TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-03-08, n. 202400065

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-03-08, n. 202400065
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202400065
Data del deposito : 8 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/03/2024

N. 00065/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00175/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 175 del 2020, proposto dalla società Fma City s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato V I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, alla via Insorti D'Ungheria, n.74;

nei confronti

Della società Pizzando s.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale n. 1731 del 2.04.2020 adottata dalla Regione Molise - Giunta Regionale, Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale, Servizio Supporto all'autorità di gestione del Por Fesr-Fse in materia di aiuti, mediante la quale tale Amministrazione ha revocato le agevolazioni concesse alla FMA City s.r.l. a titolo di cofinanziamento del POR Fesr 2014/2020 - Avviso High tech Business, per un totale di euro 78.109,50, per la realizzazione del Piano d'impresa presentato in data 24.07.2018;

- in parte qua , ove occorrer possa, di tutte le connesse comunicazioni, note e provvedimenti dell'Amministrazione resistente, relative alla richiesta di agevolazione presentata dalla ditta ricorrente FMA City s.r.l., ivi incluse, esemplificativamente e non esaustivamente: - la “ check ” prodotta dal Servizio Rendicontazione - Controllo di I Livello - a seguito del previsto “controllo in loco” di cui alla normativa dell'Avviso High Tech Business, avvenuto nei giorni 23 e 25.09.2019 previo accordo per le vie brevi con il beneficiario, conclusasi con esito negativo;
- la Relazione di supporto alle operazioni di “controllo in loco” redatta dalla Molise Dati S.p.a. in veste di esperto della materia, dalla quale sarebbero emerse le criticità del progetto poi poste dall'Amministrazione resistente a fondamento del provvedimento di revoca delle agevolazioni concesse;
- la nota n. 118575 del 30.09.2019 con la quale la P.A. resistente ha notificato l'esito negativo del suddetto “controllo in loco” alla ditta ricorrente;
- le comunicazioni effettuate dal Dirigente del Servizio Rendicontazione Controllo e Vigilanza con le rispettive note quali la nota n. 118575 del 30.09.2019 con le quali è stato notificato il suddetto esito negativo dei controlli e contestualmente concesso il termine di giorni 30 per produrre memorie scritte ed eventuali documenti integrativi nel rispetto del disposto di cui alla legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- la nota n. 15550 del 28.01.2020 contenente il preavviso di revoca del contributo concesso, con contestuale concessione del termine di dieci giorni per fornire eventuali rilievi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Molise;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 il dott. R F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Nel corso del 2018 la ricorrente ha partecipato all’Avviso pubblico indetto dalla Regione Molise e denominato "HIGH TECH BUSINESS", nell’ambito del quale era prevista, tra le diverse misure, l’erogazione di finanziamenti per attività (Asse I - Attività 1.3.1) di "Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca” , finalizzate a sostenere la ricerca e/o lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi ad alto contenuto innovativo.

La procedura intendeva promuovere, come previsto già all’art. 1 del bando, l’attività di start-up innovative, intendendo riferirsi precipuamente alle imprese rientranti nella definizione contenuta all’articolo 25, comma 2, del D.L. n. 179/2012 e succ. mod. ed integr., le quali, in particolare, oltre ad ulteriori requisiti dimensionali, avessero, “ quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico ” (lettera f del richiamato art. 25).

In particolare, l’Avviso prevedeva (art. 4.2) la possibilità che il progetto di finanziamento fosse proposto da “ persone fisiche che intendano costituire una start-up innovativa, ivi compresi i cittadini stranieri in possesso del visto start-up, purché l’impresa sia formalmente costituita ed iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012, abbia almeno una sede operativa nel territorio molisano e faccia pervenire la relativa documentazione alla Regione, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni” .

E l’attuale rappresentante legale della ricorrente aveva per l’appunto partecipato alla procedura in vista della costituzione imminente della società FMY CITY, che avveniva entro i successivi termini previsti nell’indicato punto del bando.

2) L’art. 4 dell’Avviso stabiliva l’erogazione di “ un contributo a fondo perduto pari al 50% (cinquanta per cento) delle spese ammissibili ”, nei limiti del finanziamento massimo previsto nello stesso bando: esso distingueva quindi una fase di ammissione - connessa alla valutazione delle spese - dalla successiva fase finalizzata, invece, alla concessione definitiva e all’erogazione del contributo. Il bando prevedeva altresì che le imprese potessero ottenere, previa presentazione di specifica garanzia fideiussoria, l’anticipazione di parte delle somme loro concesse.

2.1) La fase finalizzata alla verifica dell’ammissibilità delle proposte si fondava sui criteri dettagliati nell’apposita griglia contenuta all’art. 8 dell’Avviso.

In base a tale disciplina l’Amministrazione, una volta che un’impresa fosse stata ammessa al finanziamento, e prima di erogare il contributo, avrebbe dovuto svolgere ulteriori controlli finalizzati a verificare l’effettiva congruenza delle spese e attività realizzate dai partecipanti, rispetto alle finalità cui i finanziamenti erano effettivamente destinati.

