TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-04-18, n. 202301276
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Pubblicato il 18/04/2023
N. 01276/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04140/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4140 del 2014, proposto da
Acque di Caltanissetta S.p.A. - Caltaqua, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via T. Tasso n. 4;
contro
- l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana;
- l’Agenzia regionale protezione ambiente - ARPA Sicilia;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Valerio Villareale n. 6, sono per legge domiciliati;
nei confronti
- del Comune di Mussomeli;
- dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) di Caltanissetta in Liquidazione;
non costituiti in giudizio.
per l'annullamento
- del D.D.G. n. 1590 del giorno 8 ottobre 2014, notificato in data 28 ottobre 2014 e pubblicato sulla G.U.R.S. a 48 del 14 novembre 2014, con cui l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità — Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha disposto il diniego allo scarico, ai sensi dell'art. 40 della L.r. n. 27/1986 e dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'impianto di depurazione sito in c/da Poverone, a servizio del Comune di Mussomeli, alla società Caltaqua S.p.A., in qualità di Gestore del servizio idrico integrato della Provincia di Caltanissetta;
- del rapporto istruttorio prot. n. 36042, del 19 settembre 2014, con il quale il competente Servizio del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha espresso parere non favorevole al rilascio alla Società Caltaqua S.p.A. dell'autorizzazione allo scarico del refluo proveniente dall'impianto di depurazione sito in c/da Poverone, conosciuto dall'odierna ricorrente soltanto in data 20 novembre 2014 a seguito di accesso agli atti;
- ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 30285 del 31 luglio 2014, con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha comunicato il preavviso di diniego invitando la società Caltaqua a presentare entro 10 giorni eventuali osservazioni;
- ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 5810 del 12 febbraio 2014, con la quale il Dipartimento ha invitato Caltaqua a trasmettere specifica relazione dettagliata sulle opere realizzate;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana e dell’Agenzia regionale protezione ambiente - ARPA Sicilia, e vista la documentazione depositata;
Vista la documentazione ulteriormente prodotta dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il consigliere M C, e udito il difensore di parte ricorrente, presente come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
A. – Con il ricorso in esame la società odierna istante ha impugnato il D.D.G. n. 1590 datato 8 ottobre 2014, notificato il 28 ottobre 2014, e il presupposto rapporto istruttorio, con cui l’intimato Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica utilità, Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, ha disposto il diniego allo scarico, ai sensi dell’art. 40 della l.r. n. 27/1986 e dell’art. 124 del d. lgs. n. 152/2006, in relazione all’impianto di depurazione sito in c/da Poverone a servizio del Comune di Mussomeli.
Espone, al riguardo:
- di essere il soggetto gestore del servizio idrico integrato dell’A.T.O. di Caltanissetta;
- che l’A.R.R.A., con D.D.S. n. 176 del 3 aprile 2009, ha concesso alla società istante l’autorizzazione allo scarico dell’effluente trattato dell’impianto di depurazione su citato, precisando al punto 5) dello stesso decreto che, a seguito della realizzazione delle opere di adeguamento dell’impianto di depurazione, il titolare dell’attività avrebbe dovuto attuare tutti i provvedimenti utili a ridurre i tempi di avviamento del processo depurativo;
- che, conseguentemente, le opere previste hanno la sola finalità di accrescere la capacità depurativa;
- che successivamente, predisposto dall’odierna istante il progetto di miglioramento dell’impianto e avviato l’ iter di approvazione, lo stesso risulta ancora pendente davanti all’intimato Assessorato per il relativo finanziamento con fondi pubblici;e, nelle more, l’impianto riesce comunque a garantire la depurazione;
- che con nota del 15 aprile 2013 la società ha presentato l’istanza per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico, con un primo riscontro interlocutorio, con nota del 12 febbraio 2014, da parte dell’Assessorato, che ha invitato la ricorrente a trasmettere una relazione dettagliata sulle opere già realizzate e su quelle da realizzare con relativo cronoprogramma, nonché la ricevuta di versamento degli oneri di cui all’art. 124, co. 11, del d. lgs. n. 152/2006 inviata dalla ricorrente con nota del 27 febbraio 2014;
- che l’intimato Assessorato ha quindi inviato, con nota del 31 luglio 2014, il preavviso di diniego all’autorizzazione, in conseguenza della mancata trasmissione della relazione tecnica sulle opere già realizzate, cui è seguita la presentazione di osservazioni da parte della ricorrente;
- nonostante le deduzioni, l’Assessorato ha adottato il diniego di autorizzazione allo scarico, previo rapporto istruttorio richiamato nel decreto.
L’odierna istante si duole di tale esito, deducendo avverso tali atti le censure di:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 40 della l.r. n. 27/1986 – violazione degli articoli 101, 124, 130 e 133 del d. lgs. 152/2006 - violazione e falsa applicazione della tab. 1 e 3 dell’allegato 5 alla terza parte del d. lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e dell’allegato 5 della l.r. n. 27/1986 – erroneità dei presupposti di diritto e di fatto – grave travisamento dei fatti – erroneità della motivazione – carenza istruttoria;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 40 della l.r. n. 27/1986 – violazione degli articoli 101, 124, 130 e 133 del d. lgs. 152/2006 - violazione e falsa applicazione della tab. 1 e 3 dell’allegato 5 alla terza parte del d. lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e dell’allegato 5 della l.r. n. 27/1986 – erroneità dei presupposti di diritto e di fatto – grave travisamento dei fatti – erroneità della motivazione e contraddittorietà manifesta ;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 10 bis e 21 octies della l. n. 241/1990, come recepita in Sicilia dalla l.r. n. 10/1991 e s.m.i. (l.r. n. 5/2011) – eccesso di potere per carenza assoluta ed erroneità dei presupposti – difetto e carenza di istruttoria – eccesso di potere per travisamento dei fatti – violazione dei principi di affidamento e di buon andamento della p.a. .
Ha, quindi, chiesto l’annullamento degli atti impugnati, con conseguente declaratoria del diritto al rinnovo dell’autorizzazione allo scarico;in via subordinata, ha chiesto la declaratoria del diritto al rilascio dell’autorizzazione nelle more del completamento dell’ iter di finanziamento del progetto di adeguamento dell’impianto;con vittoria di spese.
B. – Si sono costituiti in giudizio l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana e l’Agenzia regionale protezione ambiente -