TAR Torino, sez. II, sentenza breve 2009-07-27, n. 200902111

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza breve 2009-07-27, n. 200902111
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 200902111
Data del deposito : 27 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00768/2009 REG.RIC.

N. 02111/2009 REG.SEN.

N. 00768/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 768 del 2009, proposto da:
PIERO ANGELO SECCHIA, rappresentato e difeso dagli avv. L G, P P, M S, A M C, con domicilio eletto presso P P in Torino, via Roma, 366;



contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Questura di Novara;



per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto CAT. 6f/2009 – Div. P.A.S. prot. n. 99 in data 27.04.09.01/16B-6G, con cui il Questore della provincia di Novara ha rigettato l’istanza presentata dal ricorrente per il rinnovo della licenza di porto d’armi per uso caccia;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24/07/2009 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;


Rilevato che con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il quale il Questore della provincia di Cuneo ha decretato il rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi per uso caccia, presentata dall’interessato in data 10.03.2009.

Rilevato che il diniego è stato adottato sulla scorta di due considerazioni, la prima delle quali attinente all’esistenza di una condanna penale per “guida in stato di ebbrezza alcolica” pronunciata nei confronti del ricorrente con decreto del GIP del tribunale di Novara del 15.02.2005, divenuto esecutivo il 29.03.2005, e la seconda invece relativa all’assenza, in capo al ricorrente dei “requisiti psicofisici minimi” prescritti dall’art. 1 punto 5 del D.M. 28.04.1998 per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione in parola.

Rilevato che il decreto impugnato è stato preceduto da una nota in data 14.04.2009 con la quale la medesima Questura ha comunicato al ricorrente, ai sensi

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