TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2019-02-20, n. 201900047

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2019-02-20, n. 201900047
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201900047
Data del deposito : 20 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/02/2019

N. 00047/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00136/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 136 del 2018, proposto da
S P H, quale titolare della ditta individuale Trattoria Bar Dorftreff Schenk, rappresentata e difesa dall'avvocato E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, Corso Italia, n. 10;

contro

Comune di Appiano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato H B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Bolzano, via della Posta, n. 16;

nei confronti

Kulturausschuss Frangart, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Appiano sulla Strada del Vino di data 17.4.2018, n. 8862 e di ogni altro atto presupposto, conseguente, procedimentale o comunque connesso, ivi compresi quelli non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Appiano;

Vista l’ordinanza cautelare n. 54/2018;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2019 la consigliere L P L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Comune di Appiano sulla Strada del Vino (di seguito Comune di Appiano), in qualità di proprietario dell’antica trattoria “Schenk” nella frazione di Frangarto (tavolarmente identificata con le pp.mm. 13 e 38 della p.ed. 334 in P.T. 6500/II, C.C. Appiano), con contratto del 20 dicembre 2013 affidava in concessione il citato immobile all’associazione culturale Kulturausschuss Frangart per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, successivamente prorogato con contratto del 28 dicembre 2016 per ulteriori tre anni e, quindi, fino al 31 dicembre 2019. L’art. 8 del contratto autorizzava il concessionario a gestire un bar/ristorante nel suddetto immobile, a determinate condizioni, quali il rispetto dell’orario di apertura dalle ore 09.00 alle 21.00, con facoltà di concederlo in affitto a terzi, nel rispetto delle stesse condizioni. In particolare, l’affittuario avrebbe dovuto impegnarsi al rispetto rigoroso degli orari di apertura stabiliti, a pena di scioglimento del contratto. L’art. 20 del contratto prevedeva inoltre che il mancato rispetto delle condizioni o la loro violazione da parte del concessionario o dell’affittuario, avrebbe comportato lo scioglimento, con effetto immediato, del contratto di concessione (doc. 1 della ricorrente).

La concessionaria associazione Kulturausschuss Frangart, con contratto di affitto di azienda del 22 ottobre 2014, rinnovato in data 10 febbraio 2017, affidava la gestione del bar/ristorante alla signora P H S. Le premesse del contratto di affitto richiamavano l’art. 8 del contratto di concessione e il paragrafo 6) del contratto di affitto prevedeva espressamente che, qualora fosse venuto meno il contratto di concessione intercorrente tra il Comune di Appiano e l’associazione Kulturausschuss Frangart, il contratto di affitto avrebbe potuto essere risolto, a mezzo di lettera raccomandata, con un preavviso di sei mesi (doc.ti 2 e 3 della ricorrente).

Sulla base del contratto di affitto di azienda la signora P H S chiedeva e otteneva dal Comune di Appiano la licenza n. 26/2004 per la conduzione dell’esercizio pubblico bar/trattoria “Dorftreff Schenk”, la cui durata era legata alla “durata del contratto d’affitto d’azienda con il Kulturausschuss Frangart” (doc. 6 del Comune).

Con nota del 14 luglio 2017 il Comune di Appiano comunicava all’associazione Kulturausschuss Frangart l’avvio del procedimento volto alla risoluzione del contratto di concessione, a seguito delle lamentele del vicinato in ordine al mancato rispetto dell’orario di chiusura dell’esercizio pubblico (doc. 7 del Comune).

L’associazione Kulturausschuss Frangart, con nota dell’11 agosto 2017, si opponeva alla risoluzione del contratto in attesa di chiarire come si intendeva assicurare la prosecuzione dell’attività dell’esercizio pubblico (doc. 8 del Comune).

Con deliberazione n. 684 del 19 settembre 2017 la Giunta comunale di Appiano decideva di risolvere, con effetto immediato, il contratto di concessione con l’associazione Kulturausschuss Frangart e di intimarle di conseguenza la disdetta immediata del contratto di affitto d’azienda con la signora P H S (doc. 9 del Comune).

Con nota del 21 settembre 2017 l’associazione Kulturausschuss Frangart comunicava alla signora P H S la disdetta del contratto di affitto d’azienda, intimandole contestualmente di rilasciare l’immobile (doc. 5 della ricorrente).

L’odierna ricorrente, con nota dell’11 ottobre 2017 indirizzata all’associazione e al Comune, contestava a mezzo del proprio legale di fiducia la legittimità della citata disdetta, riservandosi di chiedere i danni derivanti dall’eventuale rilascio dell’azienda (doc. 6 della ricorrente).

Il Comune di Appiano, con nota del 9 aprile 2018, invitava la ricorrente a sospendere l’attività, non avendo più titolo a occupare l’immobile, informandola dell’intenzione di procedere giudizialmente per ottenere il rilascio dell’immobile (doc. 11 del Comune).

La ricorrente, con nota del 10 aprile 2018 indirizzata all’associazione e al Comune, lamentava a mezzo del proprio legale che il giorno precedente tre agenti della Polizia Locale di Appiano si erano recati presso l’esercizio pubblico, con l’ordine di provvedere alla chiusura del locale e ribadiva l’illegittimità della disdetta del contratto di affitto d’azienda (doc. 8 della ricorrente).

Con verbale di accertamento del 12 aprile 2018, notificato alla ricorrente in pari data, gli agenti della Polizia Locale di Appiano contestavano alla signora P H S la violazione dell’art. 54, comma 1, della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 (conduzione dell’esercizio pubblico nonostante la licenza non fosse più valida), irrogandole la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 913,00 (doc. 9 della ricorrente).

La ricorrente reagiva presentando ricorso in opposizione al suddetto verbale di accertamento davanti al Tribunale di Bolzano ex art. 6 del D. Lgs. n. 150 del 2011, con istanza cautelare (sub R.G. n. 1669/2018 - doc. 10 della ricorrente). Con decreto del 23 aprile 2018 il Giudice della Prima Sezione civile sospendeva l’efficacia del provvedimento impugnato fino alla prima udienza (doc. 11 della ricorrente). Nelle more del presente giudizio, con sentenza n. 976 del 2018 del 19 luglio 2018, il Tribunale di Bolzano, Prima Sezione Civile, ha dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione presentato dall’odierna ricorrente sub R.G. n. 1669/208, per difetto di giurisdizione, e ha revocato anche il sopra citato decreto di sospensione dell’efficacia del verbale di accertamento (doc. 13 del Comune).

Nel frattempo, con l’impugnata ordinanza n. 8862 del 17 aprile 2018, il Sindaco di Appiano, visto il verbale di accertamento della Polizia locale del 12 aprile 2018, ordinava l’immediata chiusura della trattoria/bar “Dorftreff Schenk” ai sensi dell’art. 54, comma 1, della legge provinciale n. 58 del 1988 (doc. 12 della ricorrente).

A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:

1. “Eccesso di potere per sviamento, per contraddittorietà, per travisamento dei fatti, per motivazione contraddittoria, per ingiustizia manifesta;
incompetenza;
violazione del divieto di ne bis in idem;
violazione dell’art. 1 bis L.P. 17/1993”;

2. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 54, comma 1, della L.P. 14.12.1988, n. 58;
violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12, 14, 15 e 15 bis della L.P. 22.10.1993, n. 17”;

3. “Ancora violazione dell’art. 54 L.P. 58/1988 e degli artt. 11, 12, 14, 15 e 15 bis della L.P. 22.10.1993, n. 17 sotto diverso profilo;
eccesso di potere per travisamento dei fatti e per carenza di istruttoria;
eccesso di potere per elusione del giudicato”.

Con ordinanza n. 54/2018, pubblicata il 26 giugno 2018, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente, non escludendo elementi di fumus boni iuris e, quanto al periculum in mora , ritenendo prevalente nella comparazione degli interessi in gioco, l’interesse alla prosecuzione dell’attività dell’esercizio pubblico.

Con memoria depositata il 5 settembre 2018 si è costituito in giudizio il Comune di Appiano, chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato.

Nei termini di rito le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive difese. In particolare, il procuratore della ricorrente ha fatto presente che il Comune di Appiano ha proposto davanti al Tribunale ordinario di Bolzano un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., finalizzato a ottenere l’ordine giudiziale di immediato rilascio dell’immobile e che il Tribunale, in sede di riesame, con ordinanza del 22 agosto 2018, accogliendo il reclamo presentato dall’odierna ricorrente, ha revocato la precedente ordinanza del 19 luglio 2018, con la quale era stato ordinato alla signora P H S l’immediato rilascio dell’immobile (doc.ti 14 e 15 del Comune). Ha inoltre fatto presente che, in data 3 dicembre 2018 - oltre il termine per il deposito dei documenti nel presente ricorso - il Comune di Appiano ha notificato all’odierna ricorrente un nuovo ricorso, questa volta in via ordinaria e non d’urgenza, per il rilascio immediato dell’immobile dove viene esercitata l’attività aziendale.

All’udienza pubblica del 9 gennaio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

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