TAR Bologna, sez. I, sentenza 2017-05-19, n. 201700397
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Testo completo
Pubblicato il 19/05/2017
N. 00397/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00518/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 518 del 2011, proposto da:
IA GA MA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Caligiuri e IA Stefania Anna Costantini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in Bologna, via Massone, n.14;
contro
Università degli Studi di Ferrara, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in Bologna, via Guido Reni n. 4, è domiciliata ex lege ;
per ottenere
l'accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento giuridico ed economico, nella misura e nei limiti indicati dall'art. 103 del d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382 ed ai fini della progressione nella attuale qualifica di ricercatore universitario confermato, del periodo precedentemente svolto dalla medesima in qualità di “tecnico laureato”, con attività di ricerca.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Ferrara;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2017, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori avv. IA Stefania Anna Costantini e avv. dello Stato Laura Paolucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La presente causa verte sull’accertamento del diritto della ricorrente – attualmente in servizio presso l’Università degli Studi di Ferrara quale Ricercatrice universitaria confermata - al riconoscimento giuridico ed economico, nella misura e nei limiti indicati dall'art. 103 del d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382 ed ai fini della progressione nella attuale qualifica di ricercatrice universitaria confermata, del periodo di servizio precedentemente svolto in qualità di “tecnico laureato”, con attività di ricerca. A sostegno della propria pretesa, la ricorrente deduce argomentazioni in diritto principalmente riferite a quanto deciso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 191 del 2008, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, c. 3, del D.P.R. n. 382 del 1980, nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori universitari, la ricostruzione della carriera giuridica ed economica con la valutazione ai fini previdenziali (per l’intero) e ai fini giuridici (per i 2/3 e nella misura massima di anni 8) del servizio precedentemente svolto in qualità di “tecnico laureato”, purché nel