TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-07-29, n. 202402340
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Testo completo
Pubblicato il 29/07/2024
N. 02340/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01518/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1518 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G A, C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio delle Dogane di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota ADM del 21.8.2023 con cui non è stata accordata l'istanza di deposito commerciale di oli minerali, assumendo la necessità di previo ottenimento del nulla osta ai sensi della determinazione direttoriale prot.-OMISSIS-del 15/11/2021 e della Circolare 38/21 del 15.11.2021;
- della successiva nota ADM del 5.10.2023 con cui assumendo che il ricorrente abbia consegnato solo una copia della fideiussione (anziché l’originale) è stata richiesta l'allegazione della polizza in originale “nell'ipotesi di esito favorevole del procedimento in corso”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-. il 9/3/2024:
- della nota ADM trasmessa via pec in data 12.1.12024 con cui, dopo aver riqualificato d’ufficio l’istanza di deposito commerciale di oli minerali, in istanza di rilascio del N.O. ex art. 1 comma 1077 della legge 30.12.2020 n° 178, l’amministrazione ha denegato il rilascio del predetto N.O.;
- ove occorra del preavviso di diniego del 13.12.2023;
- nonché, ove occorra, di ogni atto istruttorio, allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Ufficio delle Dogane di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2024 il dott. B S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Occorre premettere in fatto che:
- con atto di cessione di ramo d’azienda del 16 gennaio 2017, la società -OMISSIS-acquisiva la proprietà del deposito commerciale di carburanti agricoli sito in -OMISSIS-, precedentemente in capo alla società -OMISSIS-;
- in riscontro ad apposita richiesta di parere, con nota del 21 aprile del 2016, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunicava all’Assessorato Regionale Attività Produttive l’insussistenza di “ motivi ostativi la voltura della concessione relativa al deposito commerciale in oggetto ”;
- con nota prot. n. -OMISSIS-, l’Assessorato prendeva formalmente atto del subingresso della società -OMISSIS-nell’autorizzazione già rilasciata alla società -OMISSIS-;
- con nota n. -OMISSIS-, la società -OMISSIS-presentava poi istanza di rilascio della licenza fiscale d’esercizio per la gestione del deposito commerciale di prodotti energetici;
- con nota prot. n. -OMISSIS-, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunicava l’archiviazione dell’istanza per il rilascio della licenza fiscale e, in considerazione di tale archiviazione, con nota prot. n. -OMISSIS- l’Assessorato disponeva la revoca dell’autorizzazione relativa all’esercizio del deposito commerciale;
- avverso tali provvedimenti, la -OMISSIS-proponeva ricorso innanzi al T.A.R. Palermo che, con sentenza n.-OMISSIS-, rigettava l’impugnativa contro la revoca dell’autorizzazione relativa all’esercizio del deposito commerciale e dichiarava inammissibili i motivi aggiunti proposti contro il provvedimento di archiviazione dell’istanza per il rilascio della licenza fiscale;
- all’esito del giudizio di appello, il C.G.A.R.S., con sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata in data 22 dicembre 2022, riformava la sentenza resa dal T.A.R., annullando il provvedimento di revoca dell’autorizzazione emesso dall’Assessorato e dichiarando al contempo di non potersi pronunciare sulle vicende relative al rilascio della predetta licenza fiscale d’esercizio da parte dell’Ufficio competente, atteso che sul relativo capo della sentenza di primo grado si era formato il giudicato in assenza di impugnazione;
- in data 2 agosto 2023, la società -OMISSIS-avviava pertanto un nuovo procedimento di rilascio della licenza fiscale con istanza iscritta al prot. n. -OMISSIS-;
- in riscontro alla predetta istanza, l’Ufficio delle dogane di Palermo, con nota prot. n.-OMISSIS-, comunicava all’odierna ricorrente che, in base alla normativa nelle more entrata in vigore di cui all’art. 1, comma 1077 della l. 178/2021 e all’articolo 3.2 della Determinazione Direttoriale ADM prot.-OMISSIS-del 15.11.2021, i soggetti subentranti nella gestione dell’impianto avrebbero dovuto ottenere, quale condizione di procedibilità per il rilascio della licenza fiscale, l’emissione del preventivo nulla osta da parte dell’Agenzia;
- con la medesima nota, per esigenze di celerità e non aggravamento del procedimento, l’Agenzia riqualificava l’istanza per il rilascio della licenza fiscale presentata dalla -OMISSIS-come richiesta per l’ottenimento del necessario nulla osta e chiedeva, a tal fine, alla società, di fornire la necessaria documentazione ivi dettagliatamente indicata;
- con successiva nota prot. n. -OMISSIS- del 4 ottobre 2023, l’Agenzia delle Dogane chiedeva altresì alla società ricorrente di depositare, ad integrazione della documentazione prodotta, l’originale della polizza fideiussoria nell’eventualità dell’esito favorevole del procedimento in corso.
