TAR Roma, sez. I, sentenza 2016-02-10, n. 201601921
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Testo completo
N. 01921/2016 REG.PROV.COLL.
N. 10941/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10941 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Direct Line Insurance Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti S T, M H e F P, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Santa Teresa, 23, presso lo studio legale Pietrosanti, Paparo &Associati;
contro
Isvap - Ivass - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti D A M Z, S S, S B, P M, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Quirinale, 21, presso l’ufficio legale Ivass;
per l'annullamento
dell’ordinanza- ingiunzione n. 4110/2011 del 18 ottobre 2011, notificata il 24 ottobre 2011, con cui l’ISVAP ha irrogato a Direct Line la sanzione amministrativa di euro 1.000.023,40 ai sensi dell’art. 314, comma 2 , del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
delle note ISVAP 4 giugno e 15 ottobre 2010;
dell’atto di contestazione del 15 ottobre 2010;
dell’eventuale verbale di accertamento, ancorché non conosciuto;
della relazione motivata 26 luglio 2011 del servizio di vigilanza II dell’ISVAP, non ancora conosciuta;
nonché di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale con quelli impugnati;
nonché, con il ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento
dell’ordinanza- ingiunzione n. 4110/2011 del 18 ottobre 2011, notificata il 24 ottobre 2011, con cui l’ISVAP ha irrogato a Direct Line la sanzione amministrativa di euro 1.000.023,40 ai sensi dell’art. 314, comma 2 , del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
delle note ISVAP 4 giugno e 15 ottobre 2010;
dell’atto di contestazione 15 ottobre 2010;
della relazione del servizio vigilanza II dell’ISVAP del 26 luglio 2011.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Isvap - Ivass - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2016 la dott.ssa R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con il provvedimento n. 4110/2011, l’Isvap, ora Ivass, ha ingiunto alla ricorrente di pagare la somma di euro 1.000.000,00, oltre diritti di notifica e spese del provvedimento, quale sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 314, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005;
Rilevato che l’Autorità di vigilanza ha ritenuto la sussistenza di una ipotesi di elusione dell’art. 132 del d.lgs. n. 209 del 2005, che disciplina l’obbligo di contrarre delle imprese di assicurazione, che si sarebbe realizzata con la previsione di premi significativamente elevati e non giustificati con riferimento ad alcune categorie di assicurati e per determinate zone territoriali (Bari, Napoli e Reggio Calabria, nonché Firenze, Genova, Palermo e Roma) in relazione alla tariffa del ramo r.c. auto in vigore dal 1 aprile 2010, settore V profilo 4 (diciottenne di sesso maschile, assicurato per la prima volta, Bonus Malus, massimale minimo di legge, motociclo 250 cc.);
Rilevato che il provvedimento afferma che la tariffa determinata dalla ricorrente non sarebbe “ risultata coerente con le basi tecniche di riferimento, determinando premi significativamente elevati, non giustificat i”, con particolare riferimento al fatto che, ai fini della personalizzazione delle tariffe la ricorrente, la Direct Line avrebbe “ adottato come base di riferimento le statistiche aziendali integrate con dati di mercato” , ma che “dall’esame della relazione tecnica redatta dall’attuario incaricato e degli ulteriori elementi informativi trasmessi dall’impresa è tuttavia emerso che per la variabile “zona territoriale” la compagnia ha applicato coefficienti di tariffa superiori a quelli tecnici desunti dai dati di mercato, adducendo come motivazione l’assenza o esiguità dei dati societari ”, nonché al fatto che “ per la variabile “età del conducente più giovane e altri veicoli con Direct Line” … le statistiche basate sui dati della compagni non sono risultate significative per esiguità dei numeri e nessuna evidenza statistica di mercato è stata presentata a supporto delle scelte operate” , così che i premi risultanti dall’applicazione dei coefficienti di tariffa scelti dalla compagnia sono risultati “ oggettivamente abnormi ”,
Considerato che su fattispecie similari si è recentemente pronunciata altra sezione di questo TAR, con decisioni dalle quali il collegio non ravvisa motivi per discostarsi (sez. II, sentenze nn. 11621, 11623, 11624, 11625, 11633 e11634 del 13 ottobre 2015 e n. 11991 del 20 ottobre 2015);
Rilevato che, dopo ampio e diffuso esame della normativa nazionale, dell’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea - la quale, con sentenza 28 aprile 2009 in causa C- 518/06, ha precisato che “ l’obbligo di contrarre non impedisce alle imprese di assicurazione di calcolare una tariffa più elevata per un contraente residente in una zona caratterizzata da un numero rilevante di sinistri rispetto ad un contraente residente in una zona a rischio meno elevato ” - nonché dell’analisi del tipo di poteri esercitabili in materia dall’autorità di vigilanza e dall’autorità giudiziaria, i giudici hanno preliminarmente rilevato che:
“- il principio mutualistico (o solidaristico), al quale è ispirato il sistema assicurativo, determina l’esigenza di un non agevole equilibrio tra la tutela degli interessi imprenditoriali, la tutela dei consumatori e la tutela del mercato, nel quale … l’esplicarsi della libertà di concorrenza potrebbe essere negativamente incisa da condotte elusive, ove miranti a sottrarsi all’obbligo di contrarre in talune zone geografiche o verso taluni soggetti maggiormente rischiosi, ottenendo così un risparmio di spesa che può tradursi in un indebito vantaggio concorrenziale, per il tramite di politiche di prezzo più competitive, nelle zone o nei segmenti relativi a soggetti con un grado di sinistrosità più attenuata ;
