TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 2023-08-18, n. 202300422

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 2023-08-18, n. 202300422
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202300422
Data del deposito : 18 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/08/2023

N. 00422/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00175/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 175 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato E V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, è domiciliato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Corte di Appello dell’Aquila - Commissione Esami Avvocato Sessione 2022, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Corte di Appello di Messina - Commissione Esami Avvocato Sessione 2022, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio.

per l’annullamento

- del verbale della seduta d’esame della Corte di Appello dell’Aquila del -OMISSIS-, nella parte in cui il ricorrente, all’esito della prima prova orale sostenuta per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato, << non è stato dichiarato idoneo con voti 14 >>;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente;

nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a ripetere la prima prova orale davanti ad una commissione in diversa composizione.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Corte di Appello dell’Aquila - Commissione Esami Avvocato Sessione 2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo;


1. Il dottor -OMISSIS- (d’ora in avanti solo il candidato o il ricorrente) ha partecipato alla sessione d’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, indetta con decreto del Ministro della Giustizia del 16 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 75 del 20 settembre 2022.

In data -OMISSIS- il candidato ha sostenuto, presso la Corte d’Appello dell’Aquila, la prima prova orale dinanzi alla Commissione d’esame per l’abilitazione alla professione di avvocato, istituita dal Ministero della Giustizia per la sessione d’esame 2022 (d’ora in avanti solo la Commissione), in collegamento da remoto con la quarta Sottocommissione della Corte di Appello di Messina.

Alle ore -OMISSIS-, dopo l’esame del primo candidato, la seduta è stata sospesa a causa dell’impedimento di un commissario ed è ripresa alle ore -OMISSIS- con l’esame degli altri candidati.

La prova d’esame del ricorrente, quarto ed ultimo candidato della seduta del -OMISSIS-, è iniziata alle ore -OMISSIS- con l’indicazione della busta -OMISSIS- contenente il seguente quesito nella materia del Diritto penale: << T, responsabile dell’area tecnica del comune di Alfa, nel mese di gennaio 2020, affidava con trattativa diretta, alla società Alfa, i lavori di ristrutturazione di una parte del giardino comunale. L’importo dei lavori era contenuto entro la soglia prevista dal codice dei contratti pubblici per l’affidamento diretto dell’appalto. Completate le opere, veniva deliberata l’estensione dei lavori di ristrutturazione anche alla restante parte del giardino comunale. Nel mese di giugno 2020, T affidava anche questi lavori alla società Alfa senza procedere all’indizione di una gara d’appalto. Invero, anche l’importo del secondo appalto si poneva sotto la soglia entro la quale è consentito l’affidamento diretto, ma la somma degli importi dei due appalti superava la suddetta soglia. Anche i lavori affidati con il secondo appalto venivano regolarmente ultimati. Qualche tempo dopo, a seguito di una denuncia di un dipendente comunale, venivano svolte indagini sull’affidamento dei suddetti lavori. In esito alle stesse, veniva contestato a T di aver artificiosamente frazionato gli interventi, per favorire la società Alfa, assegnandole i lavori senza gara d’appalto, nonostante l’importo complessivo degli stessi fosse superiore a quello entro il quale la legge autorizza l’affidamento diretto.

T veniva pertanto rinviato a giudizio e condannato in primo grado per il reato di abuso d’ufficio. Il candidato, assunte le vesti del legale di T, esamini e illustri i profili di possibile rilevanza penale che emergono nel caso concreto e prospetti una linea difensiva, comprensiva delle iniziative che possono essere assunte sul piano processuale >>.

La prova d’esame si è conclusa alle ore-OMISSIS-, previa rinuncia del candidato ad avvalersi del tempo residuo per la discussione del caso pratico descritto nel quesito.

Alle ore 21:50 il Presidente della Commissione ha comunicato al candidato che non è stato dichiarato idoneo con voti 14 (il voto minimo per il superamento della prova orale è fissato in almeno 18 punti, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito nella legge 15 aprile 2021, n. 50, e richiamato dall’articolo 39-bis del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, introdotto in sede di conversione dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, per la sessione d’esame 2022).

1.1. Il ricorrente ha domandato, previa sospensione della sua efficacia, l’annullamento del verbale della Corte d’Appello dell’Aquila del -OMISSIS-, nella parte in cui la Commissione gli ha attribuito il punteggio di 14 per la prima prova orale e lo ha dichiarato non idoneo a sostenere la seconda prova orale.

Il ricorrente ha censurato il giudizio di non idoneità formulato dalla Commissione per i seguenti motivi:

a) per violazione del decreto del Ministero della Giustizia del 16 dicembre 2022 e delle linee generali approvate con il decreto del Ministero della Giustizia del 21 dicembre 2022, poiché la soluzione giuridica del caso pratico oggetto del quesito avrebbe implicato la conoscenza di una materia - quella dei contratti pubblici - estranea alla materia regolata dal codice penale (primo motivo);

b) per violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, poiché la sospensione della seduta d’esame ed il conseguente differimento della prova d’esame alla tarda serata avrebbero potuto essere evitati disponendo la riorganizzazione del calendario delle sedute d’esame o dandone un congruo preavviso ai candidati convocati per quella data (secondo motivo).

