TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2021-12-06, n. 202100543
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Testo completo
Pubblicato il 06/12/2021
N. 00543/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00188/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 188 del 2021, proposto da
P M C, rappresentato e difeso dall'avvocato V R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cerchio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
J M, rappresentato e difeso dall'avvocato D A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Domenicantonio Avv. Angeloni in Celano, via Stazione, n. 24;
per l'annullamento
del permesso a costruire n. 10/2021 del 25.03.2021 acquisito al protocollo n. 2246/2021 e di ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cerchio e di J M;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2021 il dott. G G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.§- Con ricorso ritualmente notificato CIPRIANI Paolo Mario impugna il permesso a costruire in sanatoria n. 10/2021 in data 25 marzo 2021 rilasciato dal resistente Comune di CERCHIO in favore del controinteressato MANCINI Juri per il posizionamento di un box coibentato (di dimensioni in pianta di circa 2,40x6,00 metri) sulla particella 2053 del foglio 5 del Catasto Terreni del Comune di Cerchio, confinante con la particella 2054 del medesimo foglio di proprietà del ricorrente, lamentando che detto box sia stato realizzato a ridosso del muro di confine con la sua proprietà e, quindi, senza il rispetto delle distanze legali.
Il ricorrente affida le proprie doglianze a quattro motivi in diritto e, intimati dinanzi a questo Tribunale la resistente amministrazione ed il controinteressato, conclude per l'annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensiva.
Resistono al ricorso il Comune di Cerchio e MANCINI Juri chiedendone la sua reiezione siccome inammissibile e, comunque, privo di merito di fondatezza.
All’esito della camera di consiglio del 23 giugno 2021 fissata per l’esame della domanda cautelare, questo Tribunale, con Ordinanza collegiale n. 102/2021, sul presupposto che le questioni all’esame del Collegio richiedessero un approfondimento proprio della sede di merito e ritenendo, quindi, che le esigenze cautelari prospettate dal ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate con la sollecita fissazione dell’udienza di merito, fissava per la discussione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 1 dicembre 2021 allorché la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
2.§- Come esposto in narrativa, viene in decisione il gravame avverso il provvedimento con cui il Comune di Cerchio ha rilasciato, ad istanza del controinteressato M Y, il permesso di costruire in sanatoria, n. 10/2021 al fine di legittimare il prefabbricato posizionato sulla particella 2053 del foglio 5, zona B2 del P.R.G., a confine con il terreno particella 2054, di proprietà del ricorrente.
In sintesi l’impugnativa è affidata alla denuncia delle seguenti doglianze.
2.1.§- Con il primo ordine di censure, si espongono vizi di eccesso di potere e di violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del PRG del Comune di Cerchio lett. m) ed n) per essere stato il manufatto collocato ad una distanza di 5 metri dalla costruzione realizzata dal ricorrente, decisamente inferiore rispetto a quella minima assoluta di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (lett. m). Inoltre il box in questione è stato posto in aderenza al muro di confine con la proprietà del ricorrente e, quindi, è stato realizzato anche in violazione alle distanze minime dei fabbricati dai confini urbanistici e di proprietà che non devono essere inferiori a mt. 5 (lett. n).
2.2. §- Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del d.lgs n. 152/2006 in tema di autorizzazione all’allaccio alla rete fognaria pubblica per lo scarico delle acque reflue .
2.3. §- Con la terza doglianza si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L.R. n. 28/2011 e della L. n. 64/1974 .
2.3. §- Con la quarta ed ultima censura si denuncia la violazione e falsa applicazione della L.R. n. 8 del 11.06.2008. Agevolazioni disposizioni per agevolare la trasformazione e la lavorazione di minimi quantitativi di prodotti agricoli .
3.§- Il ricorso, alla stregua di quanto si dirà, va accolto in ragione della fondatezza del primo motivo, avente carattere assorbente.
L’art. 3 ( descrizione dei parametri urbanistici ), lett. m) delle NTA del PRG del Comune di Cerchio, nel recare la disciplina inerente al distacco tra gli edifici, statuisce testualmente che “(…) le distanze minime tra fabbricati devono rispettare i disposti di cui all’art. 9 del D.M. 02.04.1998 n. 1444 (…)” “ è prescritta in tutti i casi una distanza minima assoluta di 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti ”.
Di poi, la successiva lett. n) della medesima previsione delle NTA, nel disciplinare il distacco tra confini, dispone che “ le distanze minime dei fabbricati dai confini urbanistici e di proprietà non devono essere inferiori a mt.