TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-06-21, n. 201300481

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-06-21, n. 201300481
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201300481
Data del deposito : 21 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01293/1990 REG.RIC.

N. 00481/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01293/1990 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1293 del 1990, proposto da:
Polenta Mauro "Osteria del Baffo, G Polenta, rappresentati e difesi dall'avv. M D, con domicilio eletto presso Avv. M D in Ancona, viale della Vittoria, 7;

contro

Comune Di Ancona, rappresentato e difeso dall'avv. G F, con domicilio eletto presso Ancona Ufficio Legale Comune in Ancona, piazza Xxiv Maggio, 1;

per l'annullamento

del provvedimento di demolizione manufatti del Comune di Ancona datato 3.11.1990.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Di Ancona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2013 il dott. G Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L’odierno gravame viene deciso limitatamente al ricorrente. Polenta Mauro a seguito del Decreto n. 819/2012 con cui veniva revocato, nei relativi confronti, il Decreto di perenzione n. 379/2012 ai sensi dell’art. 1 comma 2 dell’All. 3 al D.Lgs. n. 104/2010.

Alla pubblica udienza del 20.6.2013 il procuratore del ricorrente ha dichiarato a verbale la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Al collegio non resta che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35 c. 1 lett. c del d.lgs 104/2010.

Le spese possono essere compensate, in assenza di diverse istanze di parte.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi