TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-02-07, n. 202402379
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Testo completo
Pubblicato il 07/02/2024
N. 02379/2024 REG.PROV.COLL.
N. 14508/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14508 del 2023, proposto da
Guerrato S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S M, S V, R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota della A.S.L. Roma 2, prot. n. 0176134/2023, del 25 settembre 2023, comunicata alla Guerrato S.p.A. in pari data a mezzo p.e.c., di diniego dell'istanza di accesso agli atti trasmessale dall'odierna ricorrente in data 5 settembre 2023 con nota prot/out/108_23/GDC/sc (doc. 1);
- della nota della A.S.L. Roma 2, prot. n. 0193201/2023 del 17 ottobre 2023, comunicata alla Guerrato S.p.A. in pari data a mezzo p.e.c., di diniego alla nuova istanza di ostensione trasmessale dall'odierna ricorrente in dara 27 settembre 2023 co nota prot/out/124_23/GDC/sc (doc.2);
nonché
PER LA DECLARATORIA DI ACCERTAMENTO
del diritto della ricorrente di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto delle istanze di accesso sopra richiamate,
E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA
della A.S.L. Roma 2 all'esibizione e alla consegna della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Roma 2;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2024 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti per cui è causa.
Con determinazione G17434 del 30 dicembre 2015, la Regione Lazio ha aggiudicato la gara centralizzata comunitaria, suddivisa in lotti, per il servizio denominato “ Multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici per gli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio ”.
Il lotto n. 2 è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalla Olicar S.p.A. e dalla Enel Si S.r.l., nell’ambito del quale la prima ha assunto il ruolo di Mandataria.
Per quanto qui di interesse, la ASL Roma 2 ha recepito l’aggiudicazione della suddetta gara centralizzata ed il 15 dicembre 2016 ha stipulato il contratto di appalto con la Olicar S.p.A.
In data 21 marzo 2017 la Olicar S.p.A. ha sottoscritto un contratto di affitto di ramo d’azienda con la Olicar Gestione S.r.l. di nuova costituzione, alla quale ha ceduto il ramo inerente le commesse pubbliche e private, ivi compresa quella de qua.
Il 13 dicembre 2018 la ASL Roma 2 ha risolto il contratto di appalto concluso con il R.T.I. per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. 163 del 2006.
Con Deliberazione n. 1257 del 7 giugno 2019, in esito alla procedura di affidamento di cui al richiamato art. 140 del d.lgs. 163 del 2006, la A.S.L. Roma 2 ha appaltato il Multiservizio Tecnologico alla Guerrato S.p.A. ed il successivo 3 luglio è stato sottoscritto il contratto.
Con nota del 18 maggio 2021, la Guerrato S.p.A. ha sottoposto alla ASL proposta di rinegoziazione contrattuale secondo quanto stabilito dal D.lgs. 115 del 2008.
La A.S.L. Roma 2, con nota del 25 giugno 2021, ha opposto un sostanziale diniego per la necessità di soggiacere alla preventiva e vincolante pronuncia della Regione.
In data 5 settembre 2023, la Guerrato S.p.A., ha formalmente richiesto alla A.S.L. di “ prendere visione e di estrarre eventualmente copia del fascicolo completo del contenzioso pendente c/o il Tribunale di Roma, afferente la risoluzione del contratto di appalto con R.T.I. composto da Olicar Gestione s.r.l. ed Enel s.r.l. per grave inadempimento, giusta deliberazione dell’Ente n. 2337 del 13.12.2018 ”, dichiarando che “ la situazione giuridicamente rilevante (comma 1, art. 22, L. 241 del 1990), ai fini dell’esercizio del diritto di accesso, è riferita alla tutela degli interessi della Guerrato S.p.A., connessi all’esercizio della propria attività per conto della A.S.L. Roma 2 ”.
Con nota del 25 settembre 2023 prot. n. 0176134/2023 (doc. 1), l’Amministrazione ha negato l’accesso deducendo: l’assoluta genericità nell’individuazione dei documenti di cui è stata richiesta l’ostensione, evincibile dal “ richiamo indeterminato al fascicolo del contenzioso ”;la pendenza del contenzioso instaurato c/o il Tribunale di Roma, rispetto al quale l’istante risulta parte terza ed estranea;l’ulteriore genericità della dichiarazione concernente l’esistenza, in capo alla Guerrato S.p.A., della situazione giuridicamente rilevante di cui all’art. 22, co. 1, della L. 241/90 che non consentirebbe di “ individuare il presupposto della così detta indispensabilità prevista dall’art. 24 comma 7 del L. 241/90 ”.
A seguito del predetto diniego, in data 26 settembre 2023 la Guerrato ha presentato una nuova istanza di accesso con la quale ha specificato che chiedeva l’ostensione di: “ i) ogni atto, documento e contestazione proposta [dall’amministrazione] nei confronti della Olicar S.p.A. e Olicar Gestione S.r.l. e/o Curatela del Fallimento Olicar e le difese di queste ultime;(ii) ogni atto e/o documento (atti transattivi compresi) relativi a contenziosi giudiziari, tra le stesse parti, pendenti o definiti dinanzi al Tribunale competente”. Ha altresì specificato che l’interesse era fondato sull’esigenza di contestare “il Vs Ordine di Servizio n.