che il ricorrente si sia sottoposto due giorni prima dell’evento contestato ad uno “screening droghe” induce ad escludere l’occasionalità della condotta contestata.

Tanto basta a ritenere infondate le censure dedotte contro il provvedimento di rimozione dal grado impugnato nel ricorso originariamente proposto, così come quelle dedotte contro il provvedimento di rettifica con i motivi aggiunti, essendo sostanzialmente le stesse.

Non può essere, invece, esaminata la censura inerente alla violazione dei termini, non essendo stata confutata in sede di motivi aggiunti la modifica della decorrenza della perdita di grado, ma con successiva memoria.

Ne discende la inammissibilità di tale motivo di ricorso perché nuovo.

In definitiva, per tutte le suesposte considerazioni il ricorso e i motivi aggiunti vanno pertanto respinti.

Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.

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