TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2023-03-16, n. 202304621
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Testo completo
Pubblicato il 16/03/2023
N. 04621/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11325/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA INA
IN NOME DEL POPOLO INO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SNTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11325 del 2022, proposto da M R, I T, O R, E N, V O, Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (Asgi), Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili (Cild), Oxfam Italia Onlus, Spazi Circolari, Nonna Roma, Progetti Diritti Onlus, rappresentati e difesi dagli avvocati M A A, A S, G S, D B, D V, F M, S F, G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S F in Roma, piazza G. Mazzini, 8;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, Questura Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma, Ministero della Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Edgar Jesus Altamirano Alzamora, Yamila Gomez Paucar, John Anthony Castillo Sabalvaro, Sonia Gloria Samanez Rivera De Chiriboga, Edgar Jesus Altamirano Alzamora, Yamila Gomez Paucar, John Anthony Castillo Sabalvaro, Sonia Gloria Samanez Rivera De Chiriboga, rappresentati e difesi dall'avvocato Girmaneza Zarela Victoria Castillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Casa dei Diritti Sociali Lazio Odv, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Greco, G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefano Greco in Roma, via Dardanelli 23;
Denis Iasnikov, Majid Hussain, Gentjan Kaci, Matira Catherine Delgado, Fatjon Muca, Dahua Ma, Ranjit Singh, Jaskaran Singh, Altin Hidri, Babul Mia, Robin Hossain, Gurtejparkash Singh, Ranjeet Singh, Balwant Singh, Balwinder Singh, Fursov Bogdan, Gurcharan Singh, Ramiz Sharka, Gerson Andres Ceceres Flores, Balwinder Singh, Amritpal Singh, Palomino Fuentes Claudia Sandra, Kumar Mintu, Sukhvir Singh, Raza Safeer, Alla Danilova, Natia Lobzhanidze, Silvia Zaccaria, Mohamed Adel Ali Badr, Preetpal Singh, Antonio Bucarelli, Denis Iasnikov, Majid Hussain, Gentjan Kaci, Matira Catherine Delgado, Fatjon Muca, Dahua Ma, Ranjit Singh, Jaskaran Singh, Altin Hidri, Babul Mia, Robin Hossain, Gurtejparkash Singh, Ranjeet Singh, Balwant Singh, Balwinder Singh, Fursov Bogdan, Gurcharan Singh, Ramiz Sharka, Gerson Andres Ceceres Flores, Balwinder Singh, Amritpal Singh, Palomino Fuentes Claudia Sandra, Kumar Mintu, Sukhvir Singh, Raza Safeer, Alla Danilova, Natia Lobzhanidze, Silvia Zaccaria, Mohamed Adel Ali Badr, Preetpal Singh, Antonio Bucarelli, rappresentati e difesi dagli avvocati G S, S F, Giovanni Monaco, Alberto Pasquero, G C, Federica Remiddi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G S in Roma, viale Carso 23;
A J S, M S, T A, rappresentati e difesi dagli avvocati M A A, C A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
della lesione diretta, concreta e attuale dei diritti e degli interessi dei ricorrenti per mancata conclusione dei procedimenti amministrativi di emersione come disciplinata dall'art. 103, d.l. 34/2020, convertito con modificazioni in l. 77/2020
nonché per la condanna
delle amministrazioni resistenti al ripristino della funzione amministrativa attribuita, attraverso tutte le azioni ritenute anche medio tempore idonee a risolvere in modo sistematico e generale il disservizio prodotto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2023 il cons. A M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, notificato il 4 ottobre 2022 e depositato il 5 ottobre successivo, i cittadini stranieri e le Associazioni private, meglio indicati in epigrafe, chiedono accertarsi la lesione diretta, concreta e attuale dei diritti e degli interessi dei ricorrenti per mancata conclusione dei procedimenti amministrativi di emersione, come disciplinata dall’art. 103, d.l. 34/2020, convertito con modificazioni in l. 77/2020, nonché la condanna delle amministrazioni resistenti al ripristino della funzione amministrativa attribuita, attraverso tutte le azioni ritenute anche medio tempore idonee a risolvere in modo sistematico e generale il disservizio prodotto.
I ricorrenti lamentano la mancata conclusione, dopo oltre due anni dalla domanda, di un numero elevato di procedimenti di emersione ai sensi dell’art. 103 del decreto-legge 34/2020, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 n.77.
Secondo i dati raccolti dai ricorrenti nella provincia di Roma su un totale di 17.371 domande presentate alla Prefettura di Roma sono soltanto 6.264 le istanze definite (2.077 con esito negativo e 4.187 con esito positivo) e ben 11.107 quelle ancora da definire, incluse quelle dei ricorrenti.
Con diffida ex art. 3 d.lgs. 198/2009, 30 lavoratori stranieri, un datore di lavoro e le Associazioni ricorrenti hanno chiesto al Ministero di rimediare al ritardo e di concludere entro 90 giorni i procedimenti di emersione ancora pendenti.
Il 16 settembre 2022 il Vice Prefetto e il Dirigente dell’Area IV bis - Sportello Unico Immigrazione incontravano i legali degli odierni ricorrenti e con nota del 20 settembre 2022 si confermava che al 16 settembre 2022 le istanze definite erano 7.346 (5040 provvedimenti positivi e 2.306 rigetti) e per 8.603 procedimenti era stato emesso il preavviso di rigetto.
Risulterebbero ancora pendenti 10.025 domande.
Nel periodo agosto 2021-settembre 2022 le convocazioni medie per la sottoscrizione del contratto di soggiorno sono state di 1000 al mese e per oltre 7.500 pratiche si è dovuto ricorrere al soccorso istruttorio “al fine di consentire all’Ispettorato Territoriale di poter emettere il necessario parere di competenza”.
Ostacoli alla definizione delle pratiche sarebbero altresì derivati dalla adozione di un nuovo applicativo gestionale per le lavorazioni delle istanze di competenza degli Sportelli Unici Immigrazione presenti su tutto il Territorio Nazionale, messo in produzione dal Maggio 2022.
Per accelerare la definizione delle pratiche è allo studio un sistema di autoconvocazione per i casi per i quali è intervenuto il parere positivo della Questura e dell’Ispettorato del lavoro che vedrà il suo avvio ad Ottobre 2022 e verranno potenziate le unità di back office dedicate all’istruttoria.
Gli odierni ricorrenti, lavoratori individuali oltre ad un datore di lavoro, sono tuttavia ancora in attesa della definizione del loro procedimento.
La sig.ra Marites ha ricevuto un preavviso di rigetto in data 11 maggio 2022 a cui il difensore inviava tempestivo riscontro.
Per il sig. T I il datore di lavoro ha inviato integrazione reddituale e dichiarazione di cumulo dei redditi con un familiare in data 10.05.2022.
Per il sig. R O il 16 marzo 2022 il SUI richiedeva l’integrazione reddituale e una dichiarazione di cumulo dei redditi con un familiare in quanto il reddito del sig. V non è stato ritenuto sufficiente. Il 4 aprile 2022 decedeva il datore di lavoro.
Il sig. N E riceveva in data 27 giugno 2022 preavviso di rigetto. E’ subentrata la necessità di un approfondimento istruttorio atteso che il lavoratore si è allontanato dal territorio nazionale.
Per il sig. O V è stata emesso preavviso di rigetto per parere negativo dell’ITL. Il 5.9.2022, in sede di convocazione, lo Sportello Unico ha informato le parti della necessità di ulteriori esigenze istruttorie per verifica del reddito del datore di lavoro.
Un interesse attuale e concreto è vantato anche dalle associazioni ricorrenti trattandosi di portatrici dell’interesse diffuso alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri, in quanto tutte impegnate nella tutela della condizione dello straniero sul territorio italiano.
I ricorrenti sostengono esservi il presupposto di ammissibilità per l’azione di cui all’art.1, comma 1, d.lgs. 198/2009, rappresentata dalla violazione sistematica dei termini del procedimento, come indicati dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 3578 del 9 maggio 2022.
Lamentano la carenza di organizzazione e il malfunzionamento sia a livello centrale che locale “nonostante le risorse messe a disposizione dal legislatore”.
A livello nazionale, secondo la prospettazione attorea, su 207.000,00 domande ricevute ne sarebbero state definite poco più del 50%.
Il ritardo nella definizione dei procedimenti impedirebbe ai richiedenti di stipulare un altro contratto di lavoro, aprire un conto corrente, effettuare l’iscrizione anagrafica, lasciare il territorio