TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2009-11-13, n. 200911116
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N. 11116/2009 REG.SEN.
N. 10535/1997 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 10535 del 1997, proposto da:
G S, rappresentata e difesa dall’avv. P M ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Attilio Regolo, n. 25;
contro
il Ministero della Pubblica Istruzione in persona del Ministro legale rappresentante p.t., la Sovrintendenza Scolastica Provinciale di Trento in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede – in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 domiciliano per legge;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto in data 8 marzo 1997 con il quale la Sovrintendenza scolastica provinciale di Trento ha annullato il decreto di conferma in ruolo della ricorrente ed il collocamento a riposo disposto con decorrenza dal 1° settembre 1994,
della nota in data 29 novembre 1996 mai comunicata all’interessata;
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
VISTA l’ordinanza n. 4995 del 19 giugno 2000 con la quale è stata respinta la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2009 il dott. P B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato al Ministero della Pubblica Istruzione ed alla Sovrintendenza Scolastica Provinciale di Trento in data 15 luglio 1997 e depositato il successivo 31 luglio 1997, parte ricorrente ha impugnato il decreto di annullamento di quello di conferma in ruolo e quello di collocamento a riposo a decorrere dal 1° settembre 1994 deducendo:
- violazione e/o erronea e falsa applicazione dell’art. 1, commi 1 e 4, della L. n. 66/91;
- violazione della L. n. 148/88 e dell’art. 8 bis della L. n.426/88;
- eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza e incongruità della motivazione, travisamento, contraddittorietà, erroneità dei presupposti, illogicità, perplessità, ingiustizia manifesta;
- violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e dei principi generali in materia.
Conclude per l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.
L'Amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo, invece, la reiezione dell’istanza cautelare e del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 19 giugno 2000 è stata respinta la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2008 è stata disposta un’istruttoria, eseguita la quale con nota della Provincia Autonoma di Trento in data 17 marzo 2009 prot. 9180, il ricorso è stato, dunque, trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 21 maggio 2009.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
2. Per una corretta disamina della questione va premesso che la ricorrente, in servizio presso la scuola integrata di Hannover/Dohren dall’a.s. 1979/1980, con domanda del 9 agosto 1988, chiedeva di essere iscritta nella graduatoria nazionale di cui all’art. 8 bis della L. n. 426/1988, con il quale le graduatorie provinciali, di cui all'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, furono appunto soppresse e trasformate in graduatorie nazionali.
Con decreto n. 9611/B3 del 3 maggio 1991 del Sovrintendente scolastico di Trento veniva nominata nel ruolo degli insegnanti elementari della Provincia di Bolzano con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1982 ed economica dal 1° settembre 1991. All’art. 1 il decreto recava la clausola esplicita in base alla quale ai fini del compimento del periodo di prova per la conferma in ruolo si applicavano le disposizioni dell’art. 1, comma 4 della L. 27 febbraio 1991, n. 66.
La ricorrente, che continuava ad insegnare ad Hannover in una scuola italiana all’estero a carico del Comitato di Assistenza Scolastica nelle Istituzioni Scolastiche Italiane ex L. n. 153/1971 (COASSCIT), accettava la nomina, ma con telegramma del 30 aprile 1991 comunicava alla Sovrintendenza scolastica di Trento di non poter prendere servizio, in quanto in congedo obbligatorio per maternità e tanto veniva riscontrato dalla Direzione Didattica di Lavis (TN) con nota n. 1585 del 9 settembre 1991.
Nonostante tale intercorso corrispondenza la ricorrente era confermata in ruolo con decreto n. 8916/B3 in data 3 giugno 1992 a decorrere dal 1° settembre 1991 ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L. n. 66 del 1991.
Avendo iniziato il suo servizio a decorrere dall’a.s. 1979/1980, intervallato da alcuni periodi di congedo obbligatorio e facoltativo per maternità, tra cui il periodo ricadente nell’a.s. 1991/1992, quando avrebbe dovuto prendere servizio in Lavis (TN) proprio a seguito della conferma in ruolo, la ricorrente riscattava 14 anni 6 mesi e 6 giorni di servizio pre ruolo per un totale di L. 17.011.949 in rate mensili a decorrere dal settembre 1993 ed infine era collocata a riposo per dimissioni a decorrere dal 1° settembre 1994, con liquidazione del trattamento di quiescenza a decorrere dal 20 maggio 1997.
