TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-03-04, n. 201000092
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N. 00092/2010 REG.SEN.
N. 00958/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 958 del 2009, proposto da:
A D, rappresentata e difesa dall'avv. M N, presso il medesimo elettivamente domiciliata in Ancona, alla Piazza Cavour, n. 2;
contro
la PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, in persona del Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti di
COMANDO PROVINCIALE dei VIGILI del FUOCO di ANCONA, in persona del Comandante pro-tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi del 22 settembre 2009 — 3.38, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato da parte di A Daniela contro la nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ancona prot. n .50/ris del 27 luglio 2009.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010 il dott. G D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con nota in data 30.6.2009 (reiterativa di precedenti istanze, rimaste inevase) la sig.ra D A, dipendente del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona, ha chiesto al predetto Comando l’accesso alla seguente documentazione amministrativa:
1) nota emessa dal Comando VV.FF. di Ancona prot. n. 54/ris. del 6 luglio 2005, con l’indicazione della data di emissione e degli allegati;
2) risposta di Carducci Massimo richiesta dall’Amministrazione con nota prot. n. 54/ris. del 6 luglio 2005;
3) foglio matricolare ufficiale di Carducci Massimo dal quale risultano i trasferimenti di sede ed i periodi nei quali ha prestato servizio in ogni sede;
4) prospetto con i relativi orari delle presenze in servizio di Carducci Massimo dal 17 maggio 2005 al 3 ottobre 2005, ivi compresa l’indicazione dettagliata delle assenze per ferie, malattia e permessi orari;
5) protocollo riservato dell’Amministrazione resistente dal 17 maggio 2005 al 3 ottobre 2005;
6) documentazione relativa ai periodi di ferie richiesti dall’allora Comandante Provinciale VV.FF. di Ancona ing. Moscati Enrico e dei relativi ordini del giorno;
7) eventuali provvedimenti adottati dal Comandante ing. Moscati Enrico nei confronti del dipendente M C a seguito della risposta presentata dallo stesso nel termine di giorni 15 come richiesto con nota del Comando Provinciale prot. n. 54/ris. del 6 luglio 2005.
L’Amministrazione, con provvedimento del 27.7.2009, ha negato l’accesso ai chiesti documenti poiché dalla rappresentazione della motivazione non è stata in grado di “riscontrare se la conoscenza dei dati di cui trattasi è, prima facie, funzionale alla difesa della posizione subiettiva in gioco”.
Avverso tale provvedimento la sig.ra D A ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241, alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, che con determinazione in data 22 settembre 2009 — 3.38 lo ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 12, comma 7, lettera c) del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, per mancata notifica ai controinteressati M C ed E M, già individuati come tali al momento della presentazione della istanza di accesso.
La determinazione della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi è stata impugnata dinanzi a questo T.A.R. dalla sig.ra A, con atto notificato il 4 e il 9.11.2009, depositato il 18.11.2009, che ne ha chiesto l’annullamento per violazione e falsa applicazione della L. 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ed il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona non si sono costituiti in giudizio.
DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Osserva il Collegio che anche per i ricorsi ex art. 25 della L. n. 241 del 1990 devono essere rispettate le regole del processo amministrativo che impongono la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai controinteressati, peraltro menzionati nelle istanze di esercizio del diritto di accesso presentate, a pena di inammissibilità degli stessi.
Nella fattispecie, non è revocabile in dubbio che con l’istanza in data 30.6.2009 la sig.ra A aveva chiesto, fra l’altro, il rilascio di documentazione attinente alla sfera personale di altri dipendenti (ad esempio, orari delle presenze in servizio, periodi di ferie, assenze per malattia e permessi vari), i quali assumevano pertanto la qualità di controinteressati. Se anche si volesse condividere la tesi esposta in questa sede da essa ricorrente (circa la non necessità della notifica ai controinteressati del gravame proposto alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 25, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241) si deve tuttavia ritenere che la presente impugnativa, in quanto rivolta – mediante l’annullamento del provvedimento della Commissione – ad acquisire la conoscenza di documenti concernenti aspetti personali del rapporto d’impiego dei dipendenti M C ed E M, avrebbe dovuto essere notificata ai medesimi (ad almeno uno di essi, salva la possibilità di successiva integrazione del contraddittorio ) secondo quanto disposto dall’art. 21, comma 1, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034.
L’omissione di tale adempimento determina la inammissibilità del ricorso, non potendo assolutamente sostenersi la qualità di “controinteressato” del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ancona (ritualmente evocato in giudizio), che in quanto soggetto cui è indirizzata la richiesta di accesso deve essere qualificato “Amministrazione resistente”, al pari della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.
Nessuna statuizione deve essere emanata relativamente alle spese del giudizio, stante la mancata costituzione delle parti intimate.