TAR Roma, sez. III, sentenza 2019-11-27, n. 201913588
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Testo completo
Pubblicato il 27/11/2019
N. 13588/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02933/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2933 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Cruise Lines International Association Europe (Clia), Costa Crociere S.p.A., Msc Cruises S.A., Royal Caribbean Cruises Ltd, Roma Cruise Terminal S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati G B, A M, F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Monica Di Giulio in Roma, via di Fontana Candida, 149, come da procura in atti;
contro
Autorita' di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Civitavecchia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Port Utilities S.p.A. non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del decreto n. 255/2017, pubblicato in data 29 dicembre 2017, adottato dalla Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (AdSP), di modifica del Decreto n. 208/2014 e del decreto n. 17/2015, che trasforma i diritti autonomi in diritti d'uso della infrastruttura portuale, nella parte in cui istituisce nuovi diritti da applicare ai passeggeri croceristi; b) della nota prot. 0000110 del 4.1.2018, a firma del Segretario Generale della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (AdSP), che comunica la adozione del decreto sub a) e le motivazioni della istituzione delle tariffe anche ai croceristi; c) del Decreto n. 184/2017 della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (AdSP) di avvio del procedimento; d) per quanto possa occorrere e in quanto applicabili, del decreto del Presidente dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, n. 208/2014; del decreto del Presidente dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta n. 17/2015; del decreto del Presidente dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta n. 88/2006; in parte qua del POT 2018-2020 e delle relative delibere di approvazione e integrazione; del verbale di istruttoria del 15.11.2017, citato nel provvedimento sub a) e che non si conosce.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20\7\2018 :
a. della nota AdSP prot. n. 102828 del 10.8.2017 e allegato piano della attività per la trasformazione da Diritto autonomo a Diritto dell'infrastruttura d'uso portuale; b. dei verbali dell'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare in data 27.10.2017 e del progetto di previsione di bilancio; in data 13.11.2017; 15.11.2017 e relativi allegati (Conto economico pilota delle società i interesse generale; stato patrimoniale pilota delle società di interesse generale; e planimetrie); c. delibera del Comitato Portuale n. 88/2006 del 20.9.2006; d. del verbale del Comitato di Gestione del 16.11.2017; e. della delibera del Comitato di Gestione n. 18 del 16.11.2017; f. della nota del Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 2720 del 31.1.2018; g. relazione tecnica amministrativa del bilancio di previsione 2018 del AdSP; h. per quanto possa occorrere, del bilancio della AdSP in parte qua (in particolare entrate – capitolo E12220 e Uscite capitoli U 121 10 e 131 10) e della delibera di approvazione dello stesso, nonché delle concessioni Port Mobility, Port Authority Security srl, Port Utilities e S.E.Port, nella misura in cui siano lesive della posizione giuridica dei ricorrenti tutelata in questa sede.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 8\10\2018 :
degli atti della procedura di riscossione dei diritti d'uso della infrastruttura portuale trasmessa con nota dell'ASP Mar Tirreno Centro Settentrionale prot. 0010332 del 16. 7 2018 e della nota stessa; b. degli ulteriori atti conseguenti, ivi compreso, gli eventuali atti di approvazione dei nuovi piani servizi e dei tariffari approvati dall'ASP Mar Tirreno Centro Settentrionale che presuppongono la introduzione dei diritti d'uso della infrastruttura portuale istituiti con l'impugnato decreto n. 255/2017 dell'ASP Mar Tirreno Centro Settentrionale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Civitavecchia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2019 il consigliere A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con il ricorso in esame, notificato il 24 febbraio 2018 e depositato il successivo 14 di marzo, la Cruise Lines International Association Europe (CLIA) e alcune Compagnie di navigazione crocieristiche hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare, il provvedimento del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale n. 255 del 2017, con cui è stato modificato il precedente provvedimento n. 208\2014 ed ha trasformato i diritti autonomi di porto da versare all’Autorità in diritti d’uso dell’infrastruttura portuale, da applicare ai passeggeri delle navi da crociera.
