TAR Trento, sez. I, ordinanza cautelare 2010-09-10, n. 201000131

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, ordinanza cautelare 2010-09-10, n. 201000131
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 201000131
Data del deposito : 10 settembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00145/2010 REG.RIC.

N. 00131/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 00145/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 145 del 2010, proposto da:


Südtirol Service Kg S.a.s., Radio Südtirol Gmbh S.r.l. e Radio Sonnenschein Kg S.a.s., rappresentate e difese dagli avv.ti A e B C ed elettivamente domiciliate presso la Segreteria del Tribunale in Trento, Via Calepina, n. 50


contro

Regione autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. U L ed elettivamente domiciliata presso l’Ufficio legale della Regione in Trento, Via Gazzoletti, n. 2

nei confronti di

RMI Gmbh - Radio Media International, non costituita in giudizio

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige n. 108/09, avente ad oggetto la realizzazione e la messa in onda di servizi radiofonici sui lavori del Consiglio regionale, comunicata alle ricorrenti in data 16 aprile 2010;

- della richiamata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige n. 89/09, avente ad oggetto la realizzazione e messa in onda di servizi radiofonici sui lavori del Consiglio regionale;

- della successiva nota del Segretario generale del Consiglio regionale di data 8.3.2010, prot. n. 436 RegRat;

- delle operazioni svolte, dei relativi verbali, della delibera e/o determinazione di indizione della trattativa privata;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ancorché non conosciuto dalle ricorrenti;

e per la dichiarazione di inefficacia dei conseguenti contratti e/o incarichi, se nel frattempo già stipulati, tra la Regione Autonoma Trentino Alto - Adige e la RMI - Radio Media International;

nonché per la condanna della Regione autonoma Trentino Alto - Adige al risarcimento del danno in forma specifica, mediante rinnovazione della procedura nel rispetto delle regole della concorsualità e della pubblicità e, in ogni caso, con ammissione delle ricorrenti;

e per l'accertamento del diritto delle ricorrenti al risarcimento del danno conseguente alla perdita di chance dovuta alla mancata partecipazione alla gara per l'affidamento dei servizi radiofonici per cui è causa, nella misura di € 30.000,00, o nella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalle parti ricorrenti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione autonoma Trentino Alto Adige / Südtirol;

Visti gli artt. 19 e 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2010 il cons. A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato:

- che il difensore delle istanti ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare, fermo restando l’interesse ad un sollecito giudizio di merito;

- che, in relazione a quanto sopra, non sussiste dunque allo stato l’interesse a conseguire la richiesta misura cautelare,

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