TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-12-16, n. 202300858

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-12-16, n. 202300858
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300858
Data del deposito : 16 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/12/2023

N. 00858/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00317/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 317 del 2022, proposto da D P, C M, rappresentati e difesi dall'avvocato E M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Unione Terra dei Castelli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, viale della Vittoria N 7;

per l'annullamento

della determinazione e liquidazione dei contributi di costruzione per l'intervento edilizio di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione e cambio d'uso da rurale a civile abitazione di una casa colonica sita in Via Roncolina n. 4, oggetto della SCIA prot. n. 7854/2021 del 2.9.2021, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso, ivi compreso il provvedimento del 18.2.2022 avente ad oggetto: “ SCIA per ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con cambio d'uso da rurale a civile abitazione - via Roncolina n. 4 foglio 2 mappale 241 Sub 3-4-5 - Immobile schedato A88 varianti PRG case coloniche. invito al pagamento del contributo dovuto e richiesta integrazioni ”, con il quale sono stati determinati e liquidati a carico dei ricorrenti i contributi di costruzione relativi all'intervento edilizio in oggetto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Unione Terra dei Castelli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti contestano la determinazione e liquidazione dei contributi a beneficio dell’Unione Terra dei Castelli – Territorio Comune di Polverigi, per l’intervento edilizio di ristrutturazione con demolizione ricostruzione e cambio d’uso da rurale a civile abitazione di una casa colonica sita in Via Roncolina n. 4, oggetto della SCIA prot. n. 7854/2021 del 2.9.2021.

Gli stessi hanno richiesto l’esonero dei contributi di costruzione ai sensi dell’art. 17 comma 3 lettera b) del DPR 380/01, legando il diritto all’esonero al fatto che il fabbricato rurale oggetto dell’intervento era stato edificato prima dell’entrata in vigore della L. 10/1977, allorquando le nuove costruzioni (sia rurali che di civile abitazione) non erano soggette al pagamento di oneri.

Secondo i ricorrenti, inoltre, la stessa L. 10/1977 avrebbe previsto all’articolo 9 alcune deroghe al principio generale della onerosità della concessione, stabilendo che in alcuni casi il contributo di concessione non sarebbe dovuto per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, così ritenendo esente da oneri la costruzione realizzata prima dell’entrata in vigore della predetta norma, sia essa rurale ovvero di civile abitazione.

Andando di diverso avviso, il Comune resistente ha così comunicato con l’impugnato atto del 19 febbraio 2022, “ In riferimento alla pratica in oggetto, assunta al protocollo dell'Unione con il num. 7854/2021, si fa presente che, da una verifica amministrativa e contabile della documentazione prodotta, risulta NON essere stato versato il contributo di costruzione previsto e dovuto ai sensi dell'art. 16 del DPR 380/01 e smi (ex art. 3 legge 28/01/1977 n. 10) per i lavori di cui trattasi, così come di seguito determinato ”, indicando in euro 20.368,54 il totale del contributo richiesto (somma del contributo per oneri di urbanizzazione per euro 12.828,80 e di costruzione per euro 7.539,54) e precisando “ Ritenuto che il versamento dell'importo di cui sopra sia dovuto, in quanto il cambio di destinazione d'uso a civile abitazione di un edificio colonico realizzato a suo tempo da un imprenditore agricolo per la conduzione del fondo assume rilevanza urbanistica ai sensi dell'art. 23-ter del DPR 380/2001, e pertanto doveva essere effettuato contestualmente alla presentazione della SCIA ”.

Con il mezzo di gravame notificato il 17 maggio 2022 e depositato il 23 maggio 2022, è proposto il seguente motivo di diritto.

Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere – Violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 17 e 23 ter del D.P.R. n.380/2001 oltre che dell’art. 23 Cost. – Erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti.

