TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-12-16, n. 202300858
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Testo completo
Pubblicato il 16/12/2023
N. 00858/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00317/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 317 del 2022, proposto da D P, C M, rappresentati e difesi dall'avvocato E M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione Terra dei Castelli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, viale della Vittoria N 7;
per l'annullamento
della determinazione e liquidazione dei contributi di costruzione per l'intervento edilizio di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione e cambio d'uso da rurale a civile abitazione di una casa colonica sita in Via Roncolina n. 4, oggetto della SCIA prot. n. 7854/2021 del 2.9.2021, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso, ivi compreso il provvedimento del 18.2.2022 avente ad oggetto: “ SCIA per ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con cambio d'uso da rurale a civile abitazione - via Roncolina n. 4 foglio 2 mappale 241 Sub 3-4-5 - Immobile schedato A88 varianti PRG case coloniche. invito al pagamento del contributo dovuto e richiesta integrazioni ”, con il quale sono stati determinati e liquidati a carico dei ricorrenti i contributi di costruzione relativi all'intervento edilizio in oggetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Unione Terra dei Castelli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti contestano la determinazione e liquidazione dei contributi a beneficio dell’Unione Terra dei Castelli – Territorio Comune di Polverigi, per l’intervento edilizio di ristrutturazione con demolizione ricostruzione e cambio d’uso da rurale a civile abitazione di una casa colonica sita in Via Roncolina n. 4, oggetto della SCIA prot. n. 7854/2021 del 2.9.2021.
Gli stessi hanno richiesto l’esonero dei contributi di costruzione ai sensi dell’art. 17 comma 3 lettera b) del DPR 380/01, legando il diritto all’esonero al fatto che il fabbricato rurale oggetto dell’intervento era stato edificato prima dell’entrata in vigore della L. 10/1977, allorquando le nuove costruzioni (sia rurali che di civile abitazione) non erano soggette al pagamento di oneri.
Secondo i ricorrenti, inoltre, la stessa L. 10/1977 avrebbe previsto all’articolo 9 alcune deroghe al principio generale della onerosità della concessione, stabilendo che in alcuni casi il contributo di concessione non sarebbe dovuto per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, così ritenendo esente da oneri la costruzione realizzata prima dell’entrata in vigore della predetta norma, sia essa rurale ovvero di civile abitazione.
Andando di diverso avviso, il Comune resistente ha così comunicato con l’impugnato atto del 19 febbraio 2022, “ In riferimento alla pratica in oggetto, assunta al protocollo dell'Unione con il num. 7854/2021, si fa presente che, da una verifica amministrativa e contabile della documentazione prodotta, risulta NON essere stato versato il contributo di costruzione previsto e dovuto ai sensi dell'art. 16 del DPR 380/01 e smi (ex art. 3 legge 28/01/1977 n. 10) per i lavori di cui trattasi, così come di seguito determinato ”, indicando in euro 20.368,54 il totale del contributo richiesto (somma del contributo per oneri di urbanizzazione per euro 12.828,80 e di costruzione per euro 7.539,54) e precisando “ Ritenuto che il versamento dell'importo di cui sopra sia dovuto, in quanto il cambio di destinazione d'uso a civile abitazione di un edificio colonico realizzato a suo tempo da un imprenditore agricolo per la conduzione del fondo assume rilevanza urbanistica ai sensi dell'art. 23-ter del DPR