TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2009-11-13, n. 200911116

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2009-11-13, n. 200911116
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 200911116
Data del deposito : 13 novembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10535/1997 REG.RIC.

N. 11116/2009 REG.SEN.

N. 10535/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 10535 del 1997, proposto da:
G S, rappresentata e difesa dall’avv. P M ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Attilio Regolo, n. 25;



contro

il Ministero della Pubblica Istruzione in persona del Ministro legale rappresentante p.t., la Sovrintendenza Scolastica Provinciale di Trento in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede – in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 domiciliano per legge;



per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del decreto in data 8 marzo 1997 con il quale la Sovrintendenza scolastica provinciale di Trento ha annullato il decreto di conferma in ruolo della ricorrente ed il collocamento a riposo disposto con decorrenza dal 1° settembre 1994,

della nota in data 29 novembre 1996 mai comunicata all’interessata;


VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI gli atti tutti della causa;

VISTA l’ordinanza n. 4995 del 19 giugno 2000 con la quale è stata respinta la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2009 il dott. P B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:




FATTO

Con ricorso notificato al Ministero della Pubblica Istruzione ed alla Sovrintendenza Scolastica Provinciale di Trento in data 15 luglio 1997 e depositato il successivo 31 luglio 1997, parte ricorrente ha impugnato il decreto di annullamento di quello di conferma in ruolo e quello di collocamento a riposo a decorrere dal 1° settembre 1994 deducendo:

- violazione e/o erronea e falsa applicazione dell’art. 1, commi 1 e 4, della L. n. 66/91;

- violazione della L. n. 148/88 e dell’art. 8 bis della L. n.426/88;

- eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza e incongruità della motivazione, travisamento, contraddittorietà, erroneità dei presupposti, illogicità, perplessità, ingiustizia manifesta;

- violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e dei principi generali in materia.

Conclude per l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo, invece, la reiezione dell’istanza cautelare e del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 19 giugno 2000 è stata respinta la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2008 è stata disposta un’istruttoria, eseguita la quale con nota della Provincia Autonoma di Trento in data 17 marzo 2009 prot. 9180, il ricorso è stato, dunque, trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 21 maggio 2009.



DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

2. Per una corretta disamina della questione va premesso che la ricorrente, in servizio presso la scuola integrata di Hannover/Dohren dall’a.s. 1979/1980, con domanda del 9 agosto 1988, chiedeva di essere iscritta nella graduatoria nazionale di cui all’art. 8 bis della L. n. 426/1988, con il quale le graduatorie provinciali, di cui all'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, furono appunto soppresse e trasformate in graduatorie nazionali.

Con decreto n. 9611/B3 del 3 maggio 1991 del Sovrintendente scolastico di Trento veniva nominata nel ruolo degli insegnanti elementari della Provincia di Bolzano con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1982 ed economica dal 1° settembre 1991. All’art. 1 il decreto recava la clausola esplicita in base alla quale ai fini del compimento del periodo di prova per la conferma in ruolo si applicavano le disposizioni dell’art. 1, comma 4 della L. 27 febbraio 1991, n. 66.

La ricorrente, che continuava ad insegnare ad Hannover in una scuola italiana all’estero a carico del Comitato di Assistenza Scolastica nelle Istituzioni Scolastiche Italiane ex L. n. 153/1971 (COASSCIT), accettava la nomina, ma con telegramma del 30 aprile 1991 comunicava alla Sovrintendenza scolastica di Trento di non poter prendere servizio, in quanto in congedo obbligatorio per maternità e tanto veniva riscontrato dalla Direzione Didattica di Lavis (TN) con nota n. 1585 del 9 settembre 1991.

Nonostante tale intercorso corrispondenza la ricorrente era confermata in ruolo con decreto n. 8916/B3 in data 3 giugno 1992 a decorrere dal 1° settembre 1991 ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L. n. 66 del 1991.

Avendo iniziato il suo servizio a decorrere dall’a.s. 1979/1980, intervallato da alcuni periodi di congedo obbligatorio e facoltativo per maternità, tra cui il periodo ricadente nell’a.s. 1991/1992, quando avrebbe dovuto prendere servizio in Lavis (TN) proprio a seguito della conferma in ruolo, la ricorrente riscattava 14 anni 6 mesi e 6 giorni di servizio pre ruolo per un totale di L. 17.011.949 in rate mensili a decorrere dal settembre 1993 ed infine era collocata a riposo per dimissioni a decorrere dal 1° settembre 1994, con liquidazione del trattamento di quiescenza a decorrere dal 20 maggio 1997.

A distanza di tre anni dall’accoglimento delle dimissioni e del collocamento a riposo si è vista annullare la conferma in ruolo, ferma restando la nomina conseguita a far tempo dal 1991, provvedimento avverso il quale la ricorrente insorge deducendone la evidente illogicità e contraddittorietà. L’interessata lamenta pure che è completamente destituita di fondamento la premessa del provvedimento sovrintendentizio, laddove si ravvisa che a suo favore non poteva essere riconosciuto il diritto al beneficio di cui alla legge n. 66/1991 art. 1,