Il ricorrente ha altresì domandato il risarcimento del danno in forma specifica, mediante la rinnovazione della prima prova d’esame.

1.2. Hanno resistito al ricorso il Ministero della Giustizia e la Commissione per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato, istituita presso la Corte di Appello dell’Aquila per la sessione 2022.

1.3. Alla camera di consiglio del 12 luglio 2023, fissata per la trattazione della domanda cautelare, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

2. Il Collegio ritiene di dover definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, in quanto sussistono tutti i presupposti richiesti dall’articolo 60 del codice del processo amministrativo, ossia la decorrenza del termine dilatorio di venti giorni dalla notificazione del ricorso (perfezionatasi, per le Amministrazioni intimate, in data 23 maggio 2023), la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, la mancata dichiarazione delle parti dell’intenzione di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione e l’avviso, dato dal Presidente del Collegio alle parti presenti, della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.

3. Il primo motivo di ricorso è infondato.

3.1. Nel verbale-OMISSIS- la Sottocommissione per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato nominata presso la Corte di Appello di Messina ha deliberato << di attenersi, per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale di esame e per la valutazione dei candidati, alle linee generali adottate con D.M. del 21 dicembre 2022 >>.

Ai sensi dell’articolo 1 dell’allegato al decreto del Ministro della Giustizia 21 dicembre 2022, sostanzialmente riproduttivo della disciplina di fonte primaria contenuta nel decreto legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito nella legge 15 aprile 2021, n. 50, in virtù del rinvio ad essa contenuto nell’articolo 39-bis del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, introdotto in sede di conversione dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, << La prima prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense ha ad oggetto l’esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: materia regolata dal codice civile, materia regolata dal codice penale, diritto amministrativo (art. 2, comma 2, decreto-legge n. 31/2021).

Per lo svolgimento della prima prova orale è assegnata complessivamente un’ora dal momento della fine della dettatura del quesito, suddivisa in trenta minuti, per l’esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione. Durante l’esame preliminare del quesito il candidato può consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi e i decreti dello Stato (art. 2, comma 4, decreto-legge n. 31/2021) >>.

Ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato, << Per quanto riguarda…il diritto penale, la disciplina dell’esame fa riferimento a una “materia regolata…dal codice penale”. Il quesito non può pertanto avere ad oggetto materie disciplinate nell’ambito delle leggi complementari… al codice penale >>.

3.2. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’oggetto del quesito risulta circoscritto alla materia regolata dal codice penale e, in particolare, all’elemento della tipicità del fatto del reato di abuso di ufficio, disciplinato dall’articolo 323 del codice penale.

La limitazione della materia oggetto del quesito alle disposizioni del codice penale è finalizzata ad escludere dallo studio della materia penale le numerose fattispecie incriminatrici, di non agevole conoscibilità e reperibilità, previste nelle leggi complementari al codice penale o comunque collocate in altri testi legislativi, ma non preclude alla Commissione di effettuare, nella predisposizione del quesito avente ad oggetto una fattispecie incriminatrice contenuta nel codice penale, dei riferimenti alla disciplina sostanziale prevista in leggi diverse da quella penale, come risulta dall’articolo 6 dell’allegato, il quale riporta, tra i criteri di valutazione dei candidati, << la dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà >>.

La natura sanzionatoria del diritto penale e la tecnica di normazione sintetica che lo caratterizza implicano che gli elementi normativi del fatto tipico di reato siano decritti con riferimento a concetti naturalistici, extra-giuridici o giuridici, i quali ultimi, nella maggior parte delle fattispecie, sono ricavabili da fonti normative estranee alla materia penale.

3.3. La soluzione del quesito, il quale richiede al candidato di prospettare le possibili iniziative processuali in favore di un soggetto condannato in primo grado per il reato di abuso d’ufficio, non implica la necessaria conoscenza delle disposizioni della disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici, afferente alla diversa area disciplinare della << materia regolata dal diritto amministrativo >>.

Dalla piana lettura del quesito non risulta infatti posta in discussione l’elusione della soglia di valore, inderogabilmente fissata dal codice dei contratti pubblici quale limite all’espletamento della procedura dell’affidamento diretto dei lavori, poiché si dà atto che << veniva contestato a T di aver artificiosamente frazionato gli interventi >>
di ristrutturazione del giardino comunale, assegnando ad un operatore economico << i lavori senza gara d’appalto, nonostante l’importo complessivo degli stessi fosse superiore a quello entro il quale la legge autorizza l’affidamento diretto >>.

