TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2017-07-03, n. 201700444

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2017-07-03, n. 201700444
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201700444
Data del deposito : 3 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2017

N. 00444/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00636/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 636 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Mf Energia Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati M C ed E P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E P in Cagliari, via Nuoro n. 78;

contro

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati R M e G P, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Regione in Cagliari, viale Trento, n. 69;
il Comune di Nurri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A N, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Cugia n. 5;

per l'annullamento:

1) con il ricorso principale:

- del provvedimento prot. n. 4811 del 5 maggio 2016 emesso dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Nurri, con il quale è stata disposta l'immediata sospensione della pratica n. 2326 presentata da

MF ENERGIA

Srl e dell'inizio dei relativi lavori per la realizzazione di un impianto minielolico da 60 KW.;

- della Delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 45/34 del 12.11.2012, con oggetto: le ''Linee guida per Ia installazione degli impianti eolici nel territorio regionale di cui alia Delibera G.R. n. 3/17 del 16.1.2009 e s.m.i. Conseguenze della Sentenza della Corte Costituzionale n. 224/2012. Indirizzi ai fini dell'attuazione dell'art. 4 comma 3 del D. Lgs n. 28/2011'

- della Circolare relativa alla vigente regolamentazione regionale in materia di impianti eolici sottoscritta dal Direttore Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della regione Autonoma della Sardegna in data 14 aprile 2016;

2) con i motivi aggiunti, depositati in data 3.11.2016:

- del provvedimento prot. n. 6913 del 6.7.2016 emesso dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Nurri, avente ad oggetto la "richiesta parere applicazione procedura di verifica assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale regionale così come disciplinato dalla delibera di G.R. 45/34 dell'11.11.2012 impianto minieolico - pratica

SUAP

2326 -

MF

Energia".


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sardegna e di Comune di Nurri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2017 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - Con il ricorso in esame, la società impugna il provvedimento con cui lo sportello unico del Comune di Nurri ha inibito l’inizio dei lavori per la installazione di un impianto eolico di potenza pari a 60 KW (minieolico), costituito da un unico generatore da installare presso il Comune di Nurri, loc. Genna De Ureu . Provvedimento inibitorio motivato con il contrasto rispetto alle linee guida approvate dalla Regione con la deliberazione della Giunta Regionale n. 45/34 del 12 novembre 2012, in punto di necessità di sottoporre il progetto a VIA in conseguenza della presenza di altri impianti in corso di realizzazione nella zona. Secondo quanto risulta dall’atto impugnato, infatti, «in base alla Circolare relativa alla vigente regolamentazione regionale in materia di impianti eolici sottoscritta dal Direttore Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente in data 14.04.2016, l'impianto in oggetto non rispetta i criteri di cumulo delle potenze disciplinato dalla Delibera di G.R. 45/34 del 12.11.2012 punto II, essendo lo stesso posizionato ad una distanza inferiore a 500 mt da altri impianti in corso di autorizzazione, con conseguente supero di potenza nominale cumulativa dei 60

KW

Pertanto, per l'impianto in oggetto è necessaria l'attivazione della procedura di Valutazione di Impatto ambientale»
(cfr. la nota del 5 maggio 2016, n. 4811, doc. 5 di parte ricorrente).

2. - Avverso il predetto provvedimento, nonché nei confronti degli altri atti meglio indicati in epigrafe, la società ricorrente deduce plurime censure che saranno esaminate nella parte in diritto.

3. - Con motivi aggiunti, depositati il 3 novembre 2016, l’impugnazione è stata estesa al provvedimento del 6 luglio 2016, con il quale il responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Nurri ha richiesto alla Regione il parere circa l’applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità V.I.A. degli impianti minieolici del tipo di quello proposto da

MF

Energia.

4. - Si è costituito in giudizio il Comune di Nurri, il quale eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse a ricorrere, considerato che il provvedimento impugnato non precluderebbe la possibilità di realizzare l’intervento ma solo indicherebbe un diverso iter autorizzatorio. Nel merito, chiede che il ricorso sia rigettato in ragione della sua infondatezza.

5. - Resiste in giudizio anche la Regione Sardegna, chiedendo che il ricorso sia respinto e rilevando, altresì, la inammissibilità e la irricevibilità dei motivi aggiunti.

6. - All’udienza pubblica del 12 aprile 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. - Si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle amministrazioni resistenti, considerata l’infondatezza nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti.

8. - Con il primo motivo, la ricorrente deduce la elusione del giudicato della sentenza del T.A.R. Sardegna, Sezione Prima, 1 agosto 2014, n. 695, che ha annullato la deliberazione della Giunta Regionale n. 45/34, del 12 novembre 2012, contenente le “Linee guida per la installazione degli impianti eolici nel territorio regionale di cui alla deliberazione G.R. n. 3/17 del 16.1.2009 e s.m.i.. Conseguenze della sentenza della Corte costituzionale n. 224/2012. Indirizzi ai fini dell’attuazione dell’art. 4 comma 3 del d.lgs. n. 28/2011” , nel cui ambito erano indicati anche i criteri di cumulo delle potenze fra gli impianti esistenti, o per i quali è in corso il procedimento autorizzatorio, e i nuovi impianti per i quali si chiede l’autorizzazione alla installazione (punti dal II al V della premessa della delibera citata).

8.1. - Il motivo non è fondato.

8.2. - Come emerge agevolmente dalla lettura congiunta della motivazione e del dispositivo (nel quale, significativamente, l’annullamento degli atti impugnati, fra cui la deliberazione regionale n. 45/34 cit., è limitato a «quanto di interesse della ricorrente»), l’annullamento derivante dalla sentenza del T.A.R. Sardegna, Sezione Prima, 1 agosto 2014, n. 695, ha riguardato esclusivamente la parte della deliberazione in questione in cui si disponeva la improcedibilità delle autorizzazioni uniche per l’installazione di impianti eolici «qualora risultino ricadere nelle aree non idonee di cui agli articoli 22, 25, 33, 38, 48, 51 delle Norme Tecniche d’Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale» (così prevedeva il dispositivo della deliberazione regionale annullata). Derivando, tale annullamento, dai principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale che, con la sentenza n. 224 del 2012, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18 della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, come sostituito dall’art. 6, comma 8, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3.

Il giudicato amministrativo di annullamento, pertanto, non ha riguardato le altre parti della deliberazione regionale n. 45/34 del 12 novembre 2012;
in particolare, sono rimaste efficaci le direttive regionali in tema di criteri di calcolo della potenza cumulativa degli impianti (c.d. minieolici) posizionati nella medesima area o in aree contigue, al fine di individuare la soglia oltre la quale gli interventi proposti siano da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

9. - Con il secondo motivo, la società ricorrente deduce la illegittimità della deliberazione della Giunta Regionale n. 45/34 cit., in quanto – a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma di legge regionale che costituiva la base giuridica del predetto atto deliberativo – è divenuto illegittimo l’intero quadro normativo regionale afferente la localizzazione degli impianti eolici. Le sentenze della Corte Costituzionale hanno sancito, infatti, l’incostituzionalità per il superamento dei limiti costituzionali entro i quali deve essere esercitata la competenza legislativa regionale in materia di localizzazione degli impianti eolici, per cui – stante lo stretto rapporto di presupposizione con le norme regionali incostituzionali – anche i criteri di cumulo della potenza degli impianti, individuando un limite alla localizzazione degli impianti, sono da ritenersi affetti da illegittimità (quantomeno, da illegittimità derivata).

9.1. - L’argomento non può essere condiviso.

9.2. - In primo luogo, va ribadito che la legge regionale sarda oggetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 224 del 2012 riguardava esclusivamente la localizzazione degli impianti eolici (consentendo «la realizzazione di nuovi impianti eolici […] nelle [sole] aree industriali, retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri oltre la fascia dei 300 metri, o in aree già compromesse dal punto di vista ambientale, da individuarsi puntualmente nello studio specifico di cui all'articolo 112 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale» : art. 18 della l.r. n. 2 del 2007, cit.). Pertanto, la norma regionale in questione non può essere individuata quale base giuridica della deliberazione della Giunta Regionale n. 45/34, nella parte in cui disciplina i criteri di cumulo della potenza degli impianti eolici ai fini della assoggettabilità a V.I.A. (più correttamente, infatti, come si vedrà nell’esame del terzo motivo, le direttive regionali in punto di criteri di cumulo si basano sull’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che affida alle Regioni l’individuazione dei «casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale» ).

9.3. - In secondo luogo, la deliberazione regionale impugnata nemmeno si pone in contrasto con i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 183 del 2013, che ha accolto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 23, della legge della Regione Sardegna n. 3 del 2009, in quanto sottraeva alla procedura di V.I.A. gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW. E anzi la previsione dei criteri di cumulo della potenza degli impianti si muove nel senso di allargare la tutela dei valori ambientali costituzionalmente rilevanti;
e quindi nel solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale sopra rammentata.

9.4. - Non è superfluo osservare, infine, che l’art. 5, comma 23, cit., è stato ulteriormente integrato dall’art. 8 della legge della Regione Sardegna 17 dicembre 2012, n. 25, che vi ha aggiunto un periodo in base al quale «Sia gli impianti inferiori ad 1 MW che quelli inferiori a 60 kW sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale qualora rientranti nella fattispecie di cui all'allegato 3, lettera c bis), della seconda parte del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni» , eliminando, in tal modo, il contrasto con i principi fondamentali dettati in materia dalla legge statale, che hanno portato alla pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 183 del 2013.

Anche sotto quest’ultimo profilo, pertanto, trova conferma la infondatezza del motivo in esame.

10. - Con il terzo motivo, la società ricorrente assume l’illegittimità della deliberazione regionale n. 45/34 cit., nonché del provvedimento inibitorio adottato dal Comune di Nurri, per la violazione del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 47987, del decreto ministeriale del 30 marzo 2015, n. 52 e di quanto stabilito dal d.lgs. n. 152/2006, articoli 7 e 20 dell’allegato III. Ad avviso della ricorrente, le norme contenute nei decreti ministeriali avrebbero previsto il criterio del cumulo della potenza degli impianti installati o in via di installazione solo per l’ipotesi detti impianti siano riferibili a un unico centro di interesse. Ossia, siano riconducibili a un unico soggetto o gruppo.

Rileva, inoltre, un profilo di irragionevolezza e di disparità di trattamento che deriverebbe dalla applicazione della disciplina sui criteri di cumulo, perché «per ottenere una autorizzazione per realizzare un impianto eolico di potenza superiore a 60Kw e fino ad 1 Mw, qualora non vi siano altri impianti nel raggio di 1000 ml, il procedimento amministrativo, in via principale, non sarà una V.I.A. ma una verifica ad assoggettabilità a V.I.A., c.d. screening, mentre, di contro, qualora si volesse realizzare un impianto minieolico della potenza nominale di 20 Kw ma in un'area ove già vi sia un impianto con potenza nominale almeno superiore ai 40 kw, si dovrà necessariamente avviare un procedimento di valutazione di impatto ambientale, a causa del cumulo tra i due impianti così come disciplinato dal punto II della Delibera G.R. 45/34.» (cfr. pag. 11 del ricorso introduttivo).

10.1. - Le censure esposte sono infondate.

10.2. - Per quanto concerne l’affermata disparità di trattamento, è sufficiente osservare come la diversità di trattamento tra le ipotesi prospettate da parte ricorrente si giustifichi, in ogni caso, proprio per la maggiore incidenza sui valori ambientali tutelati derivante dalla massiccia installazione di impianti di pale eoliche in un’area limitata. Il che è anche la ratio che governa la introduzione di criteri di cumulo di potenza tra gli impianti, prevista dall’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che ne affida l’attuazione alle regioni (testualmente: «Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all'individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale» );
e che costituisce, come si è anticipato sopra, il riferimento normativo su cui si basa la deliberazione della G.R. oggetto di impugnazione.

10.3. - Per quanto riguarda il limite applicativo dei criteri di cumulo, costituito dall’unico centro di interesse, non solo detta limitazione non emerge dalle linee guida approvate col decreto ministeriale del 2015, sopra citato (si veda, in specie, il punto 4.1. dell’allegato al d.m.), ma costituirebbe un criterio in flagrante contraddizione con il principio che giustifica la previsione del cumulo tra gli impianti, ai fini della imposizione della valutazione di impatto ambientale: ossia, l’esigenza di evitare «la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006» (come puntualmente si sostiene nelle linee guida di cui al punto 4.1. dell’allegato al decreto ministeriale del 2015).

11. - Infine, è infondato anche il quarto motivo (con cui è dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, perché nell’atto impugnato non si dimostra che l’impianto sia posizionato alla distanza inferiore a 500 metri da altri impianti), sia per la considerazione che si tratta dell’applicazione di un criterio del tutto vincolato, sia per il rilievo che, sebbene la motivazione costituisca il luogo in cui si recepiscono le risultanze istruttorie, non è tuttavia necessaria (soprattutto nei casi, come quello di specie, in cui si tratti di accertamenti privi di particolari complessità tecniche) una dettagliata esposizione delle indagini e degli strumenti tecnici utilizzati per accertare il dato di fatto rilevante.

12. - Dalla accertata infondatezza del ricorso introduttivo deriva, altresì, il rigetto dei motivi aggiunti, con cui è impugnata la nota del 6 luglio 2016, con il quale il responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Nurri ha richiesto alla Regione un parere circa l’applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità V.I.A. degli impianti minieolici del tipo di quello proposto da

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi