TAR Campobasso, sez. I, decreto presidenziale 2024-07-15, n. 202400067
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Pubblicato il 15/07/2024
N. 00067/2024 REG.PROV.PRES.
N. 00184/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 184 del 2022, proposto da M M H A, rappresentato e difeso dall'avvocato S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Isernia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l''annullamento
- del provvedimento del Prefetto di Isernia del 10.3.2022, notificato al ricorrente il 22.04.2022, con il quale è stata disposta la revoca delle misure di accoglienza;
- di ogni altro atto e provvedimento connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la richiesta di liquidazione delle competenze professionali depositata in data 25 luglio 2023 – prot. n. 2184 - dall’avvocato S F, difensore di fiducia del sig. Hassan Arif Md Mehedi nel procedimento in epigrafe, il quale è stato definito in fase cautelare con ordinanza n. 106 del 15 luglio 2022 e in fase di merito con sentenza n. 221 del 25 luglio 2023;
Rilevato che il suddetto ricorrente è stato provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato come da verbale n. 5 del 6 luglio 2022 dell’apposita Commissione;
Vista la nota dell’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Imperia acquisita al prot. 910 del 4 giugno 2024, con la quale viene comunicato che per il ricorrente “ non risultano redditi per gli anni 2020 e 2021 ” e “ risultano redditi pari a euro 2.273,40 per l’anno 2022 ”;
Considerato il disposto degli artt. 14 e ss. del d.lgs. n. 142/2015 nonché dell’art. 8 del d.P.R. n. 21/2015;
Rilevato che per effetto dell’art. 1, comma 322, della legge n. 311/2004 non è più richiesto il preventivo parere di congruità del Consiglio dell’Ordine;
Rilevato che nel caso in esame trova applicazione la tariffa professionale di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornata dal successivo D.M. 13 agosto 2022 n. 147;
Considerata, a tal fine, la pronuncia della Cassazione civile, sez. II, sentenza 28.09.2012 n. 16581, a mente della quale “ L’incarico conferito al professionista ha natura unitaria e non può essere considerato frazionato in ordine alle diverse prestazioni eseguite ”;
Rilevato che in ragione dell’effettivo valore della controversia, della natura dei fatti in contestazione, della complessità e gravità del processo, del numero e dell’importanza delle questioni trattate e dello stesso esito del giudizio, si ha motivo di ritenere che l’espletamento dell’incarico abbia richiesto un’applicazione ed un impegno di livello minimo;
Visto l’art. 130 del T.U. 30 maggio 2002, n. 115 Parte III -Patrocinio a spese dello Stato il quale prevede che: “ gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato ed al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà ”;
Visto l’art. 82, comma 1, del medesimo d.P.R. 30.05.2002 n. 115, secondo il quale “ l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa ”;
Considerato, inoltre, che “ Tale criterio ha un valore parametrico e di massima, potendo il giudice discostarsi da esso ogni qualvolta ciò sia giustificato dalla natura dell’impegno professionale dell’avvocato, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale dell’assistito ” (v. Cass. Civ. Sez II, 25.05.2016, n. 10876);
Considerato che la presente richiesta di liquidazione del compenso riguarda congiuntamente la fase cautelare e quella di merito;
Rilevato, infine, che l’istanza è accoglibile nei limiti dello scaglione di riferimento per i giudizi innanzi al T.A.R., secondo i presupposti sopra indicati;