TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2018-12-18, n. 201812334

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2018-12-18, n. 201812334
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201812334
Data del deposito : 18 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/12/2018

N. 12334/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00488/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 488 del 2008, proposto da:
Azoni F in proprio e quale titolare della azienda agricola Conte Predazzo Azoni, Bianchera Aldo, in proprio e quale titolare dell’Aienda Agricola Bianchera Aldo Enzo e Simone Ss, Soc, Capella Adelchi, in proprio e quale titolare dell’Aienda Capella Adelchi e Gianfranco Ss, Maffina Luca, in proprio e quale titolare dell’Aienda agricola Maffina Luca, Carretta Giuliano, in proprio e quale titolare dell’Aienda agricola Carretta Giuliano, Corbari Diego, in proprio e quale titolare dell’Aienda Agricola Corbari Diego, Bertaiola Giuseppe, in proprio e quale titolare dell’Aienda agricola Bertaiola Giuseppe, Cooperativa Iris Latte Societa' Agricola, in persona del legale rappresentante Azone F, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato E E, con domicilio eletto presso lo studio Angela Palmisano in Roma, via Nizza, 59;
Bretagna Ennio, in proprio e in qualità di titolare dell’Aienda Agricola Bertaiola Giuseppe, Gavioli Franco in proprio e quale titolare dell’ Aienda Agricola Gavioli Franco e Figli, rappresentati e difeso dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio eletto presso lo studio Daniele Manca Bitti in Roma, via Luigi Luciani, 1;



contro

Agea - Agea Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

1. - della comunicazione AGEA denominata “Regime quote latte –Lista di prelievo per acquirente – Periodo 2006/07”, allegato della comunicazione CP665-03041539-A con protocollo AGEA.AGA.2007.44108 inviata al ricorrente acquirente latte Cooperativa Iris Latte Società Agricola Cooperativa C.F.: 02042940201 con racc. a.r. n. 133663244218 ricevuta il 30.10.07, in allegato alla comunicazione AGEA CP665- 03041539-A, di prot. n. AGEA.AGA. 2007.44108, datata 09.07.07, ad oggetto: “Regime quote latte – Restituzione del prelievo supplementare relativo alle consegne del periodo 2006/2007” – che pure si impugna -, dalla quale risulta la quantificazione del prelievo supplementare per il periodo 1 aprile 2006/31 marzo 2007, imputata alle aziende agricole ricorrenti, per una somma totale di Euro 1.245.777,00 nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica di ciascuno dei ricorrenti;

2-. nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche in corso di definizione al momento di notificazione del presente ricorso e sebbene non conosciuto, compresi i provvedimenti AGEA dai quali risultano le operazioni di calcolo, di restituzione e di imputazione del prelievo supplementare a carico dei ricorrenti per il periodo 2006/2007, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica degli stessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2018 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Le aziende agricole ricorrenti – produttrici di latte vaccino –hanno impugnato, in uno con gli atti presupposti, la comunicazione Agea denominata “ Regime quote latte – lista prelievo per acquirente – periodo 2006/2007 ”, destinata all’azienda acquirente, nonché la comunicazione Agea dalla quale risulta la quantificazione del prelievo supplementare per il periodo 1 aprile 2006-31 marzo 2007 imputata alle aziende agricole ricorrenti, deducendo una pluralità di vizi di carattere sia sostanziale sia strettamente formale.

L’Agea si è costituita in giudizio, depositando una memoria corredata da documenti.

Due dei ricorrenti (E B e F G) hanno, in data 29.4.2016, conferito il mandato ad un nuovo procuratore.

L’avvocatura dello Stato ha depositato, in data 13 luglio 2018, una memoria difensiva per contestare le difese di parte ricorrente e ha dedotto l’inammissibilità del ricorso perché non notificato alle regioni Lombardia e Veneto, insistendo per la sua infondatezza nel merito.

In prossimità dell’odierna udienza, in data 26 settembre 2018, parte ricorrente ha depositato documenti nonché una articolata memoria con la quale, oltre ad argomentare con ulteriori considerazioni sui motivi di ricorso ed insistere per l’accoglimento dello stesso, ha chiesto:

a) l’acquisizione:

-di tutta la documentazione amministrativa concernente le operazioni di compensazione, restituzione, effettuate in relazione al periodo 1 aprile 2006 e 31 marzo 2007;

-dei dati del versamento mensile, in possesso di Agea, nonché relative alle domande di premio per vacche nutrici a partire dal 1995 e i documenti relativi alle anomalie e ai relativi controlli, sempre in possesso di AGEA;

-la documentazione relativa al risanamento stalle per gli anni 2006/2007 in possesso del Ministero della Sanità, nonché la documentazione proveniente dall’Anagrafe bovina di Teramo relativa alla consistenza del patrimonio bovino in Italia negli anni di riferimento; la relazione finale del 26 gennaio 2010 della Commissione amministrativa di indagine, nonché la relazione del Comando Carabinieri del 15 aprile 2010, in possesso del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

b) disporsi, altresì:

-C.T.U. per la verifica della correttezza delle operazioni di compensazione effettuate da AGEA per il periodo di riferimento 2006/2007;

-prova testimoniale, con riserva di capitolazione.

I ricorrenti difesi dall’avvocato Ermondi hanno depositato, inoltre, una memoria di replica, in vista dell’udienza, sostenendo che i provvedimenti di compensazione sono di esclusiva competenza di Agea, avendo le regioni solo funzioni di controllo.

All’udienza pubblica del 31 ottobre 2018, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2.Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio delle regioni Veneto e Lombardia, in quanto gli atti impugnati sono unicamente imputabili ad AGEA,

Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto, in conformità con i numerosi precedenti della sezione in materia, ai quali si rinvia.

2.1. La questione sollevata con il presente ricorso, infatti, pur

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi