TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-11-28, n. 202203444

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-11-28, n. 202203444
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202203444
Data del deposito : 28 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/11/2022

N. 03444/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01592/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1592 del 2017, proposto dalla Curatela del Fallimento -OMISSIS- s.r.l., in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta provvedimento del G.D. del 5 ottobre 2020, dall’avv. G Adito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, Piazza Vittorio Emanuele Orlando n.33;

contro

l’U.T.G. - Prefettura di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Valerio Villareale n.6, è per legge domiciliato;

per l'annullamento

del decreto prefettizio Prot. N. 40881 del 31/03/2017 (comunicato con provvedimento Prot. N. 43825 del 07/04/2017), con il quale sono stati riconosciuti agli amministratori straordinari e temporanei della società gli emolumenti, oltre al rimborso spese, ai sensi dell’art. 167 D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R. 07/10/2015 n. 177.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo, Prefettura di Palermo, e vista la documentazione depositata;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Curatela del Fallimento-OMISSIS-;

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla Curatela, e vista la memoria conclusiva depositata dalla predetta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2022 il consigliere dott.ssa Maria Cappellano, e udito il difensore di parte ricorrente, presente come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

A. – Con il ricorso in esame, notificato il 6 giugno 2017 e depositato il 27 giugno, la società odierna istante ha impugnato il Decreto n. 40881 del 31 marzo 2017, comunicato con provvedimento n. 43825 del 7 aprile 2017, con il quale il Prefetto di Palermo ha determinato il compenso annuo lordo spettante ai commissari nominati per la straordinaria e temporanea gestione della concessione del gioco del -OMISSIS-, a seguito dell’adozione della misura di cui all’art.32, co. 1, lett. b), del d.l. n.90/2014, convertito dalla l. n.114/2014 e alla nomina dei predetti con decreto prefettizio del 19 settembre 2016.

Espone, al riguardo:

- di essere concessionaria per i giochi pubblici ed al contempo gestore, dal 2002, di una sala -OMISSIS- sita in Palermo;
di gestire dall’anno 2007, sulla base di un’altra concessione, la raccolta e la commercializzazione dei giochi pubblici su base ippica e sportiva in altri due locali, siti sempre in Palermo;

- di essere stata destinataria di un’informativa interdittiva con decreto prefettizio del 10 giugno 2016, con conseguente revoca della concessione ADM rilasciata per la gestione del gioco del -OMISSIS-;

- che, con successivo decreto prefettizio n. 10388 del 19 settembre 2016 sono stati nominati due amministratori straordinari e temporanei al fine di garantire la stabilità delle posizioni lavorative dei dipendenti della medesima, nonché il proseguimento dell’attività di primario interesse pubblico-erariale della concessione del gioco del -OMISSIS-;
con ulteriore proroga, con decreto n.33604 del 17 marzo 2017, di ulteriori sei mesi della misura di cui all’art.32, co. 1, lett. b), del d.l. n.90/2014;

- che, con il decreto impugnato, il Prefetto ha determinato il compenso annuo lordo spettante ai commissari nominati per la straordinaria e temporanea gestione della concessione del gioco del -OMISSIS-.

Ritenendo errata la base di calcolo con cui sono stati determinati tali compensi, affida il ricorso alle censure di:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 167 del D.lvo 50/2016 e del D.P.R. 2015 N.177 alla luce del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, regolamento recante norme per l’istituzione del gioco “-OMISSIS-” ai sensi dell’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dell’art. 1, commi 636 e 638 della legge 147/2013 modificato dalla legge n. 208/2015;

2) eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria .

Ha, quindi, chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, con riserva di agire in sede risarcitoria per il ristoro di tutti i danni subiti e subendi;
con vittoria di spese e rifusione del contributo unificato.

B. – Si è costituito in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo, Prefettura di Palermo, depositando documentazione.

