TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-03-13, n. 202405169

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-03-13, n. 202405169
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202405169
Data del deposito : 13 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/03/2024

N. 05169/2024 REG.PROV.COLL.

N. 06155/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6155 del 2023, proposto da
A C, rappresentato e difeso dagli avvocati F D, Raimondo D'Aquino Di Caramanico e C N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F D in Roma, viale Liegi, 32;

contro

Corte dei Conti-Consiglio di Presidenza, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

M L, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Ciccolo e dall'avvocato Filippo Lattanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa adozione di misure cautelari, anche ai sensi dell'art. 55, co. 10, c.p.a.,

della deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti (prot. n. CP_DEL - 0000041 - uscita - 16/02/2023), con la quale è stata disposta l'assegnazione, mediante trasferimento, del posto di Presidente titolare della Sezione Prima giurisdizionale Centrale d'appello al Pres. M L, nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui i verbali di adunanza del Consiglio di Presidenza, con particolare riferimento al verbale della seduta non pubblica dell'11 gennaio 2023, nella quale è stata espressa preferenza per il Pres. M L rispetto all'odierno ricorrente, nonché della delibera del Consiglio di presidenza n. 0000041 del 16 febbraio 2023, con il quale si è provveduto a recepire tali atti ed all'assegnazione al Pres. M L del posto di Presidente della Sezione Prima giurisdizionale Centrale d'appello;

nonché per la condanna del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti alla rivalutazione dei candidati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di M L;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2023 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la delibera con cui il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti ha disposto l'assegnazione, mediante trasferimento, del posto di Presidente titolare della Sezione Prima giurisdizionale Centrale d'appello al Pres. M L.

Il ricorrente ha dedotto di essere entrato nei ranghi della magistratura contabile in data 11 gennaio 1993 e di avere prestato servizio, in sede di prima assegnazione, presso gli uffici di controllo della Corte dei conti di Milano, svolgendo sin dall’inizio della sua carriera, in via aggiuntiva, funzioni giurisdizionali; in particolare, aveva ricoperto le funzioni di sostituto presso la Procura regionale per la Campania, di vice procuratore generale presso la Procura generale, di Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale per la Campania, nonché funzioni giurisdizionali presso la Prima Sezione giurisdizionale d’appello, presso le Sezioni Riunite della Corte dei conti, sia in sede giurisdizionale che in speciale composizione, e presso le Sezioni Riunite della Corte in sede consultiva e deliberante; attualmente ricopriva il ruolo di Presidente aggiunto della Sezione giurisdizionale per il Lazio.

Con il conferimento dell’incarico contestato, il Consiglio di Presidenza avrebbe fatto erronea applicazione dei principi in materia di conferimento degli incarichi previsti dall’art. 32 della delibera del 5 novembre 2019, n. 231, recante i criteri per le nomine, le promozioni e le assegnazioni a posti di funzione di presidente di sezione.

A sostegno del ricorso sono state formulate, in unico motivo, le censure di violazione dell’art. 32 citato, eccesso di potere per travisamento, mancata valutazione dei fatti, violazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 per difetto di motivazione, eccesso di potere per disparità di trattamento, evidente irragionevolezza ed ingiustizia manifesta.

La valutazione operata dal Consiglio di Presidenza sarebbe illogica nella misura in cui aveva attribuito la prevalenza – ai fini della copertura di un posto da Presidente di una Sezione giurisdizionale – ad un candidato che, a differenza dell’odierno ricorrente, non aveva ricoperto costantemente funzioni giurisdizionali nel corso della propria carriera e, inoltre, aveva trascorso un periodo considerevole di oltre nove anni fuori ruolo.

Nel corso della seduta il relatore della proposta aveva evidenziato che “il collega C attualmente è Presidente aggiunto presso la Sezione giurisdizionale Lazio, è il primo della graduatoria perché più anziano in ruolo anche se è stato promosso con il collega L” e che “è stato sempre nell’area della giurisdizione, ha ricoperto nella sua carriera anche le funzioni di Procuratore regionale per la Campania e poi è arrivato in qualità di Presidente aggiunto alla Sezione Lazio. Nel periodo in cui era Consigliere presso la Sezione d’appello ha svolto, per un periodo abbastanza lungo, il ruolo di Presidente facente funzione in quanto Consigliere più anziano”; nonostante tale sintesi delle qualifiche del ricorrente, il Consiglio di Presidenza, a seguito di votazione a scrutinio segreto, aveva ritenuto recessivo il profilo del ricorrente rispetto a quello del Pres. L, in relazione al quale il medesimo relatore aveva rilevato che “il collega L, a parte un periodo abbastanza lungo (circa 9 anni) di incarichi fuori ruolo, ha svolto gran parte della sua carriera in Procura e da ultimo ha svolto le funzioni di Presidente aggiunto della Prima Sezione di Appello”; la scelta in questione era avvenuta, a maggioranza, esclusivamente sulla base dell’utilizzo del punteggio discrezionale da parte dei componenti del Consiglio, previsto dal comma 1 lett. b) del citato art. 32.

L’esercizio di tale potere discrezionale avrebbe dovuto essere motivato attraverso un confronto tra i curricula degli interessati, nella specie mancante.

La mera attribuzione del voto di preferenza espresso da ciascun membro del Consiglio di Presidenza non avrebbe potuto ritenersi sostitutiva della valutazione comparativa, atteso che il giudizio finale del Consiglio di Presidenza non poteva risultare frutto di una mera addizione numerica, ma doveva essere il risultato di una valutazione complessiva di tutta l’attività professionale del candidato e del suo curriculum, alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dalla normativa applicabile.

Si sono costituiti la Corte dei Conti e M L resistendo al ricorso; il controinteressato ha eccepito, altresì, l’inammissibilità del ricorso per tardività.

All’udienza pubblica del 20 dicembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dal controinteressato, fondata sul fatto che il ricorrente avrebbe avuto notizia della deliberazione impugnata già il 13 gennaio 2023, avendo ricevuto per e-mail dalla Segreteria del Consiglio di Presidenza la sintesi dell'adunanza dell'11 gennaio precedente.

Tale eccezione deve essere disattesa, in quanto il

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