Sulla base di precedenti del Tar Piemonte (Tar Piemonte sez. II, 14 giugno 2019, n. 687 e Tar Piemonte sez. II, 27 aprile 2021, n. 446), affermano i ricorrenti, la non debenza di quanto richiesto dal Comune. Spiegano nel motivo, che mentre le residenze rurali edificate fino al 1977 erano esentate dal contributo di concessione sia che fossero destinate a soddisfare le esigenze abitative dell’imprenditore agricolo connesse alla conduzione dell’azienda, sia che fossero destinate a usi civili da parte di soggetti privati privi della qualifica di imprenditore agricolo, e ciò in virtù del regime di generalizzata gratuità dei titoli edilizi di cui all’articolo 31 della legge n. 1150 del 1942, invece le residenze rurali edificate dalla data di entrata in vigore della legge n. 10 del 1977 sono esentate dal contributo di costruzione soltanto nella misura in cui siano effettivamente destinate ed utilizzate a servizio della conduzione del fondo da parte dell’imprenditore agricolo, con la conseguenza che, venendo meno l’attività imprenditoriale agricola, la residenza può continuare ad essere utilizzata come abitazione civile solo previo pagamento del contributo di costruzione, ciò determinando la decadenza dal beneficio dell’esenzione di cui aveva goduto il titolo edilizio originario.

Da quanto sopra conseguirebbe che, mentre per le residenze rurali realizzate a far data dall’entrata in vigore della legge n. 10 del 1977 il passaggio dall’utilizzo rurale da parte dell’imprenditore agricolo all’utilizzo civile da parte di soggetti privi di tale qualifica, configura una modificazione della destinazione d’uso giuridicamente rilevante in quanto determina la decadenza dal beneficio dell’esenzione dei contributi di concessione di cui aveva beneficiato il titolo edilizio originario;
per le residenze rurali edificate prima dell’entrata in vigore della legge 10/77 il passaggio dall’uno all’altro utilizzo non configurerebbe alcuna modifica della destinazione d’uso giuridicamente rilevante dal momento che in tal caso il titolo abilitativo originario prevedeva entrambi gli utilizzi e ad entrambi concedeva il beneficio della gratuità previsto in modo generalizzato per il rilascio di qualsivoglia titolo edilizio e, pertanto, sia che l’immobile fosse destinato all’abitazione rurale, funzionale alla conduzione del fondo, sia altrettanto egualmente che fosse destinato all’abitazione civile.

Nel caso di specie, si dice, l’immobile è stato edificato anteriormente al 1967 (come risulta dall’atto di acquisto), e quindi beneficiando del regime di generale gratuità dei titoli edilizi vigente prima dell’entrata in vigore della legge n. 10 del 1977, ciò che comporterebbe l’irrilevanza, alla luce di quanto sopra esposto, della circostanza che l’immobile possa essere stato utilizzato come residenza rurale e che oggi venga destinato a residenza civile, in quanto entrambe le destinazioni d’uso erano e sono parimenti compatibili con il titolo abilitativo originario, essendo entrambe residenze destinate al medesimo uso di consentire l’abitazione alle persone, ed entrambe erano parimenti esenti dal pagamento degli oneri di urbanizzazione in virtù della normativa urbanistica all’epoca vigente.

In tale contesto il passaggio da residenza rurale a residenza civile non configurerebbe una modifica della destinazione d’uso urbanisticamente rilevante.

Peraltro, si afferma che il passaggio dall’una all’altra destinazione non determinerebbe alcun aumento del carico urbanistico trattandosi in entrambi i casi di un utilizzo abitativo di un immobile senza incremento di superfici e di volumi e con l’aggiunta del fatto che il particolare tipo di intervento edilizio richiesto gode di una specifica disciplina di esenzione prevista dall’articolo 17 comma 2 ( rectius , comma 3) lett. b) del DPR 380/01 che riguarda proprio gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento in misura non superiore al 20% degli edifici unifamiliari.

Il 3 giugno 2022 si è costituita per resistere l’Amministrazione in epigrafe, difendendosi con documenti e memorie.

Il ricorso era assistito da istanza cautelare, accolta con ordinanza n. 240/2020.

All’udienza del 6 dicembre 2022 la causa è passata in decisione.

Il ricorso non merita accoglimento per le seguenti ragioni.

L’art. 17 comma 3 lett. b) prevede che “ Il contributo di costruzione non è dovuto: (omissis)

b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari ”.

Sul punto conviene richiamare quanto statuito in caso analogo da questo T.A.R., con la sentenza del 4 gennaio 2018, n. 9, secondo cui “ l’art. 9, lett. d), della Legge n. 10/1977, invocato dal ricorrente, prevedeva la gratuità della concessione edilizia “per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari”. L’edificio in questione era un ex fabbricato rurale poi censito al catasto urbano nel 1991. Nella zona agricola è di norma prevista, per le abitazioni, la massima densità fondiaria di 0,03 mc/mq, salve diverse disposizioni regionali normalmente più restrittive (cfr. art. 7, punto 4, DM LL.PP.

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