TAR Trento, sez. I, ordinanza cautelare 2010-09-10, n. 201000131
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00131/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 00145/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 145 del 2010, proposto da:
Südtirol Service Kg S.a.s., Radio Südtirol Gmbh S.r.l. e Radio Sonnenschein Kg S.a.s., rappresentate e difese dagli avv.ti A e B C ed elettivamente domiciliate presso la Segreteria del Tribunale in Trento, Via Calepina, n. 50
contro
Regione autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avv. U L ed elettivamente domiciliata presso l’Ufficio legale della Regione in Trento, Via Gazzoletti, n. 2
nei confronti di
RMI Gmbh - Radio Media International, non costituita in giudizio
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige n. 108/09, avente ad oggetto la realizzazione e la messa in onda di servizi radiofonici sui lavori del Consiglio regionale, comunicata alle ricorrenti in data 16 aprile 2010;
- della richiamata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige n. 89/09, avente ad oggetto la realizzazione e messa in onda di servizi radiofonici sui lavori del Consiglio regionale;
- della successiva nota del Segretario generale del Consiglio regionale di data 8.3.2010, prot. n. 436 RegRat;
- delle operazioni svolte, dei relativi verbali, della delibera e/o determinazione di indizione della trattativa privata;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ancorché non conosciuto dalle ricorrenti;
e per la dichiarazione di inefficacia dei conseguenti contratti e/o incarichi, se nel frattempo già stipulati, tra la Regione Autonoma Trentino Alto - Adige e la RMI - Radio Media International;
nonché per la condanna della Regione autonoma Trentino Alto - Adige al risarcimento del danno in forma specifica, mediante rinnovazione della procedura nel rispetto delle regole della concorsualità e della pubblicità e, in ogni caso, con ammissione delle ricorrenti;
e per l'accertamento del diritto delle ricorrenti al risarcimento del danno conseguente alla perdita di chance dovuta alla mancata partecipazione alla gara per l'affidamento dei servizi radiofonici per cui è causa, nella misura di € 30.000,00, o nella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalle parti ricorrenti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione autonoma Trentino Alto Adige / Südtirol;
Visti gli artt. 19 e 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2010 il cons. A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che il difensore delle istanti ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare, fermo restando l’interesse ad un sollecito giudizio di merito;
- che, in relazione a quanto sopra, non sussiste dunque allo stato l’interesse a conseguire la richiesta misura cautelare,