Premesso quanto sopra, con il ricorso introduttivo del presente giudizio la -OMISSIS-ha impugnato, previa sospensione cautelare:
a) la nota ADM Ufficio delle Dogane di Palermo del 21.8.2023 con cui, in riscontro all’istanza di deposito commerciale di oli minerali presentata da-OMISSIS-, l’Agenzia aveva rilevato la necessità di ottenere il nulla osta di cui all’art. 1, comma 1077, L. n. 178/2020 (come disposto dalla determinazione Direttoriale prot.-OMISSIS-del 15/11/2021 e della Circolare 38/21 del 15.11.2021);
b) la successiva nota ADM del 5.10.2023 con cui l’Agenzia aveva chiesto la presentazione della polizza fideiussoria in originale “ nell’ipotesi di esito favorevole del procedimento in corso ”.
Ciò posto, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati per i motivi indicati di seguito:
1. Violazione art. 97 Cost. – violazione del principio di buon andamento e non aggravamento del procedimento. Eccesso di potere per arbitrio, contraddittorietà ed illogicità, travisamento di fatto e carenza d’istruttoria. Violazione legge 241/90. Violazione e falsa applicazione della determina direttoriale ADM del 15.11.2021 prot. -OMISSIS- ;
2. Eccesso di potere per carenza d’istruttoria e travisamento di fatto .
Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione dei principi di buon andamento e non aggravamento del procedimento, poiché la -OMISSIS- sarebbe subentrata regolarmente alla società -OMISSIS- -OMISSIS-., come certificato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con il provvedimento/nulla osta del 21.04.2016, sicché non avrebbe necessità di richiedere adesso un nuovo nulla-osta.
Deduce inoltre la violazione dell’articolo 3.1 della Determinazione Direttoriale ADM prot.-OMISSIS-del 15.11.2021 perché, a suo dire, la necessità di richiedere il nulla-osta vi sarebbe solo per gli impianti di nuova installazione, non per quelli preesistenti.
Con il secondo motivo deduce a sua volta l’illegittimità della nota ADM del 5.10.2023 per carenza di istruttoria e travisamento del fatto, dal momento che l’Agenzia disporrebbe già dell’originale della polizza fideiussoria.
Con ricorso per motivi aggiunti la -OMISSIS- s.r.l. ha impugnato, infine, la nota ADM trasmessa via pec in data 12.1.2024, con cui, dopo aver riqualificato d’ufficio l’istanza di licenza di esercizio per il deposito commerciale di carburanti e di oli minerali in -OMISSIS-, prima intestata alla -OMISSIS- -OMISSIS-, in istanza di rilascio del nulla-osta ex art. 1, comma 1077 della legge 30.12.2020 n° 178 in capo al soggetto subentrante, l’Amministrazione ha denegato il rilascio del predetto N.O.
A tal riguardo ha articolato il seguente motivo di censura: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 23 e 25 del D.Lvo 504/95 ED ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E NON AGGRAVAMENTO DEL PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRIO, CONTRADDITORIETA’ ED ILLOGICITA’, TRAVISAMENTO DI FATTO E CARENZA D’ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE LEGGE 241/90. DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ILLEGITTIMITA’ DERIVATA .
La ricorrente deduce in proposito l’illegittimità derivata del diniego della licenza fiscale per la ritenuta non applicazione alla fattispecie dell’art. 1, comma 1077 della legge 178/2020, essendo la società già munita di nulla-osta, come spiegato nel ricorso introduttivo. Deduce altresì l’illegittimità di tale diniego per vizi propri, tanto di violazione di legge quanto di eccesso di potere per contraddittorietà, in merito alla valutazione di inaffidabilità fiscale e della stessa società richiedente