A distanza di tre anni dall’accoglimento delle dimissioni e del collocamento a riposo si è vista annullare la conferma in ruolo, ferma restando la nomina conseguita a far tempo dal 1991, provvedimento avverso il quale la ricorrente insorge deducendone la evidente illogicità e contraddittorietà. L’interessata lamenta pure che è completamente destituita di fondamento la premessa del provvedimento sovrintendentizio, laddove si ravvisa che a suo favore non poteva essere riconosciuto il diritto al beneficio di cui alla legge n. 66/1991 art. 1, comma 4 perché era stata nominata in ruolo nell’a.s. 1991/1992, con conseguente mancato perfezionamento del rapporto di lavoro, poiché la stessa era stata nominata nel corso dell’a.s. 1990/1991 ed esattamente con decreto del 3 maggio 1991.
Sostiene che anche l’altro presupposto del provvedimento impugnato è travisante, poiché risulterebbe che il servizio prestato presso le scuole italiane all’estero non è riconducibile a nomine conferite dalle autorità italiane, mentre l’art. 1 della L. n. 66 del 1991 richiede come requisito il servizio di insegnamento non di ruolo prestato nell’anno 1990/1991 senza specificare alcuna particolare qualità nel servizio prestato.
I provvedimenti impugnati violano i principi in materia di autotutela, essendo la revoca intervenuta ad oltre tre anni dal collocamento a riposo della ricorrente;manca qualsivoglia indicazione dell’interesse pubblico;non sono state valutate le posizioni medio tempore acquisite.
3. Il provvedimento impugnato è motivato come segue:
“Considerato che il beneficio di cui alla L. n. 66/1991 era limitato esclusivamente agli immessi in ruolo nel corso dell’a.s. 1990/1991 per fronteggiare una situazione contingente derivante dall’entrata in vigore della L. n. 148/1990 (poiché nell’a.a. 1990/1991 le nomine vennero disposte già ad anno scolastico iniziato e con la L. n. 66/91 si era cercato di eliminare gli effetti negativi di tale ritardo, prevedendo che il servizio in tal modo prestato a titolo precario, sarebbe stato ritenuto utile per il superamento del periodo di prova);
Preso atto che i servizi resi dalla Signora S Giulia alle dipendenze del CO.AS.SC.IT di Hannover non sono validi né per l’immissione in ruolo, né ovviamente per ogni altro provvedimento conseguente, ivi compreso il superamento del periodo di prova;
Rilevato quindi che il mancato superamento del periodo di prova, atteso che alla Sig.a Giulia S non poteva essere riconosciuto il diritto al beneficio di cui alla L. n. 66/1991, art. 1, comma 4 essendo stata nominata in ruolo nell’a.s. 1991/1992, con conseguente mancato perfezionamento del rapporto di lavoro;
Rilevato altresì che non sono stati effettuati servizi non di ruolo, comunque necessari per l’applicazione dell’art. 1 della L. n. 66 del 1991, in quanto i servizi resi dalla Signora S alle dipendenze del CO.AS.SC.IT non sono riconducibili alle nomine conferite dalle autorità italiane, ai sensi delle leggi che nel corso del tempo hanno regolato la materia;”, concludeva con la revoca del decreto di conferma in ruolo.
4. Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso sussistono tutti i presupposti per l’atto di autotutela compiuto dall’Amministrazione, in relazione alla violazione dell’art. 8 bis della L. n. 426 del 1988 e dell’art. 1, commi 1 e 4 della L. n. 66 del 1991.
A seguito dell’ultima istruttoria disposta dal Collegio, la Provincia autonoma di Trento ha infatti rappresentato che la ricorrente non assumeva servizio nella sede destinatale perché in congedo obbligatorio per maternità e che nel 1991, quando è stata raggiunta dal provvedimento di immissione in ruolo “a parte la domanda dalla stessa avanzata di collocamento fuori ruolo per lavoro all’estero presentata in data 4 ottobre 1988, la signora era ancora in servizio presso il COASSCIT di Hannover;alla stessa venivano poi corrisposti nel 1991 gli assegni per maternità;seguivano altri congedi di maternità (dal 25 marzo 1992 al 22 agosto 1992) e per ricongiungimento con il coniuge all’estero protrattosi per più di un anno. (dal 1°.