TAR Parma, sez. I, ordinanza cautelare 2023-05-12, n. 202300116

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, ordinanza cautelare 2023-05-12, n. 202300116
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 202300116
Data del deposito : 12 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/05/2023

N. 00123/2023 REG.RIC.

N. 00116/2023 REG.PROV.CAU.

N. 00123/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 123 del 2023, proposto da


Arcadue S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati E C, M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Comune di Montechiarugolo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Parma, via Mistrali, 4;

per l’annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento comunicato con pec in data 23 marzo 2023, avente ad oggetto: “ Richiesta di permesso di costruire in sanatoria con opere n. 2022/0387 relativo ad intervento di nuova costruzione di edificio residenziale bifamiliare sui lotti 13 e 20 e di nuovo fabbricato ad uso accessorio sul lotto 12 della lottizzazione denominata C5/2-3. Data di presentazione della domanda: 21/12/2022 protocollo n. 21464 – provvedimento finale di diniego ”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Montechiarugolo;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuta, ad una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare del giudizio, la sussistenza delle condizioni per la concessione dell’invocata misura cautelare in ragione dell’evidente pregiudizio di un danno grave ed irreparabile derivante dalla possibile demolizione dell’immobile di che trattasi e rilevando altresì, sul piano del fumus boni iuris , la questione, da approfondire nella più idonea sede di merito, prospettata nel quarto motivo di ricorso circa le modalità di computo del termine per la demolizione dopo che sia intervenuto il rigetto della domanda di accertamento di conformità;

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