TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-11-16, n. 202203266

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-11-16, n. 202203266
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202203266
Data del deposito : 16 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/11/2022

N. 03266/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00342/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SI

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 342 del 2017, proposto dalla Società LL NC del Dott. Romano Michele & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Comandè, Enzo Puccio e Tiziana Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio eletto presso lo studio Carlo Comande in Palermo, via Caltanissetta n.2/D;



contro

- l’Assessorato delle Attività Produttive della Regione SIna, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio LLreale n. 6;
- la Società Sviluppo Italia SI S.p.A., non costituita in giudizio;



per la condanna

al risarcimento del danno derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa perpetrata dall'Assessorato Regionale delle Attività Produttive nei confronti della odierna ricorrente nell'ambito della procedura per l'erogazione delle agevolazioni pubbliche previste dall'art. 1 della L.R. 16 dicembre 2008 n. 23 in attuazione del PO FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3 linee di intervento 1,2, e 5 e, in particolare, dei danni subiti in considerazione dell'adozione del D.D.G. n. 1098/Serv. 11CT del 30 maggio 2013 con il quale è stato annullato in autotutela il D.D.G. n. 3778/11 del 12 novembre 2012 di approvazione della graduatoria definitiva relativa ai programmi ammissibili alle agevolazioni di che trattasi tra i quali figurava anche quello della società ricorrente, nonché degli ulteriori atti impugnati dalla ricorrente con ricorso innanzi al T.A.R. Palermo R.G. n. 2066/2013, nonché, ancora, in considerazione dell'adozione del D.D.G. dell'8 luglio 2013, impugnato con successivo ricorso per motivi aggiunti nell'ambito del citato giudizio, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei programmi ammissibili alle agevolazioni de quibus; tutti provvedimenti questi che sono stati annullati con la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione SIna n. 63/2016 del 29 febbraio 2016, passata in giudicato in data 29 settembre 2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive;

Viste la documentazione e le memorie depositate dalla ricorrente e dal resistente Assessorato in vista della trattazione del merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Mulieri nell’udienza pubblica del giorno 21 aprile 2022 e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente espone che:

- con D.D.G. n. 3991/4 del 21 settembre 2011 pubblicato sulla G.U.R.S., Parte I, n. 42 del 7 ottobre 2011 l’Assessorato delle Attività Produttive della Regione SIna approvava il Bando pubblico e gli annessi allegati per l’accesso alle agevolazioni di cui al regime di aiuto previsto dall’art. 1 della l.r. n. 23/2008 in attuazione dell’Obiettivo Operativo 5.1.3, linee di intervento 1,2 e 5 del P.O. FESR 2007/2013;

- in quanto operante da tempo nell’ambito delle attività classificate con i codici Ateco 87.10 (Strutture di Assistenza Residenziale per anziani) e 88.10 (assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili), presentava domanda per la realizzazione di un programma d’investimento avente ad oggetto l’ampliamento di una struttura residenziale per anziani e disabili con il passaggio da 50 posti letto attuali a circa 115 posti letto successivi alla conclusione del programma di investimento, programma che le avrebbe consentito alla ricorrente di chiedere l’accreditamento come RSA;

- la domanda di agevolazioni veniva esitata positivamente da Sviluppo Italia SI S.p.a. (Gestore Concessionario delle agevolazioni) e veniva ritenuta conforme alle condizioni dettate dal bando pubblico e dalle Direttive, giusta comunicazione di conformità inviata alla ricorrente a mezzo pec in data 11 febbraio 2012;

- a seguito di tale comunicazione, procedeva ad effettuare il versamento di € 23.000,00 richiesto dal paragrafo 4.1 delle Direttive a garanzia della volontà di realizzare il programma di investimento e, in data 20 settembre 2012, dava avvio ai lavori ai sensi del paragrafo 4.1 delle medesime Direttive;

- con D.D.G. n. 3778/11 del 12 novembre 2012 l’Assessorato approvava la graduatoria definitiva e, tra i programmi ritenuti ammissibili, quello della ricorrente si posizionava al n. 53 (l’importo delle agevolazioni concesso al programma di investimento di LL NC risultava pari a Euro 1.795.072,75);

- con successiva nota prot. n. 15631 Serv.11/CT del 18 marzo 2013, l’Assessorato, per mezzo della Società Sviluppo Italia SI S.p.a., comunicava l’avvio del procedimento di annullamento ai sensi della L.r. n. 10/1991 del D.D.G. n. 3778 del 12 novembre 2012;

- tale procedimento era avviato a seguito del rilievo istruttorio n. 19 del 23 gennaio 2013 formulato dall’Ufficio di Controllo della Corte dei Conti: secondo le osservazioni formulate dalla sezione di controllo della Corte dei Conti, alcuni settori di attività indicati dal Bando, tra cui quelli relativi ai codici Ateco di appartenenza della ricorrente, non rientravano tra le attività ammissibili a finanziamento ai sensi dell’art. 1 della L.r. n. 23/2008;

