TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2021-04-15, n. 202104454
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Pubblicato il 15/04/2021
N. 04454/2021 REG.PROV.COLL.
N. 07970/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7970 del 2020, proposto da
S M, S G, rappresentati e difesi dall'avvocato A N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro Pt, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto decisorio RG n. 53100/2012 vg (accoglimento n. cronol. 5552) della Corte di Appello di Roma – Sezione equa riparazione, reso in data 27/03/2017, depositato in cancelleria il 08/06/2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021, tenutasi da remoto mediante piattaforma Microsoft Teams ai sensi dell’art. 25 del DL n. 137\2020, il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso n. 7970 del 2020 r.g., notificato l’11 settembre 2020 e depositato il successivo giorno 14, i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto emesso, ex l. n. 89 del 2001 (c.d. “Legge Pinto”), dalla Corte di Appello di Roma – sez. Equa Riparazione – meglio specificato sopra, con cui la detta Corte ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento in loro favore delle somme ivi per ciascuno di essi specificate.
Il Ministero non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 9 marzo 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso si rivela inammissibile a causa della incompleta asseverazione dei documenti allo stesso allegati.
Giova, a tal riguardo, rammentare che, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n.217 del 2017 l’art.22 comma 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale (Decreto legislativo n. 82/2005) ha assunto il seguente tenore:<<Copie informatiche di documenti analogici - 2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, [con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata: parte abrogata dal d.lgs n.217 del dic 2017] secondo le Linee guida>>;più puntualmente la novella ha soppresso la frase riportata fra parentesi quadre;ma l’eliminazione dall’articolo di riferimento dell’inciso “mediante dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata”, non elimina tout court il potere di asseverazione ma la sola specificazione che tale attestazione di conformità avvenga unicamente mediante tali modalità. Ne consegue che l’asseverazione nell’ambito del PAT può essere compiuta in entrambe le modalità previste dal Regolamento di cui al D.P.C.M. (oggi d.P.C.S.) n 40/2016, ossia:
a) secondo le modalità già prescritte dagli artt.16 decies e 16 undecies del d.l. n.197 del 2012 (e successive mm. ed ii.): norme delle quali, la prima, prevede che l’attestazione di conformità riguarda ogni atto processuale di parte e la seconda specifica che l’asseverazione è posta in calce o a margine della copia (del medesimo atto) o su foglio separato;a tanto accedendo che ove un file includa più atti e/o documenti occorreranno tante asseverazioni (con rispettiva firma digitale) quanto sono gli atti e/o documenti da certificare;
b) in alternativa alla modalità dianzi descritta l’art.22 c.2 del C.A.D. consente di collocare l’asseverazione in distinto documento (che cumulativamente indica e specifica gli atti e/o documenti da asseverare) sottoscritto con firma digitale.
Tanto premesso, nel caso di specie, la parte ricorrente non ha asseverato alcuno dei documenti prodotti in giudizio.
Il ricorso è pertanto inammissibile.
Nulla va disposto sulle spese, non essendosi costituito in giudizio il Ministero intimato.