La disciplina dei menzionati controlli era contenuta, in particolare, all’art. 9 del disciplinare di finanziamento, il quale al comma 7 prevedeva che l’erogazione del saldo del finanziamento fosse “ subordinata all’esito della verifica documentale e di una verifica in loco, volte ad accertare l’effettivo utilizzo delle somme agevolate per gli scopi indicati nella domanda di finanziamento e nel piano d’impresa presentati dal soggetto beneficiario. Tali verifiche sono effettuate dall'Ufficio Rendicontazione e Controllo Regimi di Aiuto finanziati dal POR

FESR FSE

Molise 2014/2020 della Regione Molise, in seguito al rilascio del nulla osta da parte del RUP. In caso di esito positivo, la Regione eroga la somma dovuta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di trasmissione della richiesta di saldo
”.

Il successivo comma 8 stabiliva invece che “ In sede di verifica documentale e di verifica in loco, sono controllati: la permanenza delle condizioni previste per la fruizione delle agevolazioni;
la regolarità dei libri contabili e fiscali;
la conformità agli originali della documentazione presentata in sede di richiesta di erogazione del saldo;
l’esistenza, la consistenza e la coerenza delle spese sostenute rispetto al piano d’impresa approvato;
l’installazione e la funzionalità dei beni di cui all’articolo 5 comma 3;
la correttezza delle modalità di pagamento delle spese sostenute;
la documentazione amministrativo/contabile necessaria per lo svolgimento dell’attività”.

Infine, il comma 12 dello stesso art. 9, richiamando il già indicato comma 7, prevedeva che “in caso di esito negativo dei controlli di cui ai commi 7 e 8 che precedono, il RUP procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni e al recupero delle eventuali somme già erogate”.

2.2) La società in epigrafe, come riferito nel ricorso, veniva in un primo tempo ammessa al finanziamento per un progetto complessivo di 108.464,00 euro, pari ad un contributo erogabile nella misura di 54.232,00 euro. In un secondo tempo, rivalutando le richieste di riesame trasmesse dalla società, l’Amministrazione ampliava l’entità del progetto finanziabile in base alle spese ammissibili, innalzandolo a complessivi 156.219,00 euro, con conseguente aumento del contributo erogabile nell’ammontare di 78.109,50 euro.

3) Nel prosieguo della vicenda, nei giorni 23 e 25/09/2019 venivano svolti i previsti controlli di congruità, presso la sede della società, dal personale di supporto dell’Amministrazione composto da esperti delle due società pubbliche “ Sviluppo Italia Molise” e “ Molise Dati spa ”.

Tali controlli si concludevano con esito negativo, essendo da essi emerse diverse criticità, e segnatamente: la mancata esibizione di alcuna relazione tecnica-progettuale esplicativa delle funzioni peculiari del progetto e l’impossibilità di verificare la presenza della licenza software necessaria allo sviluppo del progetto tecnico;
l’evidente difformità nelle caratteristiche dei P.C. elencati in fatture, di cui alcuni assemblati senza possibilità di identificazione, memoria interna DDR inferiore, caratteristiche del disco interno di minore capacità, schede video differenti, sistema operativo Windows di diverse versioni, mancanza totale delle licenze ed installazione del software antivirus, installazione di alcune tastiere obsolete;
l’impossibilità di verificare l’impianto digitale di playout su alcune attrezzature a causa di un corto circuito verificatosi all’accensione dell’apparato AXEL C.I. 62518857;
il riscontro di un modello differente rispetto a quello indicato per l’apparato “Roland Mixer”.

3.1) La Regione, con nota prot. n. 118575 del 30/09/2019, a seguito del rilievo delle criticità suindicate concedeva alla società un termine per trasmettere osservazioni: adempimento cui la società faceva luogo mediante la trasmissione di più memorie, contenenti documenti e controdeduzioni (le quali, a dire della società, sarebbero state sufficienti a definire il procedimento senza conseguenze sul mantenimento del finanziamento).

3.2) Le deduzioni dell’interessata venivano riscontrate dalla Regione in termini negativi con la nota n. prot. 28.01.2020, prot. n. 15550/2020, a valere quale avviso di avvio del procedimento di revoca o riduzione del finanziamento ottenuto, che assegnava un nuovo termine per la proposizione di ulteriori memorie, osservazioni e documenti.

La ricorrente trasmetteva, con nota assunta al protocollo regionale del 12 febbraio 2020, un ulteriore scritto difensivo con il quale, nel confutare le argomentazioni e le conclusioni della Regione, insisteva per la conferma del finanziamento;
in subordine, chiedeva di disporne soltanto una riduzione.

Con il provvedimento in questa sede impugnato, infine, la determinazione n. 1731 del 2.04.2020, l’Amministrazione, nel respingere le osservazioni del privato, e richiamandosi alle già rilevate criticità emerse a seguito del controllo in loco , disponeva la revoca definitiva delle agevolazioni a suo tempo concesse alla FMA CITY s.r.l..

4) La ricorrente è insorta avverso la determinazione regionale e i suoi atti presupposti mediante la proposizione dell’odierna impugnativa, affidata a due connessi motivi così rubricati: “1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della lex specialis, avviso pubblico “high tech business”, di cui al POR

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