Perciò, anche ove il candidato avesse argomentato in ordine alla problematica della successione di leggi incriminatrici ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del codice penale, affrontando la questione dell’individuazione della norma incriminatrice in concreto più favorevole per T (quella - vigente al momento della consumazione del reato, avvenuta nel mese di luglio del 2020 - in cui si richiedeva la << violazione di norme di legge o di regolamento >>
o quella - successivamente introdotta dall’articolo 23, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120, ed applicabile in un eventuale giudizio di appello avverso la sentenza di condanna non definitiva - in cui si richiede la << violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità >>), non sarebbero comunque venute in rilievo le disposizioni imperative che fissano la soglia di valore sotto la quale non è possibile procedere all’affidamento diretto dei contratti pubblici.

La soluzione del caso pratico descritto nel quesito non richiede pertanto che il candidato argomenti in merito alla legittimità degli affidamenti diretti dei lavori alla società Alfa poiché gli stessi sono stati già qualificati come illegittimi, siccome avvenuti in violazione della disciplina imperativa contenuta nel codice dei contratti pubblici.

3.4. Come plausibilmente sostenuto dalla difesa erariale, per la soluzione del caso pratico, così come prospettato nel quesito, il candidato avrebbe dovuto argomentare in ordine alla sussistenza di un altro elemento normativo del fatto tipico del reato di abuso d’ufficio - introdotto anch’esso in seguito ad una modificazione dell’articolo 323 del codice penale intervenuta ad opera dell’articolo 1, comma 1, della legge 16 luglio 1997, n. 234 - quale l’evento doloso dell’ingiusto vantaggio patrimoniale per sé o per altri ovvero del danno ingiusto arrecato ad altri, della cui sussistenza il quesito non reca traccia, limitandosi ad affermare che << veniva contestato a T di aver artificiosamente frazionato gli interventi, per favorire la società Alfa >>, senza specificare se tale evento doloso si sia in concreto realizzato.

3.5. La questione oggetto del quesito avrebbe dunque potuto essere risolta dal candidato anche senza affrontare lo studio e la consultazione del codice dei contratti pubblici, sulla scorta del mero supporto del codice penale o del codice penale commentato con la giurisprudenza (la cui consultazione è consentita al candidato durante la fase dell’esame preliminare del quesito, della durata di trenta minuti), dai quali avrebbe potuto ritrarre tutti gli spunti necessari per argomentare un’ipotesi difensiva.

3.6. Per tali ragioni, la formulazione del quesito sottoposto al ricorrente, da parte della Commissione, si rivela perfettamente coerente con le linee generali adottate con il decreto del Ministro della Giustizia 21 dicembre 2022.

4. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

4.1. Come risulta dal verbale della Corte di Appello dell’Aquila del -OMISSIS-:

a) il Presidente della quarta Sottocommissione della Corte di Appello di Messina, in apertura della prova orale, ha comunicato a tutti i candidati che la seduta sarebbe stata sospesa dopo l’esame del primo candidato e che sarebbe ripresa intorno alle ore -OMISSIS-, << a causa di un impegno improrogabile di un commissario>> ;

b) la seduta d’esame, sospesa alle ore -OMISSIS-, è ripresa alle ore -OMISSIS-, ossia in un orario pressoché corrispondente a quello preannunciato;

b) sia il secondo che il terzo candidato hanno rinunciato al tempo residuo per lo svolgimento della prova orale (il secondo candidato per circa undici minuti ed il terzo candidato per circa sette minuti).

La difesa erariale ha inoltre allegato che il commissario ha comunicato al Presidente della quarta Sottocommissione della Corte di Appello di Messina, solo nella medesima giornata del -OMISSIS-, la necessità di sospendere la seduta d’esame pomeridiana dalle ore -OMISSIS- alle ore -OMISSIS-, a causa di un improrogabile impegno di natura familiare (documento n. 6 dell’indice della parte resistente).

4.2. Da tali circostanze fattuali si evince che il temporaneo differimento della prova orale è stato correttamente disposto dalla Commissione per ineludibili esigenze organizzative, prima fra tutte quella di consentire ai candidati già convocati, che erano in procinto di raggiungere o che avevano raggiunto la sede della Corte di Appello dell’Aquila, di sostenere la prova d’esame nel pieno rispetto del calendario.

Risulta altresì che il Presidente della Commissione abbia adottato tutte le accortezze suggerite dalla buona fede procedimentale, disponendo tempestivamente il differimento della prova orale per il tempo strettamente necessario a consentire la regolare composizione della Commissione, stimato in meno di due ore ed effettivamente rispettato.

4.3. In ogni caso, il ricorrente non ha allegato circostanze concrete dalle quali desumere, anche in via presuntiva, che il differimento della prova orale - contenuto in un lasso temporale tollerabile, secondo l’ id quod plerumque accidit nelle prove d’esame - abbia concorso a determinarne l’esito infausto.

5. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate, in favore del Ministero della Giustizia - Corte di Appello dell’Aquila, nella misura indicata nel dispositivo.

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