TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 2011-07-08, n. 201100396
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N. 00396/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00256/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 256 del 2011, proposto dal Prof. M A, nella qualità di Sindaco eletto nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Tricarico, tenutesi il 14 e 15 maggio 2011, rappresentato e difeso dagli Avv.ti A L e I L, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza Via Pretoria n. 188 presso lo studio legale dell’Avv. G M P;
contro
Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Matera, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliati ex lege presso la stessa in Potenza, corso XVIII agosto;
Comune di Tricarico, in persona del legale rappresentante p.t., cioè del Vice Sindaco Dabraio Rocco, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Gagliardi La Gala, come da mandato a margine dell’atto di costituzione ed in virtù della Del. G.M. n. 64 del 17.6.2011, con domicilio eletto ai sensi dell’art. 25, comma 1, Cod. Proc. Amm. in Potenza presso la Segreteria di questo Tribunale;
e con l'intervento di
ad opponendum:
L F e M N, nella qualità di elettori del Comune di Tricarico, rappresentati e difesi dall’Avv. Vincenzo Montagna, come da mandato a margine dell’atto di intervento ad opponendum ex artt. 28 e 50 Cod. Proc. Amm., con domicilio eletto ai sensi dell’art. 25, comma 1, Cod. Proc. Amm. in Potenza presso la Segreteria di questo Tribunale;
per l'annullamento:
-della Del. C.C. n. 13 del 4.6.2011, nella parte in cui il Consiglio Comunale di Tricarico, dopo aver richiamato le note Prefetto di Matera prot. nn. 16595 e 16579 del 3.6.2011, dava “atto che il giuramento del Sindaco eletto e convalidato in data odierna è differito fino al momento della cessazione degli effetti della sospensione disposta dal Prefetto”;
-della nota prot. n. 16595 del 3.6.2011 (ricevuta nella stessa giornata del 3.6.2011), con la quale il Prefetto di Matera faceva presente al Presidente del Consiglio Comunale, al Vice Sindaco ed al Segretario Comunale del Comune di Tricarico, che con nota di pari data 3.6.2011 prot. n. 16579 era stato comunicato al ricorrente, Sindaco eletto nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Tricarico, tenutesi il 14 e 15 maggio 2011, che, ai sensi dell’art. 59 D.Lg.vo n. 267/2000, era sospeso di diritto dalla carica di Sindaco per 18 mesi, “a seguito della Sentenza di condanna comminata al medesimo per il reato di cui all’art. 317 C.P.”, per cui durante tale periodo di sospensione le funzioni di Sindaco, ai sensi dell’art. 53 D.Lg.vo n. 267/2000, sarebbero state svolte dal Vice Sindaco;
-della nota prot. n. 16579 del 3.6.2011 (ricevuta nella stessa giornata del 3.6.2011), con la quale il Prefetto di Matera faceva presente al ricorrente, che con Sentenza del Tribunale di Matera del 20.4.2009, depositata l’8.6.2009, era stato condannato per il reato di cui al’art. 317 C.P., precisando che tale condanna penale, sebbene di primo grado e non definitiva, determinava, ai sensi dell’art. 59 D.Lg.vo n. 267/2000, la “sospensione di diritto” del ricorrente “dalla carica di Sindaco per la durata di 18 mesi, decorrenti dalla notifica della presente” e che durante il periodo di sospensione del ricorrente le funzioni di Sindaco, ai sensi dell’art. 53 D.Lg.vo n. 267/2000, sarebbero state svolte dal Vice Sindaco;
e per il consequenziale accertamento del diritto del ricorrente a svolgere continuativamente il munus pubblico del quale è stato investito, non essendo intervenuta alcuna sentenza definitiva di condanna a distanza di oltre due anni dalla pronuncia di primo grado;
Visti il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione dell’Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Matera;
Visto l’atto di costituzione ad adiuvandum del Comune di Tricarico;
Visto l’atto di intervento ad opponendum ex artt. 28 e 50 Cod. Proc. Amm. (notificato ai sensi della L. n. 53/1994 il 28.6.2011), proposto da. L F e M N, nella qualità di elettori del Comune di Tricarico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi gli Avv.ti I L, Franco Gagliardi La Gala, Domenico Mutino e Vincenzo Montagna;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
In data 14 e 15 maggio 2011 si svolgevano le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Tricarico (avente un numero di abitanti inferiore a 15.000). Il risultato elettorale determinava l’elezione alla carica di Sindaco del ricorrente, in quanto la sua Lista “Cristianamente riprendiamo a dialogare” riportava 1.746 voti, mentre le altre due Liste “Centrosinistra per Tricarico” e “Per il bene comune di Tricarico” conseguivano rispettivamente 1.069 voti e 1.035 voti.
Con atti prot. nn. 6003, 6004, 6005, 6006 del 23.5.2011 il ricorrente nominava gli Assessori.
Con atti del 26.5.2011 il ricorrente convocava per il 4.6.2011 la prima seduta del Consiglio Comunale, indicando come punti all’ordine del giorno: la convalida degli eletti;il giuramento del Sindaco;la comunicazione delle avvenute nomine degli Assessori;e la presentazione degli indirizzi generali di governo.
Con atto prot. n. 6630 del 3.6.2011 il ricorrente attribuiva al Dabraio Rocco le funzioni di Vice Sindaco.
Con nota prot. n. 16579 del 3.6.2011 (ricevuta nella stessa giornata del 3.6.2011) il Prefetto di Matera faceva presente al ricorrente, che con Sentenza del Tribunale di Matera del 20.4.2009, depositata l’8.6.2009, era stato condannato per il reato di cui all’art. 317 C.P., precisando che tale condanna penale, sebbene di primo grado e non definitiva, determinava, ai sensi dell’art. 59 D.Lg.vo n. 267/2000, la “sospensione di diritto” del ricorrente “dalla carica di Sindaco per la durata di 18 mesi, decorrenti dalla notifica della presente” e che durante il detto periodo di sospensione le funzioni di Sindaco, ai sensi dell’art. 53 D.Lg.vo n. 267/2000, sarebbero state svolte dal Vice Sindaco.
Con nota prot. n. 16595 di pari data 3.6.2011 (ricevuta nella stessa giornata del 3.6.2011) il Prefetto di Matera faceva presente al Presidente del Consiglio Comunale, al Vice Sindaco ed al Segretario Comunale del Comune di Tricarico, che con la predetta nota di pari data 3.6.2011 prot. n. 16579 aveva comunicato al ricorrente, la sospensione, ai sensi dell’art. 59 D.Lg.vo n. 267/2000, dalla carica di Sindaco per 18 mesi, “a seguito della Sentenza di condanna comminata al medesimo per il reato di cui all’art. 317 C.P.”, per cui durante tale periodo di sospensione le funzioni di Sindaco, ai sensi dell’art. 53 D.Lg.vo n. 267/2000, sarebbero state svolte dal Vice Sindaco.
Con Del. C.C. n. 12 del 4.6.2011 il Consiglio Comunale di Tricarico convalidava l’elezione del Sindaco e degli altri 12 Consiglieri Comunali.
Con separata Del. C.C. n. 13 del 4.6.2011 il Consiglio Comunale di Tricarico, dopo aver richiamato le note Prefetto di Matera prot. nn. 16595 e 16579 del 3.6.2011, dava “atto che il giuramento del Sindaco eletto e convalidato in data odierna” era “differito fino al momento della cessazione degli effetti della sospensione disposta dal Prefetto”. Tale Del. C.C. n. 13 del 4.6.2011, unitamente alle presupposte note Prefetto di Matera prot. nn. 16595 e 16579 del 3.6.2011, sono state impugnate con il presente ricorso (notificato il 13/18.6.2011), deducendo la violazione degli artt. 53 e 59 D.Lg.vo n. 267/2000 (in via subordinata è stata dedotta l’illegittimità costituzionale dell’art. 59, comma 1, lett. a), D.Lg.vo n. 267/2000 per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 51 della Costituzione, se dovesse essere applicato anche ad una persona, come nella specie, già condannata da oltre 18 mesi, con riferimento alla quale l’art. 58 D.Lg.vo n. 267/2011 non prevede l’incandidabilità, sostenendo praticamente il valore dichiarativo dell’intervento ex art. 59, comma 4, D.Lg.vo n. 267/2000 del Prefetto, anche se nel ricorso viene richiamata la Sentenza Cass. Civ. Sez. Un. n. 16502 dell’8.7.2009, la quale spiega le ragioni, per le quali tale intervento del Prefetto è di natura costitutiva, cioè la necessità di evitare l’invalidità di tutte le delibere, alle quali ha partecipato il soggetto sospeso, mentre la decorrenza dalla pubblicazione della Sentenza di conferma da parte della Corte di Appello della condanna di primo grado risulta giustificata dalla circostanza che l’organo consiliare è stato già notiziato dal Prefetto e già conosce lo stato di sospensione dalla carica, per cui può attivarsi per conoscere gli sviluppi del processo penale), dei principi in materia di elettorato passivo e di esercizio del munus pubblico, l’eccesso di potere per errore nel presupposto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione e manifesta ingiustizia (con tale ricorso vengono richiamate le Sentenze Corte Costituzionale n. 141 del 6.5.1996, e n. 364 del 30.10.1996, nonchè riportati ampi stralci della Sentenza TAR Basilicata n. 796 del 29.11.2004, la quale riguarda l’interpretazione dell’originario testo dell’art. 59, comma 3, D.Lg.vo n. 267/2000, anteriore alla modifica apportata dall’art. 7, comma 1, lett. a bis), D.L. n. 80/2004 conv. nella L. n. 140/2004).
Si sono costituiti in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Matera, il quale, oltre a sostenere l’infondatezza, ha anche eccepito l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del ricorso, ed il Comune di Tricarico, il quale invece ha sostenuto la fondatezza del ricorso (in quanto la fattispecie, disciplinata dall’art. 59, comma 1, lett. a, D.Lg.vo n. 267/2000, si riferisce alle sentenze penali successive all’elezione e/o ai Sindaci che già esercitano la funzione, poiché diversamente si determinerebbe la situazione aberrante, secondo cui il corpo elettorale avrebbe la possibilità di eleggere un Sindaco, che poi non potrebbe esercitare tali funzioni per i primi 18 mesi sull’intero arco di tempo di 60 mesi ex art. 8, comma 1, DPR n. 570/1960) e la giurisdizione del Giudice adito (ritenendo che la sospensione dalla carica di Sindaco del ricorrente fosse da equiparare al provvedimento di scioglimento del Comune). Hanno dispiegato intervento ad opponendum L F e M N, nella qualità di elettori del Comune di Tricarico, con il quale, oltre a sostenere l’infondatezza, è stata anche eccepita l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del ricorso (a tale atto di intervento ad opponendum è stata anche allegata la Sentenza Tribunale Penale di Matera n. 171 dell’8.6.2009, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di 5 anni e 2 mesi di reclusione).
Il presente ricorso risulta inammissibile per difetto di giurisdizione, attesocchè gli atti impugnati incidono sul diritto soggettivo (cd. petitum sostanziale, che si identifica non solo e non tanto in base alla concreta statuizione chiesta al Giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in giudizio) del ricorrente a ricoprire la carica di Sindaco, senza incorrere nella sospensione, disposta in conseguenza di una condanna penale, di primo grado e non definitiva, per il delitto di concussione ex art. 317 C.P. (su tale fattispecie cfr. Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 11646 del 29.7.2003).
Tale diritto soggettivo non risulta collegato in nessun modo con le operazioni elettorali, ma inerisce strettamente al diritto all’elettorato passivo ex art. 51 della Costituzione ed al connesso svolgimento del mandato elettivo di Sindaco eletto, sul quale la sospensione viene ad incidere.
Infatti, gli artt. 9 bis e 82 DPR n. 570/1960 (come rispettivamente aggiunto e sostituito dagli artt. 5 e 1 L. n. 1147/1966) statuiscono la cognizione del Tribunale Civile della circoscrizione territoriale in cui è compreso il Comune di appartenenza, per le questioni relative all’eleggibilità ed alla decadenza (anche per incompatibilità: sul punto cfr. per es. Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 22640 del 29.10.2007) dei componenti di un Consiglio Comunale.
Comunque, poiché la sospensione dalla carica risulta strettamente connessa alla decadenza dalla medesima carica, differenziandosi rispetto alla decadenza soltanto perché a tempo determinato e non a tempo indeterminato, deve ritenersi che per il principio della continenza (cioè il più contiene il meno) anche la controversia relativa alla sospensione dalla carica spetta alla cognizione del Giudice Ordinario, anche perché, coma sopra detto, attiene ad una posizione giuridica di diritto soggettivo, tutelato dall’art. 51 della Costituzione, perfetto e non degradabile in interesse legittimo.
Tale giurisdizione del Giudice Ordinario a conoscere delle controversie in tema di eleggibilità o di decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale e comunale non trova limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione di un apposito atto e/o provvedimento amministrativo, perché anche in tale ipotesi la decisione verte non sull’annullamento dell’atto amministrativo, ma sul diritto soggettivo inerente all’elettorato passivo ed il Giudice Ordinario, nelle cause elettorali devolute alla sua cognizione, ha il potere di correggere (in caso di accoglimento del ricorso) il risultato dell’elezione stessa, sostituendo ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno il diritto di esserlo o di porre nel nulla il provvedimento di decadenza, se emesso al di fuori delle condizioni che lo legittimano.
Pertanto, la cognizione della controversia in esame spetta alla cognizione del Giudice Ordinario, il quale esaminerà anche la sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 1, lett. a), D.Lg.vo n. 267/2000 per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 51 della Costituzione.
Tenuto conto del non facile criterio discretivo della giurisdizione in materia di sospensione dalla carica di Sindaco, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.Le spese relative al Contributo Unificato sono dichiarate irripetibili.