TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2018-01-10, n. 201800190

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2018-01-10, n. 201800190
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201800190
Data del deposito : 10 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/01/2018

N. 00190/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02531/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale n.2531 del 2007 proposto dalla srl L, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti G B e G B ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Panama n.77;

contro

Ministero delle Comunicazioni non costituito in giudizio;

nei confronti di

Interservice Srl (Gia' Centro Servizi Mattei), Tex Rama Srl, Centro Servizi Mattei Srl non costituite in giudizio;

per l'annullamento:

- dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni in favore della srl Centro Servizi in data 25 luglio 2006 a riprendere l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora privata in ambito locale a carattere commerciale;

- del provvedimento dell'intimato Ministero del 3.8.2016 con il quale l'Ispettorato Territoriale del Lazio è stato invitato a ricercare la soluzione più idonea per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione delle srl Tex Rama e Centro Servizi Mattei previo confronto ed eventuale compatibilizzazione con gli attuali utilizzatori delle frequenze richieste, tenendo presente le aree di servizio originariamente censite;

- della comunicazione del Ministero delle Comunicazioni in data 16.12.2006 prot, n.1780 (fax) di convocazione di riunione avente ad oggetto "Esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora da parte della Centro Servizi Mattei srl a seguito dell'autorizzazione ministeriale rilasciata dalla DGSCER in data 6 luglio 2006. Impianto censito sulle frequenza 93,000 MHz da Ponte Galeria";

- del verbale della riunione tenutasi presso il Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Lazio, con il quale è stato avviato il procedimento di compatibilizzazione in relazione all'uso della frequenza 93,00 Mhz sul bacino di Roma.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2017 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il proposto gravame la società ricorrente, la quale, debitamente autorizzata, esercita attività di radiodiffusione sonora a carattere commerciale, mediante un impianto ubicato in Rocca priora, modulante in frequenza 93,100 Mhz e al servizio dell'area geografica comprendente Roma e la sua provincia nonchè parte delle province di Rieti, Latina, Frosinone e Viterbo, ha impugnato i provvedimenti, in epigrafe indicati, deducendo le seguenti doglianze:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 32 della L. n.223/1990;
degli artt. 1 e 5 della L. n.422/1993, dell'art.1 della L. n.78/1999 e dell'art.1 della L n.6672001. Violazione e falsa applicazione delle norme vigenti in materia di radiodiffusione sonora. Carenza di istruttoria. Contraddittorietà. Sviamento di potere. Eccesso di potere;

2) Violazione dell'art.97 della Costituzione segnatamente del principio di buon andamento della PA e del derivato principio dell'affidamento;

3) Violazione degli artt.1, 3 (commi 1 e 4), 7 e 10 della L.241/1990 e delle relative Circolari attuative. Violazione del principio partecipativo al procedimento amministrativo. Omissione totale di doveroso contraddittorio in relazione ad atti potenzialmente gravemente lesivi della sfera giuridica del destinatario. Contraddittorietà. Carenza di istruttoria e di motivazione;

4) Incidenza dei vizi sulla illegittimità intrinseca e sostanziale degli atti.

Alla pubblica udienza del 17 novembre 2017 il ricorso è stato assunto in decisione.

Il proposto gravame deve essere dichiarato tardivo relativamente all'impugnazione delle determinazioni del 6 luglio 2006 e del 25 luglio 2006 con cui l'intimato Ministero ha prima autorizzato la società odierna controinteressata ad esercitare l'attività di radiodiffusione sonora privata in ambito locale a carattere commerciale e successivamente a riprendere la suddetta attività.

Al riguardo deve essere osservato che:

a) il ricorso è stato notificato in data 7 marzo 2007;

b) con nota del 16 dicembre 2006, anticipata via fax, il citato Ministero ha comunicato ad alcune società, tra le quali l'odierna ricorrente, della situazione venutasi a creare a seguito del rilascio della menzionata autorizzazione, correttamente richiamata nei suoi estremi, invitandole a presenziare alla riunione che si sarebbe tenuta il giorno 11.1.2007 presso l'Ispettorato Territoriale del Lazio.

Inammissibile deve essere dichiarato il proposto gravame avverso il verbale della riunione tenutasi in data 11 gennaio 2007 in esito alla quale è stato avviato il procedimento di compatibilizzazione stante il carattere non direttamente lesivo dello stesso.

Ciò premesso, il proposto gravame deve essere dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi