TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-02-06, n. 202302008

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-02-06, n. 202302008
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202302008
Data del deposito : 6 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/02/2023

N. 02008/2023 REG.PROV.COLL.

N. 16540/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16540 del 2014, proposto da
Soc San RL Energia S.r.l., Società Solar Energy Parks S.r.l., Società Oria Solare S.r.l., Società Sun S.r.l., Società Agricola Varignana di Sarti Iader e Sandra S.S., Società Manuli Stretch S.P.A, Società Mondo Varchi S.r.l., Poggio Macina Società Agricola A R.L, Società P.V.U.G. S.r.l., Società Sabin S.r.l., Società Fotosintesi 5 S.R.L, Società Fotosintesi 10 S.R.L, Società il Podere Energy S.R.L, Società Sea S.r.l., Società Wind One S.R.L, Società Fg Energy S.r.l., Società F.Lli Balsamo S.r.l., Fratelli Maritan S.S. Società Agricola, Società B1 Energy S.n.c. di VI ON & C., Società Aua Solar S.r.l., Società Mts5 S.r.l. con Unico Socio, Società Sar Solar S.r.l. con Unico Socio, Cascina San Grato Società Agricola Semplice, Società Macrosolar S.r.l., Società Lux 1 S.R.L, Società Agricola R&R Società A Responsabilità Limitata S.r.l., Società Agricola del Sole Società A Responsabilità Limitata, Reno Gas Energy S.r.l., Società Padana Gas Auto di Manservisi Ivano e C. – S.a.s., Società Petito Prefabbricati S.r.l., Società E.R.I. Group S.r.l., Società della Vedova S.r.l., Società Combigas S.r.l., NI RI Impresa Individuale, Società Compagnia per L’Energia Rinnovabile (C.E.R.) S.r.l., Cascina Scarassera Società Agricola Semplice, Burini Stella Impresa Individuale, Società F.A.Zoo Mangimi S.R.L, Frutti della Terra Società Agricola A Responsabilità Limitata, Gaia S.r.l. – Società Agricola, Società Garnell S.R.L, Società Geco S.r.l., Società Agricola Gorino Sullam Società Semplice, Società Immobiliare 4b S.r.l., Società Imp S.p.A., Società Med Wind Power 1 S.r.l., Società M.Ia. Energy S.r.l., Società Molini Pizzuti S.r.l., Nisino Società Agricola Semplice, Società Novosole S.r.l., Società Wfl S.R.L, Società Zeta Polimeri S.R.L, Società Sun Nrg S.R.L, Terrasol Soc. Agricola S.R.L, Società Agricola Giacomazzi Giovanni, LU e NA S.S., Società Trasporti Pesanti di Storti Tullio & C. S.R.L, Società Selezione Casillo S.R.L, Società Seal S.R.L, Società Vitalizio S.R.L, Società Sbe-Varvit S.p.A., Società Agricola Zerosette A R.L., NC IS (Impresa Individuale), Società Guala Pack S.p.A., Società Safta S.p.A., Società Villa Energy Power S.r.l., Società Eca Technology S.p.A., Società Benifin S.r.l., Società Ecologica Sangro S.p.A., Società Deco S.p.A., Solar Farm Societa’ Agricola S.r.l., Baldo di Vinadio Società Agricola Semplice, IA NA (Impresa Individuale), Azienda Agricola Colleriva Monocchia di UI LI e C. S.a.s. – Società Agricola, Agricolt ON di ON SO & C. Snc Società Agricola, Società Agricola ON SO e AN S.S., Società Elettro Vignoni S.r.l., Azienda Agricola del Poggio S.n.c. di PO AL & C., Società Agricola Anqua S.r.l., Azienda Agricola EL RN (Impresa Individuale), Società Rf Solar S.r.l., Società Anqua Energia S.r.l., SS ID IA (Impresa Individuale), Società Agricola EL RL e EL ND e C. S.S., Società Agricola Marchesina S.r.l., Agricola Picena S.r.l., Società Agricola Borgo Paglianetto S.a.s. di RI SS & C., Azienda Agraria Conti Leopardi di San Leopardo Società Agricola, Società Costa Livia e Flaminia S.S. Società Agricola, Azienda Agraria Fratelli Capinera S.S. Società Agricola, Società Eko Music Group S.p.A., Società Le Origini Società Agricola S.R.L, Società Marche Bioenergy S.r.l., Azienda Agricola Montevarmine di NI AB (Impresa Individuale), Azienda Agricola Terra Fageto di Di IO LA (Impresa Individuale), Società il Mulino del Sole Società Agricola A R.L., Società Mateda S.r.l., Società Agricola Monticelli S.S. Società Agricola, Società Agricola LI NI Dal Savio S.r.l., Società Toninelli Fratelli S.S. Società Agricola, Società Consorzio Cooperativo Virginia Trade Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Valerio Onida, Francesco Sciaudone, Barbara Randazzo, con domicilio eletto presso lo studio Patrizio Ivo D'Andrea in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 9;



contro

G.S.E. Sp.A. - Gestore dei Servizi Energetici Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

- del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico datato 17 ottobre 2014 (Primo Decreto Attuativo) e dell'allegato 1, recante le modalità per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kw in attuazione dell'articolo 26, comma 3, lett. b) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (c.d. “Legge Spalmaincentivi”);

- del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico datato 16 ottobre 2014 (Secondo Decreto Attuativo), recante approvazione delle modalità operative per l'erogazione delle tariffe incentivanti da parte del GSE per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n, 91 convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 (c.d “Legge Spalmaincentivi)”;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale,

previa, in quanto occorra

rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 d.l. n. 91/2014, in riferimento agli artt. 3, 41 e 77 Cost., nonché in riferimento all’art. 117, 1° co., Cost. in relazione all’art. 1 Protocollo n. 1 CEDU, al Trattato sulla Carta europea dell’energia; e alle norme di diritto europeo comunitario di cui alle direttive nn. 2001/77/CE, 2009/28/CE e 2011/7/UE, al medesimo Trattato sulla Carte europea dell’energia sottoscritto anche dall’Unione europea, nonché al principio di libera circolazione dei capitali e all’art. 63 TFUE, agli artt. 16, 17 e 37 della Carta fondamentale dei diritti dell’UE, nonché ai principi europei comunitari di effettività, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento;

ovvero, in alternativa,

annullamento o disapplicazione degli anzidetti provvedimenti “in quanto contrastanti con le norme di diritto europeo comunitario direttamente applicabili di cui alle direttive 2001/77/CE, 2009/28/CE e 2011/7/UE, disapplicando l’art. 26, commi 2 e 3, d.l. n. 91/2014

previo, in quanto occorra,

il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2023 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.



FATTO

Premessa la legittimazione dei singoli ricorrenti, in quanto – per lo più - soggetti titolari e responsabili di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200kw, ammessi al riconoscimento della tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta sulla base di convenzioni di durata ventennale, ed in parte associazioni (AssoRinnovabili) ed organizzazioni professionali (Confaricoltura) aventi natura di enti esponenziali abilitati alla cura, anche in sede giurisdizionale, degli interessi dei propri appartenenti, dopo aver illustrato gli scopi generali del regime di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, costituente parte qualificante delle politiche energetiche e ambientali europee e nazionali, procedendo alla ricostruzione della normativa di riferimento, anche nella sua successione storica, evidenziando i molteplici benefìci dell’intervento pubblico per le piccole e medie imprese agricole, gli odierni ricorrenti, nel riferire il contenuto della nuova disciplina introdotta dal decreto legge n. 91 del 2014, hanno evidenziato gli effetti pregiudizievoli della “rimodulazione” degli incentivi prevista dall’art. 26, commi 2 e 3, e declinata nel dettaglio dai gravati atti applicativi di cui ai Decreti Ministeriali indicati in epigrafe, che si sono aggiunti ad altre misure penalizzanti (quali: l’assoggettamento, a partire dal 2011, alla c.d. Robin Tax; l’eliminazione dal 2014 del “prezzo minimo garantito”; la qualificazione, operata dall’amministrazione finanziaria a far tempo dal 2013, degli impianti fotovoltaici come beni immobili, con applicazione anche di IMU e TASI).

A sostegno del ricorso ed avverso i gravati atti, dei quali hanno prospettato l’illegittimità sia in via derivata che in via autonoma, hanno articolato i ricorrenti i seguenti motivi di censura:

I - Illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 26 del decreto legge n. 91 del 2014 per violazione degli artt. 3 e 41 Costituzione.

Sostiene parte ricorrente come la normativa sopravvenuta contenuta nei commi 2 e 3 dell’art. 26 d.l. n. 91/2014 si porrebbe in contrasto con i principi posti a base del sistema di incentivazione (d.lgs. n. 28/2011, attuativo della dir. 2009/28/CE), alla luce della drastica riduzione della misura degli incentivi spettanti agli operatori, non più correlati al “costo dell’investimento”.

La nuova disciplina normativa avrebbe quindi introdotto una modifica unilaterale in pejus del rapporto contrattuale, con radicale alterazione dell’equilibrio economico del rapporto specie nel caso di ricorso alla leva finanziaria, e con effetti sostanzialmente retroattivi stante l’impatto su rapporti di durata già costituiti, con conseguente denunciata violazione del legittimo affidamento tutelato sia dall’art. 3, sia dall’art. 41 della Costituzione (come ritenuto da pacifica giurisprudenza costituzionale), con ulteriore irragionevolezza derivante dall’esonero degli enti locali e delle scuole previsto dall’art. 22-bis d.l. n. 133/2014.

II - Illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 26 per violazione dell’art. 77 Costituzione.

Sarebbero assenti, secondo parte ricorrente, i presupposti per il ricorso alla decretazione d’urgenza, tenuto conto delle finalità redistributive dei commi 2 e 3 dell’art. 26 e dell’inserimento di tali disposizioni in un decreto-legge omnibus, con insussistenza dei necessari caratteri di intrinseca omogeneità e coerenza delle relative disposizioni, tenuto peraltro conto della non immediata applicabilità di dette disposizioni, che dimostrerebbe l’assenza del presupposto dell’urgenza.

III - Illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 26 per violazione dell’art. 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 1, Prot. n. 1, CEDU e al Trattato sulla Carta europea dell’energia.

Afferma parte ricorrente la violazione, ad opera delle norme in questione, sia dell’art. 1, Prot. aggiuntivo n. 1, della Convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - nella cui sfera applicativa, come individuata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, rientrerebbero anche i diritti di credito (l’art. 26 costituirebbe un’“ingerenza” non giustificata da una finalità legittima) - sia l’art. 10 del Trattato sulla Carta europea dell’energia.

IV - Illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 26 per violazione degli artt. 11 e 117, 1° co., Cost. in forza del contrasto con il diritto europeo comunitario (dir. 2001/77/CE; dir. 2009/28/CE; dir. 2011/7/CE; Trattato sulla Carta europea dell’energia, principio di libera circolazione dei capitali e art. 63 TFUE, tutti interpretati anche alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: artt. 16, 17 e 37).

Il nuovo disegno legislativo disattenderebbe obblighi derivanti dalle direttive europee 2001/77 e 2009/28 ed attuati mediante i regimi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In particolare, l’art. 26 si porrebbe in contrasto con le inerenti disposizioni di dette direttive, da interpretare e applicare alla luce dei principi comunitari di effettività nonché di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, oltre che degli artt. 16 (libertà d’impresa), 17 (diritto di proprietà) e 37 (tutela dell’ambiente) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.

La contestata norma nazionale si porrebbe altresì in conflitto:

i) con il principio di libera circolazione dei capitali, sancito dall’art. 63 TFUE, avendo introdotto una restrizione cross-border (stante la sua portata dissuasiva, nei confronti di potenziali operatori europei, di investimenti in Italia);

ii) con la direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, recepita con il d.lgs. n. 192 del 2012: il meccanismo di acconti e conguaglio previsto dal comma 2 dell’art. 26 avrebbe modificato il parametro utilizzato per calcolare l’incentivo (dalla “produzione effettiva” a quella “stimata”) al solo fine di ritardare i pagamenti nei confronti dei produttori; tale sistema violerebbe la menzionata direttiva 2011/7,

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