C. – Si è costituita in giudizio la Curatela del Fallimento-OMISSIS-, in prosecuzione del giudizio, chiedendo l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

D. – All’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2022, presente il difensore di parte ricorrente come da verbale, il Presidente del Collegio ha indicato la sussistenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e per mancata notifica ai due commissari controinteressati;
e la causa è stata posta in decisione.

E. – Come indicato dal Presidente del Collegio ai sensi dell’art.73, co.3, cod. proc. amm., il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Ritiene il Collegio di aderire al condivisibile orientamento espresso anche dal Giudice di appello, il quale, in fattispecie sovrapponibile, ha statuito che “… Il trattamento economico del funzionario onorario, infatti, soltanto in mancanza di specifiche previsioni di legge, resta affidato alle libere e discrezionali determinazioni dell’autorità che procede all’investitura, a fronte delle quali il funzionario ha un mero interesse legittimo (così Cass., sentenza n. 9.363/2007). Qualora l’emolumento è invece normativamente stabilito, atteso che in questo caso la posizione giuridica dedotta in giudizio ha consistenza di diritto soggettivo già predeterminato nell’an e nel quantum debeatur, la controversia avente ad oggetto come petitum sostanziale la liquidazione del compenso rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, salva espressa previsione contraria della giurisdizione esclusiva in capo al giudice amministrativo (così anche Cons. St., Sez. V, sentenza n. 1.807/2009). Ebbene, nel caso di specie, l’art. 32, comma 6, D.L. n. 90/2014 prevede che, con il decreto di nomina, il prefetto determina il compenso dei commissari sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all’art. 8 del D.L.vo n. 14/2010, ponendo gli oneri relativi al pagamento a carico dell’impresa commissariata, per cui l’an debeatur della remunerazione è senz’altro normativamente previsto e disciplinato. Per quanto riguarda il quantum debeatur, va invece rilevato che la disposizione dell’art. 8, D.L.vo n. 14/2010 (che riguarda i compensi degli amministratori giudiziari) è rimasta a lungo inattuata, sino all’adozione del D.P.R. n. 177/2015, con il quale è stato approvato il regolamento contenente le modalità di calcolo dei compensi di tale figura, con la conseguenza che sono state anche fissate le basi per la determinazione delle remunerazioni spettanti ai commissari straordinari. In data 19 gennaio 2016, poi, sono state adottate le terze linee guida, sottoscritte dal Presidente dell’A.N.A.C. e dal Ministro dell’Interno, sulla base del protocollo d’intesa stipulato il 15 luglio 2014 tra A.N.A.C. e Ministero. Tali linee guida, che si autodefiniscono ”atto di indirizzo … per rispondere all’esigenza di fornire ai prefetti strumenti atti, da un lato, ad adattare le tabelle previste nel D.P.R. n. 177/2015 alla specificità degli incarichi ai Commissari ex art. 32 e, dall’altro, a favorire la massima uniformità delle determinazioni ai compensi”, contengono tutti gli elementi necessari per poter quantificare senza margini di discrezionalità la remunerazione dovuta ai commissari straordinari per la loro attività. Alla luce della norma transitoria contenuta nelle linee guida citate, quest’ultime si applicano anche al caso di specie, in quanto il compenso è stato riconosciuto e quantificato dopo la pubblicazione delle linee guida nella Gazzetta Ufficiale, con la conseguenza che, considerata l’efficacia giuridica delle stesse, ovvero il loro carattere vincolante, può senz’altro affermarsi che il compenso liquidato dal Prefetto costituisca “remunerazione normativamente determinata” nei termini sopra illustrati. A ciò consegue quindi che la posizione giuridica dei commissari straordinari regolata con i provvedimenti impugnati va senz’altro qualificata come vero e proprio diritto soggettivo …” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 27 giugno 2017, n.3132, di conferma di T.A.R. Campania, Sez. I, 18 luglio 2016, n.3583;
nello stesso senso, T.A.R. Campania, Sez. I, 11 ottobre 2021, n.6395 e 27 novembre 2019, n.5607;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi