TAR Napoli, sez. IV, ordinanza cautelare 2018-10-26, n. 201801557

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, ordinanza cautelare 2018-10-26, n. 201801557
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201801557
Data del deposito : 26 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/10/2018

N. 02247/2018 REG.RIC.

N. 01557/2018 REG.PROV.CAU.

N. 02247/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2247 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da


Clinic Center S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Calata San Marco 13;


contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici in Napoli, p.zza Municipio, P.Zzo San Giacomo;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

a)per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-della disposizione dirigenziale n. 22/A del 18.12.2017 notificata il successivo 27/04/2018.

b)Per quanto riguarda i motivi aggiunti

-diniego di conversione dell’ordine di demolizione in pena pecuniaria.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;

Vista l’ordinanza cautelare 994/2018;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 la dott.ssa M B C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.


Ritenuto di dover respingere l’istanza di sospensione sia sotto il profilo della fondatezza, prima facie, del ricorso per motivi aggiunti sia sotto il profilo del periculum;

Ritenuto, quanto al fumus boni iuris, che i motivi aggiunti siano basati su censure deboli quanto ai contenuti motivazionali, posto che da un lato il Comune non è tenuto a valutare la possibilità di comminare una sanzione pecuniaria prima di aver concluso l’iter procedimentale relativo alla demolizione, dall’altro – come sottolineato dalla difesa del Comune – il provvedimento impugnato non possiede neppure i contenuti di un diniego in senso stretto (con tutto ciò che ne discende in termini di ammissibilità dell’impugnativa nonché di accoglibilità delle censure relative a presunte violazioni della normativa procedimentale);

Ritenuto, infine, quanto al possibile pregiudizio, che l’aver già respinto – con precedente ordinanza – l’impugnativa dell’ordine di demolizione, non può che depotenziare le censure avverso qualsiasi altra determinazione del Comune in ordine all’immobile in questione, a maggior ragione se trattasi del diniego di una presunta istanza di conversione della demolizione in pena pecuniaria, a situazione invariata.

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