TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-06-30, n. 202300566

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-06-30, n. 202300566
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202300566
Data del deposito : 30 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/06/2023

N. 00566/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01082/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1082 del 2021, proposto da
Il Tucano Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A L e F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Desenzano del Garda, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia, via Romanino n. 16;



nei confronti

Condominio Borgo Perla del Garda, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- dell'ordinanza n. 329, prot. n. 62973 del 30/11/2021, emessa dal Dirigente dell'Area Servizi al Territorio del Comune di Desenzano del Garda;

- in via subordinata, dell'art. 13, commi 4 del Regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 7/2/2003 e modificato con deliberazione di C.C. n. 45 del 12/5/2003;

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Desenzano del Garda;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. In data 12 ottobre 2020 perveniva al Comune di Desenzano del Garda un esposto da parte di alcuni cittadini, corredato da rilievi fotografici, nel quale si lamentava lo stato di degrado del terreno di proprietà della società Il Tucano Group s.r.l., situato tra il Condominio Borgo Perla del Garda e la strada comunale di Viale G. Marconi, evidenziando come lo stato dei luoghi fosse lesivo del decoro del complesso residenziale Borgo Perla del Garda e contrario alla normativa in materia di igiene.

2. Il Comune disponeva un sopralluogo, effettuato in data 11 novembre 2020, in occasione del quale il tecnico comunale constatava lo stato di abbandono del terreno, dando atto che sullo stesso erano cresciuti disordinatamente arbusti e sterpaglie, oltre all’erba alta.

3. Alla luce di quanto sopra, con nota in data 12 ottobre 2020 il Settore Ecologia del Comune di Desenzano invitava il sig. M G, in qualità di amministratore unico della ditta Il Tucano S.r.l., ad eseguire entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione lo sfalcio dei cespugli, degli intrichi vegetali ed il taglio dell’erba sull’intera superficie del fondo, nonché la rimozione e l’avvio al recupero dei rifiuti eventualmente presenti sul terreno.

4. Con nota di riscontro del 19 novembre 2020 la società riferiva al Comune che avrebbe fatto “tutto quanto in suo potere per un’opportuna custodia” del campo, ma, in concreto, non dava seguito all’invito dell’Amministrazione ad eseguire gli interventi di manutenzione del terreno di sua proprietà.

5. A seguito di nuovi esposti da parte del Condominio nelle date del 7 maggio e 1° giugno 2021, nei quali si denunciava la permanenza dello stato di abbandono del fondo, il Comune disponeva un nuovo sopralluogo in data 11 giugno 2021, il quale confermava che il terreno non era ancora stato ripulito dalle sterpaglie e dagli arbusti cresciuti disordinatamente.

6. Con una nuova comunicazione del 11 giugno 2021, il Comune invitava nuovamente la società Tucano Group S.r.l. ad eseguire entro 20 giorni la potatura, lo sfalcio di cespugli, erbe, intrichi vegetali e il taglio del manto erboso sull’intera superficie del fondo, nonché la rimozione dei rifiuti eventualmente presenti.

7. Con nota del proprio legale in data 17 giugno 2021, la società intimata contestava la legittimità della comunicazione comunale, rilevando come il fondo fosse privo di rifiuti e il Comune non avesse il potere di imporre il taglio dell’erba su un’area privata.

8. Il Comune riscontrava la nota del legale con comunicazione del 4 agosto 2021 rilevando che l’invito era stato formulato in applicazione dell’art. 13 del Regolamento locale di Polizia Urbana, ribadendo in via ultimativa l’invito all’ottemperanza di quanto richiesto, sia in ordine allo sfalcio dell’erba, sia in ordine alla rimozione degli eventuali rifiuti, la cui presenza non poteva ritenersi esclusa stante l’altezza dei rovi e degli arbusti.

9. Seguivano una serie di richieste di accesso agli atti da parte della società, in pendenza delle quali perveniva all’Amministrazione comunale, in data 8 settembre 2021, una nuova segnalazione da parte dei residenti del Condominio Borgo La Perla, nella quale si esponeva che la situazione stava peggiorando, dal momento che a causa del persistente stato di abbandono del fondo, alcuni estranei avevano gettato dell’immondizia al suo interno, attirando anche ratti e pantegane.

10. Pertanto, qualche giorno dopo, in data 13 settembre 2021 veniva eseguito un nuovo sopraluogo dall’Ispettore Ambientale del Settore Ecologia, il quale riscontrava l’effettivo abbandono di rifiuti sul fondo da parte di ignoti, oltre alla persistente mancata esecuzione degli interventi di sfalcio dell’erba più volte richiesti e sollecitati.

11. In tale contesto, a fronte della persistente inadempienza della società, la Polizia Locale elevava nei suoi confronti in data 14 settembre 2021 verbale di violazione amministrativa per violazione delle norme di cui all’articolo 13 commi 5 e 7 del Regolamento locale di Polizia Urbana, con conseguente irrogazione della sanzione pecuniaria di € 50,00 e l’accertamento dell’obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi entro 10 giorni dalla notifica, pena l’adozione di ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi.

12. Con comunicazione del proprio legale del 13 ottobre 2021, l’intimata contestava la legittimità della sanzione irrogata e chiedeva l’archiviazione del relativo procedimento.

13. In data 24 novembre 2021, essendo decorso il termine assegnato alla società per provvedere alla pulizia del fondo, l’Amministrazione comunale disponeva un ulteriore sopraluogo, nel corso del quale constatava che lo stato dei luoghi era rimasto sostanzialmente immutato.

14. Alla luce di quanto sopra, con ordinanza dirigenziale n. 329 del 30.11.2021, il Comune di Desenzano ordinava al sig. M G, nella sua qualità di amministratore unico della società Il Tucano Group s.r.l., di provvedere entro 30 giorni dalla notifica dell’atto ad effettuare i lavori di taglio della vegetazione,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi