TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-05-28, n. 201100432
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N. 00432/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00281/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 281 del 2008, proposto da:
API - Raffineria di Ancona S.p.A., A.P.I. Holding S.p.A., rappresentate e difese dagli avv. F C, A M, F D C, con domicilio eletto presso Avv. A M in Ancona, Corso Garibaldi, 124;
contro
Regione Marche, rappresentata e difesa dagli avv. P C, G D B, con domicilio eletto presso Servizio Legale Regione Marche in Ancona, via Giannelli, 36;
Consiglio della Regione Marche, Provincia di Ancona, n.c.
per l'accertamento
del diritto delle ricorrenti ad ottenere dalla Regione Marche il risarcimento del danno con riferimento ai fatti illeciti indicati in ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Marche;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2011 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 30.6.2003 la Regione Marche, con Decreto del Direttore del Dipartimento Territorio ed Ambiente n. 18/2003, ha rilasciato in sede di rinnovo alla “API Raffineria di Ancona S.p.A” (di seguito API) la concessione, valida ed efficace fino al 31.1.2020, per la lavorazione ed il deposito di oli minerali nello stabilimento sito in Falconara Marittima. In data 1.8.2003, è stato sottoscritto tra il Presidente della Giunta Regionale ed il Presidente di API un “protocollo d’intesa” con lo scopo di impegnare le parti a perseguire il comune generale obiettivo della qualità, dello sviluppo economico e sociale, della tutela dell’ambiente, della salute e sicurezza dei lavoratori attraverso gli strumenti a disposizione delle medesime. Con detto protocollo si decideva di “associare” l’azienda nel percorso di redazione del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), nell’attuazione di progetti sperimentali di risparmio energetico e di innovazione infrastrutturale (es. teleriscaldamento) e in altre azioni relative allo sviluppo energetico. Afferma parte ricorrente che tale protocollo d’intesa si spiegava proprio in ragione del fatto che la Regione Marche e l’API erano entrambe interessate alla realizzazione di una centrale elettrica di cogenerazione di potenza superiore ai 300MW. All’atto della sottoscrizione veniva reso pubblico dalla Regione un documento di “Ipotesi di Piano Energetico Regionale”, che il Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche aveva sviluppato in virtù di un’apposita convenzione allo scopo promossa dalla stessa Regione Marche. Tale documento che, afferma parte ricorrente, rappresenta una dettagliata situazione dei consumi e delle produzioni energetiche dell’intera Regione, considera, per la copertura del livello dei consumi attuali e dei fabbisogni futuri “opportuno prevedere la localizzazione in Regione... di una centrale di 400 MW”. Successivamente, la proposta del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) non conteneva riferimenti alla realizzazione di strutture medio-grandi e il suddetto PEAR, in tale forma, veniva approvato dal Consiglio Regionale in data 16.2.2005.
In seguito l’API con istanza del 23.6.2006 richiedeva al Ministero per lo Sviluppo Economico il rilascio di Autorizzazione Unica per la costruzione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato di circa 580 MW alimentata a gas.
Parte ricorrente afferma che l’autorizzazione avrebbe ottenuto il parere favorevole della Commissione VIA del Ministero dell’ambiente. Da parte della Regione è stata successivamente adottata la mozione del Consiglio Regionale del 12.6.2007 n. 175, con la quale si invita la Giunta a comunicare al Governo e al Ministero competente, in via preventiva, la non conformità del progetto con le previsione del PEAR e con la volontà delle Amministrazioni Comunali, Provinciali e Regionale e, statuendo che, conseguentemente, quando verrà formalmente richiesta dal Ministero, la Regione dovrà esprimere la “non intesa “prevista dalla Legge. 55/2002.
Api Raffineria Ancona S.p.A e Api Holding S.p.A. (in qualità di controllante), con il ricorso in epigrafe, affermando preliminarmente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia, ex legge 55/2002, e di avere comunque impugnato il provvedimento causativo dei danni, chiede il risarcimento dei danni per la violazione del protocollo d’intesa tra API e Regione. Tale comportamento sarebbe inquadrabile come violazione di un accordo rientrante nella disciplina del contratto ex art. 1321 c.c. La violazione del Protocollo d’Intesa avrebbe violato il legittimo affidamento di parte ricorrente, spingendola a configurare un piano industriale comprendente strategie di sviluppo tese alla costruzione della centrale. Inoltre, parte ricorrente afferma che il comportamento e i provvedimenti ostruzionistici adottati dalla Regione integrerebbero la sua responsabilità extracontrattuale, con conseguente responsabilità risarcitoria.
Si è costituita la Regione Marche, resistendo al ricorso.
Alla pubblica udienza del 10.3.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.