TAR Bologna, sez. I, sentenza 2021-05-17, n. 202100469
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Testo completo
Pubblicato il 17/05/2021
N. 00469/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00977/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 977 del 2018, proposto da
-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici, in via A. Testoni n. 6 è domiciliato ex lege ;
-Azienda Casa Emilia – Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato V M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-Esse Ci s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) della deliberazione n. -OMISSIS- del 14.9.2018 del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Casa Emilia-Romagna per la provincia di Modena (ACER Modena), con la quale è stato comunicato il recesso dalla gara bandita dalla stessa ACER Modena per la realizzazione di una rotatoria stradale e l'escussione della cauzione definitiva;b) della nota in data 22.10.2018, con cui la ACER Modena ha comunicato il recesso contrattuale dai lavori per la realizzazione della rotatoria e c) di ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi della società ricorrente ivi compreso il provvedimento di U.T.G.- Prefettura di Caserta in data 31.7.2017, con il quale è stata adottata interdittiva antimafia ai sensi dell'art. 84, comma 4, e art. 91, comma 6, D. Lgs. n. 159 del 2011 nei confronti della società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto, altresì, l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Casa Emilia – Romagna della Provincia di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza ex art. 25 D.L. n. 137 del 2020, il dott. U G;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, -OMISSIS- s.r.l. chiede l’annullamento della deliberazione n. -OMISSIS- del 14.9.2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Casa Emilia-Romagna per la provincia di Modena (ACER Modena), ha comunicato alla società sia il recesso contrattuale dalla gara, precedentemente bandita dalla stessa ACER Modena per la realizzazione di una rotatoria stradale di cui la società ricorrente era stata riconosciuta aggiudicataria, sia l’escussione della cauzione definitiva precedentemente versata dalla ricorrente. -OMISSIS- s.r.l. impugna, inoltre, la nota in data 22.10.2018, con cui la ACER Modena le ha comunicato il disposto recesso contrattuale dai lavori per la realizzazione della rotatoria e, infine, il provvedimento in data 31/7/2017, con il quale U.T.G.- Prefettura di Caserta ha adottato, nei confronti della stessa informazione interdittiva antimafia ai sensi dell'art. 84, comma 4, e art. 91, comma 6, D. Lgs. n. 159 del 2011.
-OMISSIS- s.r.l., ritenendo gli atti e provvedimenti impugnati illegittimi, deduce i seguenti motivi in diritto a sostegno del ricorso: violazione degli artt. 82, 84, 91, 93, 94 e 95 e ss. D. Lgs. n. 159 del 2001;violazione artt. 3, 43 e 97 Cost.;eccesso di potere sotto diversi profili, ritenendo la ricorrente insussistenti i profili di pericolosità sociale sulla base dei quali è stato motivato dalla Prefettura di Caserta il presupposto provvedimento di adozione di interdittiva antimafia nei confronti di -OMISSIS- s.r.l.. Inoltre, nella specie, ritiene la ricorrente che non ricorresse alcuna delle ipotesi indicate nell’art. 84 comma 4 e nell’art. 91, comma 6 del D. Lgs. n. 159 del 2011 per potere adottare tale misura e che gli elementi riscontrati dalla Prefettura non fossero in alcun modo collegati con il pericolo di infiltrazione mafiosa nell’impresa mediante puntuale e congrua motivazione. Al riguardo, precisa ulteriormente la società ricorrente che né il legale rappresentante di -OMISSIS- s.r.l. né la stessa società risultano soggetti citati in alcuna delle quasi 300 pagine che compongono l’ordinanza denominata “Medea”, sulla base della quale è stata adottata l’interdittiva antimafia nei confronti dell’odierna ricorrente.
La Prefettura di Caserta non ha effettuato una propria approfondita istruttoria riguardo alla situazione di -OMISSIS-. s.r.l., essendosi essa adagiata sull’attività svolta dal Gruppo Interforze, i cui accertamenti relativi a segnalazioni di Polizia che riguardavano la società ricorrente, si sono peraltro rivelati infondati. Nella specie manca, inoltre, a dire della società instante, anche il presupposto dell’attualità del pericolo di infiltrazione mafiosa in -OMISSIS-. Costruzioni s.r.l., non avendo la Prefettura di Caserta accertato nulla che sia riferibile all’attuale situazione della società.
Con ulteriori motivi di ricorso, la società aggredisce, per vizi propri, il provvedimento adottato da