TAR Lecce, sez. I, sentenza 2015-01-23, n. 201500334

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2015-01-23, n. 201500334
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201500334
Data del deposito : 23 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01736/2014 REG.RIC.

N. 00334/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01736/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1736 del 2014, proposto da:
A G, rappresentata e difesa dall'avv. E C S, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, Via F. Rubichi 23;

contro

Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Locale Lecce, Regione Puglia;

per l'ottemperanza

del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 2693/12, emessa dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Lecce, nel giudizio recante il N.R.G. 9126/10, depositata in data 09/03/2012 e notificata in forma esecutiva il 27/3/2012 e il 05/04/2012.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 la dott.ssa Patrizia Moro e udito l’avv. Domenico Macrì, in sostituzione dell’avv. Elisa C. Simeone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso all’esame la sig. ra Gabrieli chiede l’ottemperanza della sentenza n. 2693/2012 con la quale il Tribunale di Lecce ha condannato il Ministero della Salute al pagamento della somma, liquidata in favore della stessa, per il risarcimento del diritto all’indennizzo ai sensi della L.210/92, (quantificata dal ricorrente nella somma complessiva di € 13.819,1 di cui € 13.151,65 per rivalutazione dell’indennizzo ed € 667,46 per interessi) anche per la parte relativa all’indennità integrativa speciale con decorrenza da agosto 2008 e, per l’effetto, ha condannato il Ministero della Salute al pagamento del dovuto, oltre accessori come per legge.

Alla camera di consiglio del 6 novembre 2014 la causa è stata introitata per la decisione.

Il Collegio rileva la regolarità in rito del proposto ricorso per l'ottemperanza, atteso che la sentenza citata ha valore di cosa giudicata, essendo stata allegata l’attestazione rilasciata dal Cancelliere del Tribunale dalla quale risulta l’assenza di proposizione del ricorso per Cassazione.

La sentenza è stata notificata in formula esecutiva presso la sede del Ministero della Salute in data 27.3.2012, sicchè sussistono i presupposti di cui all'art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito in L. n. 30/1997 e ss.mm.ii, secondo il quale l'azione esecutiva nei confronti della P.A. debitrice non può essere iniziata se non dopo l'infruttuosa scadenza del termine di 120 giorni, decorrente dalla notifica all'Amministrazione del titolo esecutivo.

Conclusivamente il ricorso per ottemperanza in oggetto deve essere accolto nei termini suindicati e, conseguentemente, deve essere dichiarato l'obbligo del Ministero intimato di dare piena esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe e ordinato alla predetta Amministrazione di corrispondere le somme ivi indicate, nel termine di giorni 90 giorni decorrente dalla notifica della presente decisione.

In caso di perdurante inerzia della P.A. va, sin d’ora, nominata quale Commissario ad acta il dott. M M affinché lo stesso provveda, eventualmente anche mediante un suo ausiliario, nel termine di novanta giorni (successivo a quello affidato alla P.A.), a dare corretta e completa esecuzione al decreto citato, disponendo, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso ex art.14 c.2 D.L. 669/1996 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30.

Non merita accoglimento invece l’ulteriore richiesta di risarcimento danni.

Il comma quarto dell'art. 114 C.P.A. ha introdotto, in via generale, nell'ambito del processo amministrativo, l'istituto della cosiddetta penalità di mora già regolato per il processo civile, con riguardo alle sentenze aventi per oggetto obblighi di fare infungibile o di non fare, dall'art. 614bis del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 49 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Si tratta (Cons. Stato, V, 20 dicembre 2011, n. 6688) di una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario, modellata sulla falsariga dell'istituto francese dell'astreinte, che mira a vincere la resistenza del debitore, inducendolo ad adempiere all'obbligazione sancita a suo carico dall'ordine del giudice.

Detta misura assolve a una finalità sanzionatoria e non risarcitoria in quanto non mira a riparare il pregiudizio cagionato dall'esecuzione della sentenza ma vuole sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento.

Rileva il Collegio che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/14, componendo il contrasto esistente sul punto, ha affermato che: “Nell’ambito del giudizio di ottemperanza la comminatoria delle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art. 113, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria”.

Se ciò è vero in linea di principio, non va tuttavia sottaciuto che, per il dettato della medesima Adunanza Plenaria (cfr. punto n.

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