TAR Bologna, sez. I, sentenza 2017-05-19, n. 201700397

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2017-05-19, n. 201700397
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201700397
Data del deposito : 19 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/05/2017

N. 00397/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00518/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 518 del 2011, proposto da:
IA GA MA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Caligiuri e IA Stefania Anna Costantini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in Bologna, via Massone, n.14;



contro

Università degli Studi di Ferrara, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in Bologna, via Guido Reni n. 4, è domiciliata ex lege ;



per ottenere

l'accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento giuridico ed economico, nella misura e nei limiti indicati dall'art. 103 del d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382 ed ai fini della progressione nella attuale qualifica di ricercatore universitario confermato, del periodo precedentemente svolto dalla medesima in qualità di “tecnico laureato”, con attività di ricerca.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Ferrara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2017, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori avv. IA Stefania Anna Costantini e avv. dello Stato Laura Paolucci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La presente causa verte sull’accertamento del diritto della ricorrente – attualmente in servizio presso l’Università degli Studi di Ferrara quale Ricercatrice universitaria confermata - al riconoscimento giuridico ed economico, nella misura e nei limiti indicati dall'art. 103 del d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382 ed ai fini della progressione nella attuale qualifica di ricercatrice universitaria confermata, del periodo di servizio precedentemente svolto in qualità di “tecnico laureato”, con attività di ricerca. A sostegno della propria pretesa, la ricorrente deduce argomentazioni in diritto principalmente riferite a quanto deciso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 191 del 2008, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, c. 3, del D.P.R. n. 382 del 1980, nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori universitari, la ricostruzione della carriera giuridica ed economica con la valutazione ai fini previdenziali (per l’intero) e ai fini giuridici (per i 2/3 e nella misura massima di anni 8) del servizio precedentemente svolto in qualità di “tecnico laureato”, purché nel

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