- sulla base di tale rilievo istruttorio con D.D.G. n. 1098/Serv. 11 CT, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 29 del 21 giugno 2013, l’assessorato decideva di annullare il bando in parte qua e il D.D.G. n. 3778 del 12 novembre 2012 di approvazione della graduatoria, escludendo dai progetti ammissibili a finanziamento alcuni settori di attività e tra questi anche quello della odierna ricorrente;

- con successivo provvedimento (trasmesso alla ricorrente a mezzo pec in data 24 giugno 2013) il Gestore Concessionario comunicava l’esito negativo dell’istruttoria a seguito della riformulazione della graduatoria;

- avverso tali provvedimenti la società ricorrente proponeva ricorso innanzi a questo T.A.R. (introitato al n. 2066/2013 di r.g.) e, con ricorso per motivi aggiunti, impugnava anche il D.D.G. dell’8 luglio 2013 di approvazione della nuova graduatoria che escludeva dai progetti ammissibili quello dell’odierna ricorrente;

- con ordinanza n. 738/2013, depositata il 22 novembre 2013, questo Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dalla ricorrente;

- con ordinanza n. 42/2014, depositata il 17 gennaio 2014 il C.G.A. accoglieva l’appello e per l’effetto sospendeva l’efficacia della ordinanza gravata e degli atti impugnati in primo grado;

- a causa del protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione era costretta a promuovere innanzi al C.G.A. un primo ricorso di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della ordinanza n. 42/2014, ricorso accolto dal C.G.A. con l’ordinanza n. 449 del 3 settembre 2014;

- l’Amministrazione non adottava alcun atto idoneo a provvedere alla erogazione del finanziamento in favore di LL NC nonostante diversi incontri interlocutori svoltisi presso l’Assessorato delle Attività Produttive che tuttavia non conducevano a nulla;

- nelle more questo T.A.R. emetteva la sentenza n. 611/2015 del 5 marzo 2015 con la quale veniva rigettato il ricorso di primo grado;

- avverso tale decisione la ricorrente proponeva appello al C.G.A. che, con ordinanza n. 312 dell’8 maggio 2015, accoglieva la domanda cautelare e sospendeva l’efficacia della sentenza impugnata;

- dopo ulteriori incontri interlocutori intercorsi con l’Amministrazione, anche in questo caso infruttuosi, con atto del 21 giugno 2015 la ricorrente diffidava l’Assessorato a dare esecuzione alla sopra citata ordinanza del C.G.A. n. 312/2015;

- la persistente inerzia dell’Assessorato resistente, più volte diffidato, costringeva ancora una volta la ricorrente a proporre ricorso di ottemperanza che veniva accolto con ordinanza n. 559 del 4 settembre 2015 con la quale il C.G.A. ordinava all’Amministrazione di eseguire il giudicato discendente dalla ordinanza n. 312/2015;

- con atto del 7 settembre 2015 la ricorrente diffidava l’Assessorato a dare esecuzione alla ordinanza del C.G.A. n. 559/2015 adottando ogni atto idoneo a concederle il contributo e chiedeva altresì una proroga del termine di ultimazione dei lavori di almeno 18 mesi, in quanto il mancato rispetto del termine di conclusione dei lavori (fissato al 30 giugno 2015) non era imputabile alla ricorrente;

- l’Assessorato ottemperava solo “formalmente” a quanto disposto con tale ordinanza depositando in giudizio il D.D.G. n. 2133 del 28 settembre 2015 di finanziamento del progetto presentato da LL NC, decreto mai divenuto efficace nei confronti della ricorrente in quanto, se da una parte prorogava l’ultimazione dei lavori alla data del 31 dicembre 2015, dall’altra subordinava l’efficacia del decreto alla registrazione da parte dall’Ufficio di Controllo della Corte dei Conti;

- la registrazione è stata effettuata solo in data 24 dicembre 2015 e le è stato notificata a mezzo pec il 18 gennaio 2016, ossia quasi un mese dopo, il termine di proroga fissato dal decreto per l’ultimazione dei lavori;

- peraltro, con nota del 12 ottobre 2015 la ricorrente, non avendo ancora ricevuto il decreto con l’apposizione del visto, al fine di impedire il disimpegno delle somme relative al proprio programma di investimento, aveva chiesto all’Assessorato l’attivazione della procedura di cui all’art. 95 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 che consente ad ogni stato membro, nelle ipotesi in cui a causa di procedimenti giudiziari in corso non ha potuto rendicontare, di evitare il disimpegno delle somme trasmettendo alla Commissione un’informativa motivata. Con tale nota si reiterava la richiesta di proroga di almeno 18 mesi per l’ultimazione dei lavori;

- l’Assessorato riscontrava la predetta istanza con nota prot. 62745 del 9 dicembre 2015 con la quale si limitava ad affermare in relazione alla richiesta di proroga che solo dopo

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