TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-06-14, n. 202101931

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-06-14, n. 202101931
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202101931
Data del deposito : 14 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/06/2021

N. 01931/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00267/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di CA (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 267 del 2021, proposto da -OMISSIS-s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Angelico, con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Virzì, con domicilio eletto presso la PEC avv.salvatore.virzi@pec.it;



nei confronti

-OMISSIS- s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;



per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale del -OMISSIS- n.-OMISSIS-, (pubblicata all’Albo pretorio dal -OMISSIS-), con la quale veniva indetta la procedura di gara aperta, su MEPA, mediante R.D.O., per l’affidamento del servizio di trasporto -OMISSIS- -OMISSIS-a favore degli alunni iscritti e frequentanti la Scuola dell’infanzia e dell’obbligo di -OMISSIS-e -OMISSIS-, residenti nei centri abitati e nelle -OMISSIS-, anno -OMISSIS- -OMISSIS--con avvio del servizio dal -OMISSIS-, prorogabile per un ulteriore anno, alle stesse condizioni, in presenza di un servizio reso a regola d’arte dalla ditta aggiudicataria e in assenza di mutate esigenze e/o disposizioni dell’Amministrazione -OMISSIS-– -OMISSIS-– Importo a base d’asta € 133.650,27;

- della -OMISSIS-“determina a contrarre mediante procedura aperta su mepa per l'affidamento del servizio di trasporto -OMISSIS- -OMISSIS-a favore degli alunni iscritti e frequentanti la scuola dell’infanzia e dell’obbligo di -OMISSIS-e -OMISSIS-”:

- dell’avviso bando di gara --OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- centro, pubblicato sul sito -OMISSIS-il-OMISSIS-;

- della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, con la quale il -OMISSIS-, all’esito della procedura di gara, ha disposto l’aggiudicazione e l’affidamento a favore della ditta -OMISSIS- del servizio di trasporto -OMISSIS- con decorrenza dal 07/01/2021, e comunque dalla data di esecuzione del servizio, al 31/05/2021, prorogabile, per l’importo di € 133.550, IVA esclusa, alle condizioni e alle modalità indicate nel C.S.A, fatte salve le verifiche di legge;

- di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso agli atti impugnati, comprese, prudenzialmente;

per la declaratoria

di inefficacia del contratto eventualmente stipulato dal -OMISSIS- con la ditta -OMISSIS-, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 del D. Lgs. n. 104/2010;

con riserva di esperire azione risarcitoria da perdita di chance .

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;

Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Visto l’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2021 - tenutasi da remoto - il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. La società ricorrente - che rappresenta di essere operatore economico del settore e in possesso del requisito di partecipazione richiesto dal bando di gara in questione, id est l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di noleggio autobus con conducente - lamenta di non aver potuto partecipare alla procedura di gara aperta indetta dal -OMISSIS- resistente per l’esiguità del termine concesso per la presentazione delle offerte.

Precisa la deducente che la determinazione a contrarre n. -OMISSIS-, pubblicata dal -OMISSIS- il 21 dicembre 2020, demandava ad un successivo avviso pubblico (da pubblicare sul sito istituzionale comunale, sez. news ) la fissazione del termine per la presentazione delle offerte (“ DI STABILIRE che in relazione alle istanze presentate entro il termine previsto dall’apposito avviso pubblico …..” ,, “DI DISPORRE: …..- che un estratto del presente provvedimento sia pubblicato sulla home page del Sito Istituzionale del -OMISSIS-, Sezione news ”); il predetto avviso, con allegato bando di gara, veniva pubblicato il -OMISSIS-, per estratto, sulla home page del sito istituzionale del -OMISSIS-, sezione news , indicando il “termine e luogo di ricezione offerte - ore 10.00 del-OMISSIS-- piattaforma telematica”.

Aggiunge la società ricorrente che la stessa -OMISSIS-, fissava il termine iniziale di presentazione delle offerte il giorno prima dell’avviso pubblico, alle ore -OMISSIS-

Con ricorso notificato in data 3 febbraio 2021 e depositato in data 17 febbraio 2021 la -OMISSIS-ha proposto le domande in epigrafe.

1.1. Si è costituito in giudizio il -OMISSIS- chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire e/o di interesse.

1.2. All’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2021, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

1. Il -OMISSIS- resistente, come sopra anticipato, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire e/o di interesse posto che in danno della società ricorrente, con sentenza Cons. Giust. Amm. Reg. Sic, sez. giur., 15 ottobre 2020, n. 909, passata in giudicato, è stato accertato ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 un “ illecito professionale ” che ai sensi del comma 10- bis determina una “ incapacità di contrattare con la Pubblica Amminist razione” della durata di 3 anni che decorrono dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato l’illecito professionale.

Aggiunge il -OMISSIS- resistente che i tre anni di “ incapacità a contrarre ” in questione decorrono dal 15 ottobre 2020 e andranno a scadere il 15 ottobre 2023, con la conseguenza che nell’arco di tale periodo la società ricorrente non può – secondo quanto esposto – partecipare a nessuna gara per assenza dei requisiti morali di partecipazione.

La parte ricorrente ha contrastato l’eccezione in esame argomentando, in sintesi, in ordine al già decorso termine massimo di 3 anni di durata interdittiva e che la citata sentenza C.G.A.R.S. n. -OMISSIS-non è ancora passata in

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