il fondamentale problema applicativo è dato dal fatto che l’evento “elusione” indicato dal legislatore risulta vago e suscettibile di valutazioni soggettive, vale a dire è un concetto giuridico indeterminato, mentre, tenuto conto dei delicatissimi interessi pubblici e privati coinvolti dalla fattispecie, sarebbe opportuna una normazione attuativa che indichi i criteri in base ai quali individuare, con la maggiore obiettività possibile, cosa debba intendersi per “tariffa significativamente elevata” ;
l’assenza di parametri oggettivi di riferimento, di contro, pone in capo all’Autorità di vigilanza del settore un onere istruttorio e motivazionale particolarmente ampio e complesso ” (cfr. Tar Lazio, 11633/2015);
Considerato che in applicazione di tali principi è stato ritenuto sussistente, nella fattispecie concreta, il lamentato vizio di difetto di motivazione e di istruttoria, in considerazione del fatto che l’Autorità, che sarebbe stata tenuta a fornire una puntuale ed esaustiva motivazione sulla incoerenza delle tariffe elaborate dalla ricorrente rispetto alle basi tecniche di riferimento, si è in concreto limitata ad enunciare l’implausibilità tecnica delle tariffe praticate, che tuttavia non ha compiutamente dimostrato (cfr. Tar Lazio, 11633/2015);
Ritenuto che le medesime conclusioni debbano essere raggiunte nel caso in esame, atteso che anche nella motivazione del provvedimento qui impugnato, sopra riportata, l’Isvap ha apoditticamente affermato l’abnormità delle tariffe e la loro incoerenza con le basi tecniche di riferimento, senza tuttavia aver mai effettuato, né in sede procedimentale, né in sede processuale, una valutazione concreta dell’entità degli effetti distorsivi che esso ritiene essere derivati dagli errori metodologici e/o di scelta della variabili di personalizzazione imputati all’impresa ricorrente (cfr. Tar Lazio, 11634/2015);
Considerato che pure sintomatica del censurato vizio di difetto di motivazione, articolato con il primo motivo di doglianza, risulta l’estrema sintesi del provvedimento impugnato, inappropriata a fronte della complessità della materia e dei plurimi profili tariffari contestati e comunque tale da non far emergere, se non attraverso il richiamo a clausole a loro volta indeterminate, i passaggi tecnici e logici del procedimento valutativo condotto, ciò che sarebbe stato necessario sia in considerazione del tipo di sanzione inflitta sia in considerazione della rilevata assenza di puntuali parametri normativi e regolamentari in punto materia di fattispecie elusive dell’obbligo di contrarre;
Ritenuto in particolare che l’atto non espliciti, proprio in termini di analisi di tipo tecnico – attuariale, le criticità delle modalità di costruzione delle tariffe da parte della ricorrente, né contesti, in maniera analitica e puntuale, le copiose argomentazioni prodotte in sede procedimentale, che risultano solo genericamente ed assertivamente contestate nel provvedimento gravato;
Ritenuto che tale mancata esternazione del percorso logico-giuridico seguito nell’accertamento dei fatti e nella valutazione dei medesimi impedisce al giudice di ripercorrere il procedimento valutativo sotteso al gravato provvedimento (cfr. Tar Lazio, 11634/2015 e 11991/2015);
Rilevato, altresì, che nel provvedimento neppure risulta esplicitata la ritenuta assenza di giustificazioni tecniche plausibili per l’adozione delle tariffe, anche questa prospettata negli scritti depositati in fase procedimentale;
Rilevato, in particolare, che apodittica ed indimostrata risulta essere l’affermazione, contenuta nel gravato provvedimento, secondo cui la scelta di alcuni coefficienti di tariffa relativi alla variabile territoriale sarebbe svincolata dalle basi tecniche, non essendo tale assunto in alcun modo ulteriormente specificato, tanto più che lo stesso l’art. 35, primo comma, del codice delle assicurazioni e secondo il quale “ nella formazione delle tariffe l’impresa calcola distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, l’impresa può fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato ”, non chiarisce, né è in ciò integrato da norme secondarie, cosa debba intendersi per “ mercato ” e per statistiche “ significative ” (Tar Lazio 11623/2015);
Ritenuto che ricorra pure il lamentato difetto di istruttoria, in alcun modo supplito dal richiamo alla relazione del Servizio di Vigilanza, il cui contenuto è sostanzialmente trasfuso nel provvedimento impugnato che ne ricalca la struttura motivazionale, atteso che alla richiesta di supplemento istruttorio disposta da questo TAR l’Ivass ha risposto depositando in atti " Relazione istruttoria " a firma del proprio CTP esterno, così confermando l’assenza agli atti del procedimento di specifiche e puntuali analisi in ordine agli effetti degli asseriti errori metodologici contestati all'impresa ricorrente sull'entità dei premi tecnici relativi (Tar Lazio, 11624/2015 e 11991/2015);
Ritenuto che il ricorso ed il ricorso per motivi aggiunti debbano essere accolti, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati;
Ritenuto che la novità della questione, all’atto in cui è stata proposta, giustifichi la compensazione tra le parti delle spese di lite, ivi comprese quelle relative alla CTU, che saranno liquidate con separato provvedimento.