2. – La ricorrente Associazione premette di essere l’Ente esponenziale delle maggiori Compagnie che esercitano l’attività di navi da crociera e si servono dell’infrastruttura portuale di Civitavecchia, tra cui si annoverano anche le società ricorrenti, mentre Roma Cruise Terminal s.r.l. è la concessionaria della banchine del porto di Civitavecchia.
Le ricorrenti espongono –in sintesi- di essere state pretermesse dalla partecipazione all’iter che ha condotto l’Autorità a trasformare i diritti autonomi di porto in diritti di d’uso dell’infrastruttura a carico (anche) dei passeggeri croceristi, compresi quelli delle navi che approdano nelle aree portuali in concessione, e non solo in quelle gestite direttamente dall’Autorità: a questo specifico proposito, quindi, sarebbero inappropriati i richiami giurisprudenziali alla sentenza del Consiglio di Stato n. 586\2014 operati dal Presidente dell’Autorità nel decreto n. 255 del 2017, che sarebbe riferibile unicamente ai passeggeri delle navi di linea.
3. – Con il primo motivo del ricorso introduttivo le ricorrenti assumono la violazione della legge n. 241/1990 e dell’articolo 97 Cost. e il difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, eccesso di potere sviamento, lamentando che non sarebbe stato loro consentito di presentare osservazioni e memorie, anche a causa della mancata pubblicazione sul sito dell’AdSP degli atti del procedimento.
Con il secondo motivo di ricorso le ricorrenti affermano il vizio di incompetenza del presidente della AdSP ad adottare il decreto che ha inciso sui diritti in questione e l’assenza dei necessari pareri consultivo e tecnico-contabile, in asserita violazione degli articoli 8, 9, 11 e 11-bis della L. 84/1994.
Con il terzo ed il quarto mezzo, le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione del Regolamento UE n. 352/2017, dell’art. 23 Cost., della L. 241/1990, della L. 84/1994 e dell’art. 1, comma 984, della L. 296/2006 nonché l’eccesso di potere e lo sviamento, affermando la carenza di potere dell’Autorità per assenza di norme di legge che attribuiscano a tale Ente il potere di introdurre una nuova prestazione patrimoniale in violazione del principio della riserva di legge consacrato nell’articolo 23 della Costituzione; neppure il Regolamento UE 352/2017 introdurrebbe una nuova prestazione patrimoniale obbligatoria, e sarebbe, comunque, insufficiente a costituire idoneo fondamento normativo per la imposizione di una nuova prestazione patrimoniale.
Inoltre, sarebbero errati la qualificazione come “corrispettivo” della prestazione imposta ed il rinvio alla sentenza del Consiglio di Stato n. 586/2014, in quanto, qui, si tratterebbe di nuova introduzione di una prestazione, ed inoltre il precedente citato sarebbe inconferente in punto di fatto, riguardando una scalo non gestito da un concessionario.
Il quinto mezzo del gravame introduttivo censure, poi, la stessa quantificazione della prestazione, che sarebbe viziata da difetto istruttorio.
4. – In data 16 maggio 2018 l’Autorità, costituitasi in resistenza, ha depositato in giudizio la documentazione inerente taluni atti del procedimento, ovvero la nota AdSP prot. n. 102828 del 10.8.2017 e l’allegato piano della attività per la trasformazione da Diritto autonomo a Diritto dell'infrastruttura d'uso, i verbali dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare in data 27.10.2017, il progetto di previsione di bilancio e relativi allegati; la delibera del Comitato Portuale n. 88/2006 del 20.9.2006; il verbale del Comitato di Gestione del 16.11.2017; la delibera del Comitato di Gestione n. 18 del 16.11.2017; la nota del Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 2720 del 31.1.2018; la relazione tecnica amministrativa del bilancio di previsione 2018; il bilancio.
5. - Le ricorrenti hanno allora proposto un primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 9 luglio 2018 e depositato il successivo giorno 20, nel quale hanno ripetuto le censure già svolte nel ricorso introduttivo, cui hanno aggiunto il vizio di illegittimità derivata.
6. – Un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 3 ottobre 2018 e depositato il successivo giorno 8, ha riguardato la