TAR Bologna, sez. I, sentenza 2017-05-19, n. 201700397

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2017-05-19, n. 201700397
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201700397
Data del deposito : 19 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/05/2017

N. 00397/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00518/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 518 del 2011, proposto da:
M G M, rappresentata e difesa dagli avvocati G C e M S A C, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in Bologna, via Massone, n.14;

contro

Università degli Studi di Ferrara, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in Bologna, via Guido Reni n. 4, è domiciliata ex lege ;

per ottenere

l'accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento giuridico ed economico, nella misura e nei limiti indicati dall'art. 103 del d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382 ed ai fini della progressione nella attuale qualifica di ricercatore universitario confermato, del periodo precedentemente svolto dalla medesima in qualità di “tecnico laureato”, con attività di ricerca.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Ferrara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2017, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori avv. M S A C e avv. dello Stato Laura Paolucci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La presente causa verte sull’accertamento del diritto della ricorrente – attualmente in servizio presso l’Università degli Studi di Ferrara quale Ricercatrice universitaria confermata - al riconoscimento giuridico ed economico, nella misura e nei limiti indicati dall'art. 103 del d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382 ed ai fini della progressione nella attuale qualifica di ricercatrice universitaria confermata, del periodo di servizio precedentemente svolto in qualità di “tecnico laureato”, con attività di ricerca. A sostegno della propria pretesa, la ricorrente deduce argomentazioni in diritto principalmente riferite a quanto deciso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 191 del 2008, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, c. 3, del D.P.R. n. 382 del 1980, nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori universitari, la ricostruzione della carriera giuridica ed economica con la valutazione ai fini previdenziali (per l’intero) e ai fini giuridici (per i 2/3 e nella misura massima di anni 8) del servizio precedentemente svolto in qualità di “tecnico laureato”, purché nel corso di detto servizio avesse svolto almeno 3 anni di attività di ricerca. La Corte Costituzionale ha rilevato, secondo la tesi della ricorrente, una irragionevole disparità di trattamento tra i “tecnici laureati” che hanno svolto in detta posizione almeno 3 anni di ricerca che sono poi transitati allo status di professore associato e i “tecnici laureati” con analoga attività di ricerca e che poi sono transitati, sempre mediante procedimento concorsuale, nei ruoli dei ricercatori universitari confermati. Ritiene la deducente che la Corte abbia ravvisato “… nell’attività dei “tecnici laureati”, che avessero svolto presso le strutture universitarie attività di ricerca per almeno un triennio, quella “identità ordinamentale” che consente di ravvisare una corrispondenza, se non del tutto una omogeneità, con le prestazioni e le funzioni del ricercatore universitario ”… che avessero svolto attività di ricerca, allorquando agli Stessi venne riservata una serie di concorsi per l’accesso alla fascia di professori associati…”. Pertanto, sulla base della predetta corrispondenza riconosciuta dalla Corte Costituzionale, la ricorrente sostiene di avere il diritto alla ricostruzione della carriera con riconoscimento dei servizi e dell’attività di ricerca svolti quale “tecnico laureato”.

L’Università degli Studi di Ferrara, costituitasi in giudizio, chiede la reiezione del ricorso in quanto infondato.

Alla pubblica udienza del giorno 8 febbraio 2017, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come indicato nel verbale

Il Collegio osserva che il ricorso non merita accoglimento. La ricostruzione della carriera universitaria chiesta dalla ricercatrice odierna ricorrente, mediante il riconoscimento dei servizi fuori ruolo precedentemente prestati per l’Università degli Studi di Ferrara spetta unicamente ai “tecnici laureati” che, come chiaramente ha disposto la Corte Costituzionale con la sentenza n. 191 del 2008, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 103 del D.P.R. n. 382 del 1980, siano stati inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati in base alla L. n. 4 del 1999. Nella suddetta sentenza, la Consulta osserva di avere già in passato riconosciuto la possibilità “…che il legislatore preveda, a favore dei dipendenti pubblici all'atto dell'assunzione, il riconoscimento dei servizi già prestati in pubbliche amministrazioni, limitandolo «ai casi di passaggi di carriera tra diverse amministrazioni, in presenza però di un'identità ordinamentale che consenta di ravvisare una corrispondenza di qualifiche, ovvero addirittura all'ipotesi di omogeneità di carriera per il servizio prestato anteriormente alla nomina» (sentenza n. 305 del 1995).”. In riferimento al caso di specie, la Corte Costituzionale reputa che il suddetto presupposto dell'identità ordinamentale sussista esclusivamente “…per i tecnici laureati che, in base alle previsioni della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole), siano stati inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati a seguito di concorsi riservati.”. Nella citata sentenza, la Corte si dice consapevole del fatto che “…le funzioni svolte dai tecnici laureati - di ausilio ai docenti e di gestione dei laboratori - sono diverse da quelle dei ricercatori, poiché nonostante una certa assimilazione dei rispettivi compiti, rimane l'«essenziale differenziazione» tra le due categorie (ordinanze n. 160 del 2003 e nn. 262 e 94 del 2002)…”. La Corte ha ritenuto pertanto necessario che, al fine di potere beneficiare di tale meccanismo previsto dalla legge n. 4 del 1999, i tecnici laureati non solo debbano essere immessi nei ruoli dei ricercatori tramite il citato concorso riservato, ma anche che i medesimi abbiano svolto “…alla data di entrata in vigore della legge stessa…almeno tre anni di attività di ricerca.”. Dalle puntuali considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale emerge con nettezza il carattere eccezionale del beneficio della possibilità di ricostruzione della carriera per i tecnici laureati passati nel ruolo dei ricercatori confermati, che spetta unicamente a quei soggetti che siano stati immessi in ruolo a seguito del concorso riservato di cui alla L. n. 4 del 1999 e che abbiano documentato lo svolgimento di almeno tre anni di ricerca nel corso del servizio pre - ruolo svolto quali “tecnici – laureati”.

Pertanto, ai fini della presente decisione risulta assolutamente dirimente il fatto che la ricorrente non è stata immessa in ruolo sulla base di concorso riservato ex L. n. 4 del 1999, ma quale vincitrice di concorso ordinario. Al riguardo, si deve conclusivamente osservare che – alla luce delle più volte citate considerazioni della Corte Costituzionale, quali delineanti il carattere assolutamente eccezionale del riconoscimento di “identità ordinamentale” tra le figure professionali dei “tecnici laureati” e dei “ricercatori”, che il Giudice delle Leggi ritiene pur sempre separate da una “essenziale differenziazione” – non possa essere avallata una lettura della suddetta decisione (come è quella effettuata dalla ricorrente, anche con relativo conforme supporto giurisprudenziale: cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 388 del 27/1/2014), che vorrebbe estendere l’ambito applicativo del suddetto eccezionale beneficio anche a quei soggetti divenuti ricercatori confermati non a seguito di superamento degli specifici concorsi riservati ai “tecnici laureati” previsti dalla L. n. 4 del 1999, ma in quanto vincitori di pubblico concorso.

Di qui, conseguentemente, l’infondatezza del ricorso e la reiezione dello stesso.

Sussistono, tuttavia, in ragione delle riferite oscillazioni giurisprudenziali concernenti la principale questione esaminata, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese, tra le parti.

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